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		<title>Circolare del Miur sul tetto del 30% per gli alunni stranieri.</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatonogelmini</dc:creator>
				<category><![CDATA[intercultura]]></category>
		<category><![CDATA[alunni stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Cliccando qui si può scaricare il testo della nuova circolare sul tetto del 30% per gli alunni stranieri, emanataa dal Miur il giorno 8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=388&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2010/allegati/cm2_10.pdf">Cliccando qui </a>si può scaricare il testo della nuova circolare sul tetto del 30% per gli alunni stranieri, emanataa dal Miur il giorno 8 gennaio 2010: <em>Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/388/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=388&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>Programma annuale 2010 e nota del Miur: alcuni suggerimenti per i Consigli di Istituto</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatonogelmini</dc:creator>
				<category><![CDATA[autonomia scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento alle scuole]]></category>

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		<description><![CDATA[PROGRAMMA ANNUALE 2010 E NOTA MIUR: SI VA CONTRO I PRINCIPI DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLE LEGGI DELLO STATO UNA NOTA INAPPLICABILE METTE A SOQQUADRO LA SCUOLA PUBBLICA Il 14 dicembre 2009 con nota sfornata in ritardo da una Direzione generale del MIUR, vengono oscurati il Regolamento sull’autonomia scolastica, la legge finanziaria del 2007, il Regolamento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=384&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROGRAMMA ANNUALE 2010 E NOTA MIUR:<br />
SI VA CONTRO I PRINCIPI DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLE LEGGI DELLO STATO<br />
UNA NOTA INAPPLICABILE METTE<br />
A SOQQUADRO LA SCUOLA PUBBLICA<br />
Il 14 dicembre 2009 con nota sfornata in ritardo da una Direzione generale del MIUR, vengono oscurati il Regolamento sull’autonomia scolastica, la legge finanziaria del 2007, il Regolamento <span id="more-384"></span>di Contabilità (D.I. 44/2001) e il “Capitolone” (D.M. 21/2007). Dall’alto si obbligano le scuole ad agire nell’opacità, senza trasparenza eludendo la veridicità dei dati. A loro si chiede di violare i vincoli giuridici ed etici che debbono contraddistinguere le gestioni pubbliche dello stato. Le scuole non possono stare al gioco di chi vuole mettere a soqquadro la scuola pubblica obbligando i genitori a finanziarla per intero.<br />
Vediamo perché<br />
1. Si assegnano alle scuole solo risorse di provenienza contrattuale, pochi soldi per le supplenze e per gli esami di stato. Per il secondo anno consecutivo non si dà niente per il funzionamento didattico e amministrativo.<br />
2. Si cambiano le procedure e le regole dell’autonomia gestionale delle scuole dando indicazioni che stravolgono la regolare programmazione e la gestione dei finanziamenti.<br />
3. Si ignorano, come se non esistessero, il Regolamento di contabilità e i “Capitoloni” violando le disposizioni in essi contenute.<br />
4. E’ scardinato il concetto di dotazione finanziaria d’Istituto, comprensivo del funzionamento didattico e amministrativo, sostituito da un&#8217;indefinita “risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento”.<br />
5. Si inventa il tasso medio di assenteismo a cui legare l’erogazione dei fondi per ulteriori fabbisogni insorti nelle singole situazioni scolastiche in relazione alla necessità di sostituire il personale assente per garantire il servizio essenziale all’istruzione.<br />
6. Si invadono le prerogative della Dirigenza laddove si prescrive una delibera preventiva del consiglio di istituto per gli accertamenti di “entrate finalizzate” che comportano variazioni al programma annuale.<br />
7. Si aggirano le basi della correttezza contabile laddove dal versante delle entrate non si fa chiarezza tra i finanziamenti vincolati e non, con l’implicito invito a distrarre i fondi del salario accessorio dalla loro finalizzazione.<br />
8. Si danno indicazioni confuse e in alcuni casi impraticabili, invitando le scuole a fare fronte agli impegni inderogabili quali le supplenze, ridefinite impropriamente come “deficienze di competenza”, attraverso l’utilizzo dell&#8217;avanzo di amministrazione presunto al netto dei residui passivi. Ai Consigli di Istituto, dunque, viene sottratta la prerogativa di utilizzare l’avanzo una volta che se ne sia verificata l’effettiva disponibilità. Un modo surrettizio per utilizzare anche i contributi delle famiglie per le supplenze stesse.<br />
9. Si invitano le scuole ad inserire nell’aggregato “Z” i residui attivi di competenza del MIUR. Questa indicazione oltre che sbagliata sul piano formale è impraticabile sul piano sostanziale e contraddice il Regolamento di Contabilità. Si tratta di spese obbligatorie già liquidate negli anni passati dalle scuole che hanno anticipato dalla “cassa” i fondi provenienti da altri finanziamenti. Il MIUR, così, &#8211; dopo averle costrette ad anticipare fondi di altra provenienza,<br />
compresi anche i contributi dei genitori, per spese di sua esclusiva competenza &#8211; ora si rifiuterebbe di restituirli: del resto non ha mai fatto niente per rendere partecipi le scuole dell’effetto di riverbero dei tagli delle diverse finanziarie sui bilanci. Al contrario ha sempre negato il loro stato di de- finanziamento.<br />
10. Si cancella il 25 % delle risorse per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia, addirittura in forza di un regio decreto del 1923. Qualora la ditta appaltatrice non accetti essa può risolvere il Contratto. Questo è un sopruso inaccettabile sia nei confronti dei lavoratori che da queste dipendono sia nei riguardi dei collaboratori scolastici il cui organico risulta ridotto a fronte dell’appalto, rende, inoltre, impossibile il mantenimento di livelli adeguati di pulizia e sorveglianza.<br />
Le conseguenze dell’azione politica del MIUR<br />
11. Si tace completamente nelle entrate la voce delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti &#8211; in forte aumento nella scuola secondaria di I grado dopo il taglio delle ore a disposizione &#8211; e per il funzionamento della terza area degli istituti professionali che, lo ricordiamo, è curriculare. Anche questo è un fatto inaccettabile.<br />
Sono evidenti le gravi conseguenze che tali scelte hanno sulla scuola italiana. Si manifesta indifferenza nei confronti delle scuole laddove si comunica una dotazione finanziaria indistinta e insufficiente tentando di nascondere il fatto che per il secondo anno consecutivo, in fase di programmazione, si azzera un finanziamento certo per il funzionamento amministrativo e didattico.<br />
Il Governo attraverso l’azzeramento dei fondi e gli altri tecnicismi contabili fin qui descritti finisce per mettere a soqquadro la scuola pubblica e per pregiudicare la gratuità del servizio, mentre nessun taglio di fondi è stato operato alle scuole non statali. Siamo di fronte all’eversione dei principi costituzionali: la scuola pubblica grava sempre più sull’utenza, la scuola privata esce indenne dalla politica dei tagli e non subisce gli effetti della crisi finanziaria.<br />
Le proposte della FLC per uscire dall’impasse<br />
Siamo convinti che la gravità del momento ci chieda di tenere insieme la denuncia sul piano politico &#8211; sindacale e il supporto alle scuole nella fase di predisposizione del programma annuale 2010.<br />
Ecco punto per punto le nostre proposte:<br />
1. Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 14/12 seguendo la seguente procedura:<br />
• Prioritariamente preservare e impegnare interamente le risorse per il Contratto di istituto collocandole anche, se necessario, al di fuori dell’Attività “Spese personale” (A 3).<br />
• Calcolare il budget per le ditte di pulizia in quanto risorse vincolate.<br />
• Seguire le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità e nel “Capitolone” in quanto fonti gerarchicamente superiori alla nota del 14 dicembre e calcolare il budget per le supplenze e per il funzionamento secondo le tabelle allegate al D.M. 21/2007.<br />
• Considerato che tale calcolo non corrisponderà al budget assegnato in applicazione del Capitolone, i Consigli decideranno autonomamente una prima ripartizione delle somme assegnate nel programma annuale, riservandosi di iscrivere variazioni per ulteriori entrate da parte del Ministero una volta esaurita la disponibilità di questa prima assegnazione.<br />
2. Utilizzare liberamente l’avanzo di amministrazione dal momento che si segnala solamente “l&#8217;opportunità” di “applicarlo” al netto dei residui passivi e inserire nell’aggregato “Z” soltanto le disponibilità reali ritenute “da programmare”. E&#8217; bene sapere che se il Miur vuole arrivare alla radiazione dei residui attivi questo deve avvenire necessariamente attraverso un percorso trasparente, condiviso con le singole scuole e che tenga conto della loro reale situazione finanziaria. Non va poi dimenticato che ci sono pendenze ante 2007 e cioè prima del varo del “Capitolone”. Il Miur non può disinteressarsi di questa partita rimettendola burocraticamente agli uffici scolastici regionali e provinciali che fino a quella data avevano gestito i finanziamenti. Anche su questo va fatta chiarezza.<br />
3. Assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso Miur Direzione generale del personale a garanzia del diritto allo studio. Così come prevede la circolare n. 14991 di ottobre 2009 della Direzione Generale per il personale scolastico in evidente contraddizione con la nota sul programma annuale.<br />
4. Impegnare i fondi del Fis e del Mof (miglioramento offerta formativa) subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto. Lo stesso principio vale per il contributo ricevuto dalle famiglie. Questi vanno utilizzati per aumentare il valore aggiunto che nella scuola è rappresentato dal miglioramento della qualità degli apprendimenti. I contributi delle famiglie possono essere vincolati, con delibera del consiglio di istituto, alle esigenze della didattica escludendone l’uso per la gestione ordinaria, per il funzionamento amministrativo e per pagare le supplenze.<br />
Dare voce al disagio della scuola<br />
5. Non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio. E’ il caso ad esempio dei compensi ai revisori dei conti, che altrimenti potrebbero gravare come è successo in alcuni casi nel 2009 sulle risorse provenienti dagli alunni.<br />
A queste prime proposte operative e di supporto al lavoro di Dirigenti, Dsga e Consigli di istituto pensiamo che vada accompagnata una vasta e capillare campagna di informazione coinvolgendo l’utenza, gli EE.LL. e il personale della scuola. Questo contatto iniziale, utile per analizzare la gravità della situazione, è indispensabile per far acquisire ai diversi soggetti interessati una conoscenza di gran lunga maggiore di quella che ne deriva da una lettura delle varie disposizioni spesso in contraddizione tra loro o addirittura incomprensibili, come nel caso della nota ministeriale sul programma annuale.<br />
Rispettare le regole e l’autonomia delle scuole<br />
La FLC chiede il rispetto delle regole, semmai queste vanno perfezionate e adattate al mutamento delle esigenze e al contesto dell’autonomia scolastica che si confronta anche con i partner europei.<br />
Per contribuire alla soluzione di questi drammatici problemi abbiamo elaborato una serie di proposte, alcune a costo zero che secondo noi il Miur dovrebbe discutere in un tavolo congiunto sindacati &#8211; scuole autonome per realizzare efficacia amministrativa, trasparenza, certezza e semplificazione delle procedure.</p>
<p>Certezza delle risorse<br />
Le scuole per programmare ed erogare il servizio debbono poter contare su finanziamenti certi già al 1 settembre di ogni anno e non “tagliabili” in corso d’opera.<br />
Gestione unitaria dei fondi<br />
Tutti i finanziamenti, diversi dai fondi contrattuali, devono arrivare attraverso un unico canale e senza vincoli di destinazione. Valga per tutti l’esempio dei fondi della legge 440/97 (autonomia scolastica). Da questa norma va eliminato il preliminare passaggio delle commissioni parlamentari. Questi fondi debbono essere attributi subito dopo l’approvazione del bilancio dello Stato, attraverso il sistema diretto, modificando la legge laddove questa prevede un iter molto complicato e a nostro parere, ormai privo di senso.<br />
Il “Capitolone” va mandato a regime comprendendo in esso le somme su cui effettivamente le scuole possono programmare e fare scelte autonome. Per fare questo occorre attualizzare e rendere trasparenti i parametri della dotazione finanziaria, mantenendo nell’assegnazione delle varie tranche l&#8217;indicazione delle voci di spesa.<br />
Pagamento delle supplenze<br />
Si tratta di una spesa obbligatoria. Va chiarito che il riferimento al limite disponibile nel 2010 è indicativo, ma non perentorio, in quanto occorre comunque assicurare la regolarità del servizio scolastico. Questa è comunque una soluzione ponte in attesa dell’unificazione delle funzioni e cioè dello spostamento del pagamento dei supplenti saltuari a carico del Mef che già li liquida in parte.<br />
Residui attivi<br />
La sofferenza delle scuole è concentrata massimamente sulle spese per le supplenze, per i compensi per gli esami di stato, e per il pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Sulle supplenze e sulle ore eccedenti le scuole risultano tuttora in credito di considerevoli somme anche per gli anni 2007, 2008 e 2009.<br />
Si deve procedere a un rigoroso monitoraggio per fare chiarezza sulla partita “residui attivi” e avviare una nuova fase di veridicità, trasparenza, correttezza e responsabilità nella gestione delle risorse per arrivare al saldo dei crediti vantati dalle scuole per gli anni precedenti.<br />
Nei prossimi giorni ritorneremo sull’argomento con ulteriori approfondimenti tematici e apriremo un punto di ascolto on line per raccogliere i contributi dei colleghi Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi g.a., dei Consigli di Istituto e dare spazio e visibilità alle varie iniziative che le scuole autonome assumeranno per denunciare questo stato di cose.<br />
gennaio 2010 www.flcgil.it 4</p>
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		<title>Ora alternativa all&#8217;insegnamento della religione cattolica: articolo FLC</title>
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		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatonogelmini</dc:creator>
				<category><![CDATA[irc e attività alternative]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>

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		<description><![CDATA[Ora alternativa all&#8217;insegnamento della religione cattolica 29-10-2009 &#124; Scuola Sull’insegnamento della religione cattolica e, in particolare, sull’insegnamento dell’ora alternativa le disposizioni ministeriali risalgono tutte ad oltre 20 anni fa e cioè alla metà degli anni 80 (in particolare la CM n. 316 del 28 ottobre 1987). Per effetto dell&#8217;art. 5, punto 2, dell&#8217;accordo con la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=361&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ora alternativa all&#8217;insegnamento della religione cattolica</p>
<p>29-10-2009 | Scuola</p>
<p><span id="more-361"></span></p>
<p>Sull’insegnamento della religione cattolica e, in particolare, sull’insegnamento dell’ora alternativa le disposizioni ministeriali risalgono tutte ad oltre 20 anni fa e cioè alla metà degli anni 80 (in particolare la CM n. 316 del 28 ottobre 1987). Per effetto dell&#8217;art. 5, punto 2, dell&#8217;accordo con la Santa Sede &#8211; ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 &#8211; lo Stato deve assicurare l’insegnamento della religione cattolica &#8220;nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado&#8221; e &#8220;nel quadro delle finalità della scuola&#8221;.</p>
<p>Si ricordano le ordinanze del Consiglio di Stato che hanno affermato il diritto degli alunni non avvalentisi dell&#8217;insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo &#8220;di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico&#8221; (vedi C.M. 18 settembre 1987, n. 284). Gli alunni non avvalentisi dell&#8217;insegnamento della religione cattolica &#8211; previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore &#8211; hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l&#8217;assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell&#8217;ambito dei locali scolastici.</p>
<p>Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, i collegi dei docenti debbono formulare precisi programmi. Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, il Dirigente Scolastico deve sottoporre all&#8217;esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni quale preciso obbligo dell&#8217;istituzione scolastica. Non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.</p>
<p>Si raccomanda anche che, nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente, lo svolgimento delle attività educative si debba realizzare avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori.</p>
<p>Pertanto, in base a tali disposizioni (non ce ne sono state altre successive e pertanto del tutto in vigore) e dalla giurisprudenza in materia, tutte le scuole (al momento dell’iscrizione degli alunni) debbono garantire l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ambito della gamma di proposte offerte alle famiglie al momento dell’iscrizione.</p>
<p>Di conseguenza è illegittimo che in tante scuole questo non venga fatto e che, magari, si “parcheggino” gli alunni in qualche modo o in altre classi, fenomeno molto diffuso in questo anno scolastico in cui non ci sono più ore di compresenza o a disposizione.</p>
<p>Nel caso in cui non si riesca più a garantire questa attività con l’utilizzo delle risorse interne, non ci si deve “arrangiare in un qualche modo”, ma si deve nominare un supplente. Infatti, sempre nelle suddetta CM n. 316 si dice che: “Allo scopo di assicurare l&#8217;effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all&#8217;assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l&#8217;utilizzazione del personale già in servizio.” Non c’è mancanza di risorse che tenga! Va garantito il diritto allo studio di tutti e pari opportunità formative. Che la scuola debba procedere in questo modo lo ha detto lo stesso ministero per ben due volte nell’ultimo anno. La prima volta con la nota del Direttore per le politiche finanziarie e di bilancio del Miur dott.ssa Maria Domenica Testa, la seconda, più recente, del Direttore del Personale dott. Luciano Chiappetta. Non ci sono le risorse? Si deve nominare il supplente ugualmente.</p>
<p>A tale proposito, segnaliamo che, con una nota, l&#8217;Ufficio Scolastico provinciale di Bologna ha autorizzato le ore richieste da una scuola media in organico di fatto per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. Di conseguenza le stesse sono state assegnate a supplenza dalla scuola con nomina fino al 30 giugno, analogamente a tutte le altre ore disponibili in organici di fatto e non assegnate al personale in servizio come ore aggiuntive.</p>
<p>Sulla mancanza di risorse occorre chiedere il conto al ministro Gelmini e a Tremonti, cosi come sugli effetti e le conseguenze dei loro tagli.</p>
<p>Su tutti questi problemi abbiamo da tempo chiesto unitariamente l’incontro al MIUR, perché, come FLC Cgil, vogliamo che il Miur dica esplicitamente (come si è fatto in passato con la CM n. 316/87) che è obbligatorio prevedere tale attività da parte delle scuole, che in caso di necessità si deve nominare un supplente e che questo costo è a carico delle DPT e non delle scuole. Perché si tratta non di supplenza breve ma di supplenza per tutto l’anno, esattamente come si fa per le ore residue di religione cattolica e come si fa per tutti gli altri spezzoni in classe collaterale.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/361/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=361&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Organici 2009/2010</title>
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		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatonogelmini</dc:creator>
				<category><![CDATA[organici]]></category>

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		<description><![CDATA[Anno scolastico 2009/10: ecco, in formato pdf, il quadro degli organici a livello locale e nazionale: Organici di diritto per la Scuola primaria: Padova Organico di fatto per tutte le Regioni Tabelle nomine  docenti in ruolo per Provincia e per tipologia Considerazioni sugli organici della scuola primaria<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=347&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anno scolastico 2009/10: ecco, in formato pdf, il quadro degli organici a livello locale e nazionale:</p>
<p><a href="http://lacassettadegliattrezzi.files.wordpress.com/2009/10/organici_primarie_pd_0910_def1.pdf">Organici di diritto per la Scuola primaria: Padova</a></p>
<p><a href="http://lacassettadegliattrezzi.files.wordpress.com/2009/10/orgfatto_2010.pdf">Organico di fatto per tutte le Regioni</a></p>
<p><a href="http://lacassettadegliattrezzi.files.wordpress.com/2009/10/decreto_ministeriale_73_del_4_agosto_2009_-_tabella_contingenti_nomine_docenti_e_ripartizione_per_classi_di_concorso11.pdf">Tabelle nomine  docenti in ruolo per Provincia e per tipologia</a></p>
<p><a href="http://lacassettadegliattrezzi.files.wordpress.com/2009/10/consideraz.pdf">Considerazioni sugli organici della scuola primaria</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/347/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=347&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/31/regolamento-recante-coordinamento-delle-norme-vigenti-per-la-valutazione-degli-alunni/</link>
		<comments>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/31/regolamento-recante-coordinamento-delle-norme-vigenti-per-la-valutazione-degli-alunni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatonogelmini</dc:creator>
				<category><![CDATA[valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione alunni]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

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		<description><![CDATA[Nuovo norme sulla valutazione scolastica:ecco il  testo del Regolamento<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=270&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo norme sulla valutazione scolastica:ecco il  <a href="http://lacassettadegliattrezzi.files.wordpress.com/2009/10/regolamento_valutazione1.pdf">testo del Regolamento</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/270/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=270&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Normativa vigente sull’utilizzo delle ore eccedenti l’orario frontale di copertura dei tempi scuola afferenti al monte ore dell’Organico di Istituto</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/31/normativa-vigente-sull%e2%80%99utilizzo-delle-ore-eccedenti-l%e2%80%99orario-frontale-di-copertura-dei-tempi-scuola-afferenti-al-monte-ore-dell%e2%80%99organico-di-istituto/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatonogelmini</dc:creator>
				<category><![CDATA[compresenze]]></category>
		<category><![CDATA[delibera 0 ore]]></category>
		<category><![CDATA[supplenze]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo ore eccedenti orario frontale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Normativa vigente sull’utilizzo delle ore eccedenti l’orario frontale di copertura dei tempi scuola afferenti al monte ore dell’Organico di Istituto: a)    Art 7 comma 2 del D.L. n°297/94, il quale stabilisce che: “il Collegio docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell’Istituto&#8230;&#8230;Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d’insegnamento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=262&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normativa vigente sull’utilizzo delle ore eccedenti l’orario<br />
frontale di copertura dei tempi scuola afferenti al monte ore<br />
dell’Organico di Istituto:<br />
<span id="more-262"></span> a)    Art 7 comma 2 del D.L. n°297/94, il quale stabilisce che: “il Collegio<br />
docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del<br />
Circolo o dell’Istituto&#8230;&#8230;Esso esercita tale potere nel rispetto della<br />
libertà d’insegnamento garantita a ciascun docente&#8230;”;<br />
b)    Gli art. n°3,4,5,6 del D.P.R. 275/99 (Autonomia scolastica) stabiliscono<br />
che tutti gli aspetti della didattica ( programmazione, valutazione,<br />
sperimentazione, organizzazione) sono attribuiti all’Istituzione scolastica<br />
( attraverso deliberazione degli Organi Collegiali);<br />
c)    l’art.28 comma 5 del CCNL 2006/2009 il quale stabilisce che<br />
“Nell’ambito delle 22 ore di insegnamento, la quota oraria eventualmente<br />
eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa<br />
programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di<br />
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei<br />
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri<br />
[...]”;<br />
d)    nonostante l’art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009 abbia previsto per<br />
qualunque modulo orario della scuola primaria l’eliminazione delle<br />
compresenze, successivamente l’art. 4 comma 2 del Ccni 26/6/2009 ha<br />
ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell’art. 28 del Ccnl<br />
2007 “la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino a un<br />
massimo di 5 giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non<br />
impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti,<br />
nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di<br />
insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro<br />
possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto nei<br />
limiti previsti dalla contrattazione d’istituto”, (quindi previa delibera del<br />
Collegio, che modifichi il Piano delle attività);<br />
e)     la C.M. n°38 (Organici di Diritto) del 2 aprile 2009 che dettando i<br />
passaggi applicativi della L. 169/08 (Legge Gelmini) indica i possibili<br />
utilizzi delle ore eccedenti/ex compresenze/contemporaneità: per le<br />
classi a Tempo corto “&#8230;ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30<br />
ore&#8230;&#8230;&#8230;assicurare il tempo mensa per le classi che attuano rientri<br />
pomeridiani&#8230;&#8230;.programmare ed organizzare le attività educative e<br />
didattiche in base al piano dell’offerta formativa” (pag.8) e per le classi a<br />
Tempo Pieno “ &#8230;&#8230;potranno essere utilizzate prioritariamente per<br />
l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e,<br />
successivamente, per organizzare e programmare le attività educative e<br />
didattiche in base al Piano dell’offerta Formativa” (pag.9)<br />
f)      La C.M. n°63 del 6 luglio 2008 (Organici di fatto) ribadisce questa<br />
indicazione e alla voce “scuola primaria” prevede l’utilizzo delle ore<br />
eccedenti degli ex-Moduli per “&#8230; assicurare il tempo mensa alle classi<br />
organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare ed<br />
organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta<br />
formativa.” (pag.6) e l’utilizzo delle ore eccedenti del Tempo Pieno (44<br />
ore settimanali per classe) per “&#8230;.l’ampliamento del Tempo Pieno sulla<br />
base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre<br />
attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa<br />
per le classi che attualmente praticano in rientri pomeridiani). (pag.7);<br />
g)     l’atto di indirizzo MIUR del 8.09.09 recante i criteri generali necessari<br />
ad armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli<br />
obiettivi previsti dal regolamento DPR del 20.03.2009 n° 89, al punto<br />
3.2.3 (Le modalità organizzative) stabilisce:<br />
“Le diverse articolazioni dell’orario (24, 27, 30 e 40 ore) richiedono un<br />
disegno progettuale coerente, rigoroso e organico. Spetta ad ogni<br />
istituzione scolastica, nelle sue diverse articolazioni, nel rispetto dei<br />
bisogni e delle vocazioni degli alunni e sulla base delle scelte<br />
pedagogiche dei docenti, adottare le soluzioni organizzative più idonee<br />
al raggiungimento dei traguardi attesi.<br />
I modelli organizzativi. Tutti i modelli orario (24, 27, 30, 40 ore)<br />
confluiscono in un progetto pedagogico in cui la diversa consistenza<br />
oraria si integra in un piano formativo unitario con comuni traguardi di<br />
competenze da raggiungere. &#8230; In sostanza, l’indicazione del modello<br />
lascia autonomia alle scuole per strutturare orari e assetti didattico-<br />
organizzativi,nell’ambito dell’organico assegnato, secondo la propria<br />
programmazione e valutazione”;<br />
h)     Il Piano dell’Offerta formativa di ogni singolo istituto che norma<br />
l’organizzazione interna, i suoi obiettivi e le sue priorità.<br />
Nessun riferimento normativo indica l’obbligatorietà dell’utilizzo delle ore eccedenti<br />
l’orario frontale di copertura dei tempi scuola per le supplenze; ogni fonte normativa<br />
individua nel Collegio docenti l’unico organo decisionale.<br />
Precisazioni sulla normativa<br />
Poiché molti Dirigenti, per confutare le delibere a 0 ore eccedenti destinate a<br />
supplenza, citano in maniera ricorrente due voci normative non più valide: : 1) la<br />
Finanziaria 97 e 2) l&#8217;altro il contratto nazionale decentrato del 13/11/97, divenuto D.M.<br />
708 (!!), Abbiamo deciso di produrre una &#8220;confutazione scritta di queste due voci<br />
normative che mettiamo a disposizione a chi stia conducendo analoghe battaglie<br />
per conservare la qualità (la decenza) della scuola.<br />
In relazione alla normativa riportata da alcuni dirigenti (Finanziaria<br />
97 e contratto nazionale decentrato del 13/11/97, divenuto D.M.<br />
708) sulle supplenze brevi, si precisa:<br />
a) la prima, art 1 legge 23/12/96 n° 662, è la FINANZIARIA PER IL 97, la<br />
quale opera per prima una grossa pressione su compresenze e<br />
supplenze brevi: dopo la finanziaria ’97 seguirono diverse normative di<br />
precisazione della questione, che in effetti indica solo criteri<br />
estremamente generali:<br />
“I CAPI DI ISTITUTO SONO AUTORIZZATI A RICORRERE ALLE SUPPLENZE BREVI E<br />
SALTUARIE SOLO PER I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI AD ASSICURARE IL<br />
SERVIZIO SCOLASTICO E DOPO AVER PROVVEDUTO, EVENTUALMENTE UTILIZZANDO<br />
SPAZI DI FLESSIBILITà DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DIDATTICO, ALLA<br />
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE CON DOCENTI GIA’ IN SERVIZIO NELLA<br />
MEDESIMA ISTITUZIONE SCOLASTICA.”<br />
In effetti, i tempi “strettamente necessari” si devono intendere e sono quelli<br />
delle attività didattiche e di programmazione e i “docenti già in servizio” da<br />
utilizzare sono chiaramente quelli non impegnati in attività didattiche con i<br />
bambini programmate dal Collegio.<br />
Infatti giungono successive precisazioni normative e le scuole continuano<br />
a poter effettuare delibere che impegnano tutte le ore disponibili sui<br />
progetti.<br />
b)     la seconda fonte normativa, D.M.708 del 13/11/97 introdotto dalla<br />
circolare ministeriale 18 del 20/01/98, rappresenta il primo tentativo di<br />
precisare la L.662: benchè diverse scuole continuassero a fare delibere<br />
a 0 ore e a destinare le ore necessarie ai progetti didattici in altre le<br />
pressioni dei dirigenti portavano a stravolgere le attività e a utilizzare<br />
tutte le ore delle compresenze per le supplenze: quindi i Sindacati<br />
Confederali firmarono un Contratto Decentrato Nazionale che stabiliva<br />
questa quota di 110 ore per le attività di progetto come tentativo di<br />
mediazione. Il Decreto 708 del 13/11/97 è appunto l’applicazione<br />
dell’Accordo sindacale.<br />
Il Contratto decentrato, però, riscosse molte critiche dalle scuole e dalla<br />
base dei sindacati firmatari e venne superato nel SUCCESSIVO Contratto<br />
Nazionale Scuola dove la normativa (come sappiamo i Contratti nazionali<br />
hanno valore di legge) torna a prevedere che tutte le ore di compresenza<br />
possano essere utilizzate per progetti con precisa delibera del collegio. Solo<br />
ove il Collegio deliberi diversamente o non deliberi, le ore delle compresenze<br />
possono essere utilizzate per le supplenze.<br />
Le scuole hanno infatti dal 97 ad oggi continuato ad utilizzare le compresenze<br />
per recupero e arricchimento delle attività formative; va sottolineato che il<br />
Contratto non si pone in contrasto con la Legge 662 ( non sarebbe altrimenti<br />
stato firmato) ma ne precisa i criteri.<br />
La normativa contrattuale è ancora vigente: va ricordato che l’eliminazione<br />
delle compresenze significa che non è possibile la compresenza di due<br />
insegnanti in classe, e non certo che non sia possibile attuare dei<br />
progetti che si svolgono in contemporaneità.<br />
In questa situazione normativa, è sicuramente pienamente legittimo per il<br />
dirigente nominare per assicurare la funzionalità scolastica e il diritto allo<br />
studio dei bambini; a questo proposito è interessante citare la Nota<br />
“Finanziamenti alle scuole. Chiarimenti. Prot. 3545 del 29/04/09, dove il<br />
Direttore generale per la Politica finanziaria e il bilancio Dott.ssa Maria<br />
Domenica Testa precisa che è possibile conferire supplenze brevi anche nel<br />
caso che la scuola abbia esaurito ogni risorsa di budget, poiché “va<br />
comunque assicurato l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di<br />
formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso<br />
garantito.”<br />
A cura di Sonia Bortolotti, Firenze</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/262/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=262&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>Insegnamento della religione cattolica &#8211; Attività alternative. C.M. 28 ottobre 1987, n. 316</title>
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		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[irc e attività alternative]]></category>
		<category><![CDATA[attività alternative all'IRC]]></category>
		<category><![CDATA[insegnamento religione cattolica]]></category>

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		<description><![CDATA[C.M. 28 ottobre 1987, n. 316 Insegnamento della religione cattolica &#8211; Attività alternative - Altre opportunità &#8211; Istruzioni per l&#8217;anno scolastico 1987/88 Introduzione La doverosa, preventiva acquisizione degli indirizzi e degli orientamenti parlamentari espressi dal dibattito testé conclusosi consente ora di fornire un quadro di certezza operativa con riferimento alle questioni poste dal primo anno [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=256&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C.M. 28 ottobre 1987, n. 316<br />
Insegnamento della religione cattolica &#8211; Attività alternative<br />
- Altre opportunità &#8211; Istruzioni per l&#8217;anno scolastico 1987/88</p>
<p><span id="more-256"></span><br />
Introduzione<br />
La doverosa, preventiva acquisizione degli indirizzi e degli orientamenti parlamentari espressi<br />
dal dibattito testé conclusosi consente ora di fornire un quadro di certezza operativa con<br />
riferimento alle questioni poste dal primo anno di applicazione del nuovo sistema normativo<br />
concernente l&#8217;insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.<br />
Con la presente circolare si impartiscono disposizioni che, in attuazione dei predetti<br />
orientamenti ed indirizzi parlamentari e con riferimento alle difficoltà operative ed<br />
interpretative emerse, sono volte altresì al soddisfacimento della primaria esigenza di evitare<br />
che si verifichino discriminazioni in relazione alla scelta degli studenti se avvalersi o non<br />
avvalersi dell&#8217;insegnamento della religione cattolica.<br />
I &#8211; Insegnamento della religione cattolica<br />
Per effetto dell&#8217;art. 5, punto 2, dell&#8217;accordo con la Santa Sede &#8211; ratificato con la Legge 25<br />
marzo 1985, n. 121 &#8211; lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, &#8220;nelle scuole<br />
pubbliche di ogni ordine e grado&#8221;, &#8220;nel quadro delle finalità della scuola&#8221;.<br />
Ciò comporta che l&#8217;insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano<br />
esercitato la facoltà di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve<br />
trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni.<br />
Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere per le<br />
motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16 gennaio 1986, restano<br />
ferme le indicazioni fornite con C.M. 3 maggio 1986, n. 128 e C.M. 3 maggio 1986, n. 129 che<br />
segnalavano l&#8217;esigenza di collocare l&#8217;insegnamento di cui trattasi, nonché le attività educative<br />
alternative, all&#8217;inizio o alla fine dell&#8217;orario giornaliero, e ciò salvo che vi ostino situazioni di<br />
carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale.<br />
Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado viene ad<br />
assumere più puntuale rilievo l&#8217;autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per<br />
quanto concerne la definizione dell&#8217;orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al<br />
particolare tipo di scuola.<br />
L&#8217;organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell&#8217;insegnamento della religione<br />
cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso<br />
alternativi) dovranno essere attuati dal capo d&#8217;istituto, sentito il collegio dei docenti, secondo<br />
criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo<br />
intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o di disimpegno oltre che a<br />
costituire elemento di vincolo o di rigidità per l&#8217;orario delle altre materie.<br />
Si richiama, altresì, l&#8217;attenzione dei capi d&#8217;istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla<br />
necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l&#8217;articolazione della classe &#8211; per la contestuale<br />
presenza di alunni avvalentisi dell&#8217;insegnamento della religione cattolica ed alunni non<br />
avvalentisi &#8211; avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalità di ogni studente e<br />
della scelta espressa.<br />
II &#8211; Attività alternative all&#8217;insegnamento della religione cattolica &#8211; fruizione di spazi e servizi<br />
scolastici<br />
Questo Ministero ha approntato, sulla base anche degli esiti dei lavori parlamentari sin qui<br />
svoltisi, un disegno di legge avente per oggetto norme per la disciplina delle attività didattiche<br />
e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell&#8217;insegnamento<br />
della religione cattolica.<br />
Sono, d&#8217;altra parte, intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato n. 578 e 579, in data 28<br />
agosto 1987, di sospensione delle decisioni del T.A.R. Lazio nn. 1273 e 1274, datate 17 luglio<br />
1987, nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi<br />
dell&#8217;insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo &#8220;di allontanarsi dalla scuola con<br />
conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico&#8221; (vedi C.M. 18 settembre 1987,<br />
n. 284).<br />
In attesa, da un lato, che il Parlamento esamini ed eventualmente approvi il suddetto disegno<br />
di legge e, dall&#8217;altro, che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente nel merito del ricorso<br />
pendente avverso le decisioni del T.A.R. Lazio, si rende indispensabile che questo Ministero,<br />
nell&#8217;ambito delle proprie responsabilità istituzionali, e tenuto conto degli indirizzi scaturiti dal<br />
dibattito parlamentare svoltosi recentemente alla Camera ed al Senato, individui, con<br />
riferimento all&#8217;attuale quadro normativo, strumenti amministrativi ed indirizzi programmatici<br />
atti ad evitare incertezze di gestione.<br />
Gli alunni non avvalentisi dell&#8217;insegnamento della religione cattolica &#8211; previa richiesta del<br />
genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la<br />
scuola secondaria superiore &#8211; hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative<br />
ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con<br />
l&#8217;assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell&#8217;ambito dei locali scolastici.<br />
Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si<br />
ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi. A<br />
tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti<br />
e in attesa che si completi l&#8217;iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche<br />
a definire i contenuti delle attività didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che<br />
rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: &#8220;I diritti dell&#8217;uomo&#8221;.<br />
Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali<br />
per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le<br />
finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all&#8217;esame ed alle deliberazioni degli<br />
organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi,<br />
assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa<br />
dell&#8217;istituzione scolastica.<br />
L&#8217;assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di<br />
riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente<br />
rappresentati dagli studenti.<br />
Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi,<br />
nonché le modalità di intervento della scuola.<br />
A questo riguardo si evidenzia l&#8217;opportunità di non trascurare l&#8217;occasione di collegare tali<br />
modalità di intervento al &#8220;Progetto giovani&#8221;, di cui alla C.M. 5 novembre 1985, n. 323.<br />
Per quanto attiene la scuola materna, si ricorda che i delicati problemi di ordine pedagogico<br />
che l&#8217;esperienza sin qui maturata ha evidenziato in relazione alle specifiche ed autonome<br />
attività educative di religione cattolica ed allo svolgimento dell&#8217;attività educativa alternativa<br />
hanno posto l&#8217;opportunità &#8211; segnalata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211; di<br />
proporre una revisione dell&#8217;intesa tra lo Stato e la C.E.I.<br />
Nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente non può non raccomandarsi<br />
vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attività educative si realizzi avendo<br />
ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per<br />
le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo può rivelarsi utile articolare le sezioni in<br />
gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione della attività didattica.<br />
III &#8211; Modalità di utilizzazione del personale<br />
La nomina dei docenti incaricati dell&#8217;insegnamento della religione cattolica resta disciplinata<br />
dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate<br />
alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute.<br />
Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività<br />
didattiche e formative e per l&#8217;assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che<br />
debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero<br />
o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello<br />
d&#8217;obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono<br />
essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni<br />
interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e<br />
per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della &#8220;par condicio&#8221;.<br />
I capi d&#8217;istituto, sulla base di una previsione fondata su elementi oggettivi, quale la serie<br />
storica del fabbisogno rilevato negli anni scorsi, riserveranno comunque, dal totale di ore<br />
disponibili per il completamento dell&#8217;orario d&#8217;obbligo, una quota da utilizzare per le necessità<br />
funzionali di sostituzione del personale che si assenti improvvisamente o per breve periodo.<br />
Allo scopo di assicurare l&#8217;effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia,<br />
procedere all&#8217;assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con<br />
l&#8217;utilizzazione del personale già in servizio.<br />
Per l&#8217;assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali,<br />
rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il capo d&#8217;istituto, previa deliberazione del<br />
consiglio d&#8217;istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del collegio dei<br />
docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da<br />
utilizzare, designerà uno o più docenti, in servizio nella scuola secondo le modalità sopra<br />
precisate.<br />
IV &#8211; Diritti e doveri dei docenti<br />
Per i docenti incaricati dell&#8217;insegnamento della religione cattolica continuano a valere le<br />
disposizioni contenute nella Legge 5 giugno 1930, n. 824, nonché nella intesa tra autorità<br />
scolastica italiana e C.E.I. (punto 2.7) resa esecutiva dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751.<br />
Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini<br />
della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese<br />
le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si<br />
avvalgono dell&#8217;insegnamento della religione cattolica.<br />
Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente,<br />
anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono<br />
l&#8217;attività stessa.<br />
V &#8211; Scuole Magistrali<br />
Programmi &#8211; Con il D.P.R. 21 luglio 1987, n. 339 sono stati approvati i programmi di<br />
insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie e, pertanto, in tale quadro,<br />
anche nelle scuole magistrali.<br />
Al punto III, n. 5, del testo annesso al decreto stesso sono fornite le indicazioni metodologiche<br />
specifiche per tale tipo di scuola.<br />
Orari &#8211; In conformità di quanto previsto al punto 2.2 dell&#8217;intesa di cui al D.P.R. 16 dicembre<br />
1985, n. 751, restano ferme le ore di lezione da destinare all&#8217;insegnamento della religione<br />
cattolica stabilite dall&#8217;ordinamento didattico attualmente in vigore.<br />
Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell&#8217;insegnamento della religione<br />
cattolica.<br />
Com&#8217;è noto, la religione è elencata fra le materie di insegnamento ed è compresa nei<br />
programmi di esame alla stregua della normativa tuttora vigente, emanata peraltro<br />
anteriormente all&#8217;entrata in vigore della Legge 23 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione<br />
dell&#8217;Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato<br />
Lateranense.<br />
In relazione ai principi che informano il nuovo quadro normativo posto dal predetto Accordo,<br />
anche agli alunni delle scuole magistrali, sia statali che convenzionate, non può non<br />
riconoscersi il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell&#8217;insegnamento della religione<br />
cattolica, con le stesse modalità di esercizio previste per gli alunni degli altri ordini di scuola.<br />
VI -<br />
Per quanto non previsto dalla presente circolare trovano applicazione le disposizioni in<br />
precedenza diramate.<br />
Documento di lavoro sul tema &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221;<br />
Presentazione<br />
Una possibile risposta alle esigenze di individuare un quadro di riferimento per i contenuti delle<br />
attività formative, da prevedere in alternativa all&#8217;IRC, potrebbe essere offerta dallo studio dei<br />
&#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221;, a partire dalle Dichiarazioni maturate soprattutto negli ultimi quarant&#8217;anni a<br />
livello internazionale.<br />
Documentano la consistenza della prospettiva la serie di verifiche a cui è stato sottoposta<br />
l&#8217;ipotesi:<br />
1) lo studio dei &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221; rientra nelle finalità educative della scuola: le tematiche in<br />
cui può essere articolato il discorso permetterebbero infatti:<br />
a) la conoscenza di un patrimonio internazionale oggi poco noto;<br />
b) la riflessione sui principali nodi riguardanti la persona umana, la società e le istituzioni, con<br />
particolare riguardo ai doveri individuali e collettivi;<br />
c) la maturazione di un giudizio che parta da un&#8217;adeguata cognizione di causa.<br />
C&#8217;è dunque materia per concorrere alla formazione del ragazzo, dell&#8217;adolescente, del giovane -<br />
come soggetto attivo dell&#8217;educazione &#8211; che si confronta con i problemi della dignità dell&#8217;uomo<br />
nel contesto sociale in trasformazione. Positiva quindi la verifica a livello educativo.<br />
2. Lo studio dei diritti dell&#8217;uomo ha rilevanza culturale: costituisce di per sé materiale,<br />
consistente e significativamente ampio. La tematica potrebbe essere affrontata con taglio<br />
storico a partire dall&#8217;antichità o dalla storia moderna; ma anche lo studio della sola dimensione<br />
contemporanea avverte come le singole legislazioni costituzionali e ordinarie degli Stati<br />
vengano oggi speso misurate e giudicate in rapporto alla &#8220;dichiarazione dei diritti dell&#8217;uomo&#8221;<br />
(proclamata dall&#8217;ONU nel 1948) e alle successive deliberazioni offerte al contesto mondiale<br />
come prospettiva di convivenza civile.<br />
La varietà e vastità dei problemi affrontati (diritti civili e politici, tutela del lavoro,<br />
emancipazione femminile, garanzie per il minore, emarginazione, sviluppo dei popoli, qualità<br />
della vita &#8230;) fornisce, in una rilevante quantità di possibili approcci, una significativo<br />
&#8220;pacchetto di base&#8221; da cui far partire l&#8217;analisi e a cui fare riferimento nelle progressiva<br />
elaborazione.<br />
Anche la verifica dello spessore culturale, è quindi positiva.<br />
3. Lo studio dei &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221; e delle dichiarazioni relative ha rilevanza sociale e<br />
istituzionale: esso è suggerito in modo ricorrente a livello di convegni, dibattiti, saggistica<br />
nazionale ed internazionale di diverso orientamento ideologico.<br />
In particolare però non possono essere sottovalutate le indicazioni formali espresse da vari<br />
organismi quali, ad esempio:<br />
- l&#8217;UNESCO: a seguito del Rapporto Faure del 1972, ha elaborato &#8211; nel 1974 &#8211; una<br />
&#8220;raccomandazione&#8221; agli Stati, comprendente finalità, contenuti, metodi di una valorizzazione<br />
didattica delle problematiche relative ai diritti dell&#8217;uomo.<br />
- Il Congresso di Vienna: nel 1978 &#8211; trentennale della Dichiarazione &#8211; suggeriva un approccio ai<br />
contenuti in oggetto sia a partire dalle discipline già codificate, sia come possibile ed<br />
auspicabile spazio autonomo riconducibile all&#8217;area storico-filosofica, giuridica e delle scienze<br />
politiche. In quella sede si auspicava inoltre la pubblicazione di testi per studenti e di guide e<br />
strumenti professionali da accostare a iniziative associative per il sostegno all&#8217;attività didattica<br />
dei docenti (v. anche Strasburgo 26-30 luglio 1982).<br />
- Il Parlamento Europeo: in una proposta di risoluzione del 22 settembre 1982, la Commissione<br />
parlamentare per la gioventù richiamava gli Stati a metter in atto le raccomandazioni<br />
dell&#8217;UNESCO e a sviluppare progetti pilota.<br />
Diritti dell&#8217;uomo, partecipazione, solidarietà, pace, sono anche in tale occasione fondamentali<br />
dimensioni educative.<br />
- La Commissione Istruzione della Camera: il 22 aprile 1982 la Commissione Istruzione ha<br />
proposto una raccomandazione accolta dal Ministro del tempo, On. Bodrato, con la quale si<br />
impegnava il Governo &#8220;a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e<br />
negli istituti di cultura in genere, ogni iniziativa tendente a divulgare la conoscenza dei diritti<br />
dell&#8217;uomo, usufruendo anche dei mezzi radiotelevisivi, ad istituire un centro che possa<br />
approfondire e coordinare gli studi sull&#8217;argomento, e mettere adeguato materiale informativo a<br />
disposizione dello Stato e degli enti pubblici e privati &#8230;&#8230; a creare appositi centri locali di<br />
informazione sulla materia, per quanto riguarda le modalità e i mezzi relativi all&#8217;esercizio dei<br />
diritti e all&#8217;adempimento dei doveri del cittadino nell&#8217;ambito della comunità nazionale.<br />
- Il Consiglio d&#8217;Europa: nel Simposium promosso dal Consiglio della Cooperazione Culturale il<br />
17-20 maggio 1983, oltre a richiamare l&#8217;importanza della conoscenza dei principi di<br />
uguaglianza, giustizia, pace, libertà, dignità, si sollecitava a far conoscere personalità che si<br />
sono impegnate e qualificate per la difesa dei diritti dell&#8217;uomo.<br />
Anche la verifica rispetto alla domanda sociale ed istituzionale dei contenuti in oggetto è<br />
positiva.<br />
4. Lo studio dei &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221; trova già spazio nei piani di studio delle &#8220;Scuole Europee&#8221;. La<br />
sua introduzione, oltre che contribuire al più generale sforzo innovativo rispetto ai contenuti<br />
della scuola, rafforzerebbe la dimensione europea ed internazionale dei diversi piani di studio.<br />
5. Lo studio dei &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221; sembra praticabile nel contesto socio-culturale pluralistico<br />
italiano: esso potrebbe costituire un piano di confronto accettabile dalle diverse aree culturali<br />
presenti nel Paese.<br />
Già la storia delle Dichiarazioni indica come esse abbiano normalmente alle spalle motivazioni<br />
e idealità diverse da parte dei singoli proponenti, che comunque convergono sulla formulazione<br />
positiva del singolo testo concernente comportamenti sociali concreti: se ne ricava così il<br />
messaggio della convivenza possibile in un contesto pluralista, e talvolta conflittuale.<br />
A proposito dell&#8217;accordo possibile &#8220;a condizione che non si risalga ai motivi del consenso&#8221; basta<br />
segnalare un passaggio che J. Maritain &#8211; citato qui quale componente della Commissione<br />
Francese all&#8217;UNESCO e incaricato della pubblicazione dei risultati &#8211; esprimeva alla seconda<br />
conferenza internazionale a Città del Messico, il 6 novembre 1947: &#8220;Come è concepibile&#8221;,<br />
chiedeva Maritain, &#8220;un accordo fra persone riunite allo scopo di compiere in comune un<br />
compito di ordine intellettuale, le quali vengono dai quattro angoli della terra e che<br />
appartengono non solo a culture e a civiltà diverse, ma a differenti famiglie spirituali e a scuole<br />
di pensiero antagoniste? Dal momento che lo scopo dell&#8217;UNESCO è uno scopo pratico, un<br />
accordo fra i suoi membri può essere spontaneamente raggiunto, non su concetti speculativi<br />
comuni, ma su concetti pratici comuni, non sull&#8217;affermazione dello stesso concetto del mondo,<br />
dell&#8217;uomo e della conoscenza, ma sull&#8217;affermazione del medesimo insieme di convinzioni che<br />
riguardano l&#8217;azione. Questo è senza dubbio molto poco, è l&#8217;ultimo rifugio dell&#8217;accordo<br />
intellettuale fra uomini. E&#8217; però sufficiente per intraprendere un gran lavoro; e potrebbe<br />
significare molto, prendere coscienza di questo corpo di convinzioni pratiche comuni (&#8230;)&#8221;.<br />
Di avviso analogo si è dichiarato più recentemente N. Bobbio &#8211; anche se non crede alla<br />
possibilità della loro &#8220;fondazione&#8221; &#8211; giudicando i diritti &#8220;storicamente relativi&#8221;.<br />
Nell&#8217;introduzione al Convegno Nazionale sui Diritti dell&#8217;uomo a Torino dall&#8217;1 al 3 dicembre<br />
1967, sul tema &#8220;Presente e avvenire dei diritti dell&#8217;uomo&#8221;, Bobbio affermava: &#8220;Dopo la<br />
dichiarazione possiamo avere la certezza storica che l&#8217;umanità, tutta l&#8217;umanità, condivide<br />
alcuni valori comuni e possiamo finalmente credere all&#8217;universalità dei valori nel senso cui tale<br />
credenza è storicamente legittima, cioè nel senso in cui universale significa non dato<br />
oggettivamente, ma soggettivamente, accolto dall&#8217;universo degli uomini&#8221;. Ma proprio per<br />
questo, dirà Bobbio nel 1970 a proposito dei Diritti: &#8220;Il vero problema non è tanto di<br />
giustificarli, quanto di proteggerli&#8221;. Per la scuola questo significa farli almeno conoscere.<br />
Queste autorevoli indicazioni tornano opportune in una realtà culturalmente ed<br />
ideologicamente articolata ed in evoluzione come la nostra.<br />
Per riassumere, le ragioni a sostegno dell&#8217;ipotesi fin qui formulata, sono: la valenza scolasticoeducativa<br />
dello studio proposto, la sua rilevanza culturale, la rispondenza alla domanda sociale<br />
e istituzionale, il suo orientamento in dimensione europea e internazionale, la sua praticabilità<br />
sul contesto pluralistico italiano. Ragioni che fanno preferire questa ipotesi ad altre pur<br />
apprezzabili.<br />
Documento di lavoro sul tema &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221;<br />
Studio dei diritti umani<br />
Indicazioni di massima su contenuti, finalità educative, obiettivi formativi e metodologiche<br />
didattiche<br />
Approccio ai contenuti programmatici<br />
Per quanto riguarda i contenuti, si possono delineare alcuni approcci:<br />
1) un approccio storico-culturale che metta in rilievo la genesi e la progressiva determinazione<br />
dei diritti dell&#8217;uomo sanciti nei vari documenti, dichiarazioni e testi legislativi;<br />
2) un approccio antropologico-filosofico finalizzato alla conoscenza ed approfondimento del<br />
pensiero e delle testimonianze di personaggi emblematici che, nel corso della storia, si sono<br />
battuti per la difesa dei fondamentali diritti umani (da Socrate a Gandhi, a Luther King, ecc.);<br />
3) un approccio etico-sociologico rivolto a fare constatare l&#8217;applicazione ed il rispetto dei diritti<br />
umani, sia in sede privata, sia in sede pubblica, nonché l&#8217;assimilazione di essi nel costume e<br />
nella vita delle varie comunità, al di là del semplice riconoscimento giuridico. Nel quadro di tale<br />
riflessione, va messa in chiara evidenza la necessità che al quadro dei diritti corrisponda un<br />
quadro di doveri, che si traducono in comportamenti individuali e collettivi coerenti;<br />
4) un approccio di carattere documentario, renda possibile la conoscenza diretta delle più<br />
importanti dichiarazioni internazionali e delle carte costituzionali, dai quali emerga la<br />
riaffermazione dei diritti dell&#8217;uomo e degli strumenti giuridici per difenderli.<br />
Come possibili punti di riferimento, a titolo puramente indicativo, si fa l&#8217;elenco di alcuni<br />
documenti, a carattere internazionale:<br />
- La Carta delle Nazioni Unite del 1945;<br />
- La Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo del 1948;<br />
- La Dichiarazione dei diritti dell&#8217;uomo del Consiglio d&#8217;Europa del 1950;<br />
- La Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959;<br />
- La Dichiarazione sulla decolonizzazione del 1960;<br />
- La Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la discriminazione razziale del 1963;<br />
- Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali<br />
del 1966;<br />
- La Carta di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975;<br />
- La Dichiarazione del Messico sull&#8217;eguaglianza delle donne del 1975;<br />
- La Dichiarazione universale dei diritti dei popoli di Algeri del 1976.<br />
Nello studio di tale tematica, come è ovvio, il periodo che va dal 1945 ad oggi richiede un<br />
particolare approfondimento, in quanto costituisce il periodo storico in cui ha trovato la sua più<br />
chiara e puntuale definizione: dalle Convenzioni del dopoguerra (1945-1953) ai diritti dei paesi<br />
emarginati (diritti economici o sociali) (1954-1963), ai Patti Internazionali di cooperazione e di<br />
tutela del lavoro (1964-1975), alla iniziativa di carattere umanitario (1974-1980).<br />
Considerando le caratteristiche psico-cognitive degli alunni nelle diverse fasce di età e dei<br />
diversi gradi di scuola, possono essere oggetto di analisi e di riflessione:<br />
- il contesto storico in cui si sono sviluppati i diritti dell&#8217;uomo;<br />
- le varie concezioni della vita da porre su un terreno di totale rispetto di ciascuno e le teorie<br />
sui diritti umani;<br />
- il rapporto tra le Dichiarazioni e le Costituzioni dei paesi occidentali ed europei;<br />
- la relazione tra documenti di diverse aree culturali (Occidente, terzo mondo, ecc.) evitando<br />
ogni pregiudiziale di carattere storico, politico, ideologico, religioso;<br />
- la presentazione di recenti iniziative in difesa dei diritti umani (Amnesty International,<br />
Tribunale Russell, Tribunale Sacharov, ecc.).<br />
Finalità ed obiettivi<br />
La finalità fondamentale dello studio dei Diritti umani può essere individuata nella presa di<br />
coscienza del valore inalienabile dell&#8217;uomo come persona, delle responsabilità individuali e<br />
sociali che ne derivano e nella maturazione individuale di una visione critica e partecipativa al<br />
fine della sempre maggiore riaffermazione dei diritti umani e dei relativi doveri, in ogni<br />
ambiente sociale e presso ogni popolo.<br />
In particolare, si può ritenere che tale studio si potrebbe ispirare alle seguenti finalità<br />
educative ed ai seguenti obiettivi formativi.<br />
Documento di lavoro sul tema &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221;<br />
Scuola elementare<br />
Non si tratta di definire una &#8220;nuova&#8221; disciplina, ma di attuare un approfondimento di contenuti<br />
già presenti nei nuovi programmi per la scuola elementare.<br />
Tale approfondimento va collocato nell&#8217;ambito degli studi sociali, da cui mutua almeno in<br />
generale le finalità, e concorre alla formazione finalizzata a promuovere una reale convivenza<br />
democratica.<br />
Finalità ed obiettivi<br />
Fare maturare un&#8217;iniziale consapevolezza dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo, il rifiuto di ogni<br />
forma di discriminazione razziale, ideologica, politica, religiosa, culturale e l&#8217;impegno concreto<br />
ad affermare e rispettare tali diritti a partire dalla e nella comunità scolastica, nella quale egli<br />
stesso si potrà trovare a contatto di compagni svantaggiati, handicappati, provenienti da<br />
famiglie emarginate, di razza e religione diverse, ecc. Promuovere una riflessione,<br />
compatibilmente con il livello di età, sulla sofferta e drammatica esperienza dell&#8217;uomo nella<br />
conquista di tali diritti.<br />
L&#8217;individuazione dei diritti umani fondamentali potrà esser fatta partendo dall&#8217;analisi della Carta<br />
Costituzionale del nostro Paese e delle dichiarazioni internazionali dei diritti dell&#8217;uomo e del<br />
fanciullo.<br />
Si potrà in seguito favorire la conoscenza:<br />
1) sulle esperienze realizzate lungo i secoli;<br />
2) sulle persone e sui movimenti culturali, civili, religiosi, politici, particolarmente impegnati sul<br />
fronte dei diritti dell&#8217;uomo e delle sue libertà;<br />
3) sui valori sui quali si fonda una convivenza pacifica;<br />
4) sul quadro dei valori, dei diritti e dei doveri in un sistema democratico;<br />
5) sulle varie forme di schiavitù nel passato e nel mondo contemporaneo.<br />
L&#8217;insegnante, facendo riferimento ai predetti documenti ed alle tematiche indicate, trarrà un<br />
ampio ventaglio di possibili contenuti su cui realizzare la programmazione didattica, tenendo<br />
conto della situazione in cui egli opera, nonché delle stimolazioni che l&#8217;ambiente stesso offre.<br />
A titolo puramente esemplificativo, vengono qui indicati alcuni diritti fondamentali che paiono<br />
particolarmente adatti ad essere trattati con fanciulli di età scolare:<br />
- diritto alla vita<br />
- diritto allo studio<br />
- la libertà di pensiero e di opinione<br />
- la libertà di parola<br />
- la libertà religiosa<br />
- diritto ad una convivenza pacifica, fondata sulla reciproca solidarietà.<br />
Primo ciclo<br />
Nelle prime due classi, attraverso una semplice ma corretta ricerca d&#8217;ambiente, potrebbero<br />
essere individuate, sia pure in modo essenziale, quelle istituzioni pubbliche e private presenti<br />
sul territorio, il cui scopo è proprio quello di contribuire, secondo le proprie finalità, alla<br />
concreta attuazione e al rispetto effettivo di alcuni importanti diritti della persona. Tale quadro<br />
potrebbe fornire un&#8217;utile mappa dell&#8217;articolazione delle iniziative e delle testimonianze in tale<br />
materia:<br />
- ospedali, ricoveri, palestre, giardini, spazi verdi;<br />
- scuole, biblioteche, associazioni per il tempo libero, centri di studio, iniziative culturali (diritto<br />
alla qualità della vita e diritto allo studio, case per anziani, ecc.)<br />
Secondo ciclo<br />
In terza, quarta e quinta classe, l&#8217;approfondimento potrebbe essere orientato in vari modi fra<br />
loro complementare:<br />
- ricerca nel presente e nella realtà del nostro Paese su come i diritti dichiarati dalla Carta<br />
Costituzionale sono concretamente rispettati: quale differenza c&#8217;è tra i principi sanciti nella<br />
Costituzione e nella realtà in cui si vive.<br />
Gli alunni delle ultime classi potrebbero anche essere stimolati ad impegnarsi in semplici ma<br />
significativi lavori di ricerca sul campo al fine di fare delle piccole e limitate esperienze di<br />
contatto con il territorio.<br />
Documento di lavoro sul tema &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221;<br />
Scuola media di I grado<br />
Finalità educative<br />
Per la scuola media si precisano le seguenti finalità educative:<br />
- maturazione della coscienza dei propri doveri e diritti in un contesto di reciproca<br />
interdipendenza e coerenza;<br />
- conoscenza dell&#8217;evoluzione storica dei diritti umani e della presente situazione di tali diritti;<br />
- riconoscimento delle motivazioni e della scoperta dei vari valori sui quali si fonda la<br />
convivenza e la collaborazione tra individui e popoli di diversa razza, cultura, civiltà e religione;<br />
- riconoscimento dell&#8217;importanza della qualità della vita e del dovere morale di rispettare e<br />
difendere l&#8217;ambiente.<br />
Documento di lavoro sul tema &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221;<br />
Scuola media superiore<br />
Finalità educative<br />
Le finalità educative da conseguire si possono identificare nelle seguenti:<br />
- conoscenza dei principali documenti nazionali ed internazionali in tema di diritti umani e<br />
relativa conoscenza delle istituzioni previste per la loro attuazione;<br />
- valutazione del valore primario della dignità dell&#8217;uomo e dei suoi diritti fondamentali<br />
irrinunciabili e della solidarietà tra gli uomini a livello nazionale ed internazionale al di sopra di<br />
ogni pregiudizio razziale, culturale, di sesso, politico, ideologico e religioso;<br />
- maturazione di un atteggiamento critico o di una personale disponibilità al fine di collaborare<br />
in tutti i modi utili ed efficaci per la sempre più solida ed ampia radicazione dei diritti umani nel<br />
costume individuale e sociale, nonché nell&#8217;organizzazione funzionale ed istituzionale della<br />
società.<br />
Obiettivi formativi<br />
In correlazione alle finalità sopraindicate, gli obiettivi educativi dello studio dei diritti umani<br />
possono essere così precisati:<br />
Scuola media<br />
La conoscenza dei diritti umani costituirà il fondamento per un processo formativo rivolto a<br />
promuovere:<br />
- una presa di coscienza, graduale e progressiva dei rapporti di solidarietà e di reciproco<br />
rispetto tra le persone con cui si vive nei diversi tipi di comunità (famiglia, scuola, quartiere,<br />
ecc.);<br />
- la maturazione della capacità di riflessione sulle condizioni umane e sociali nella realtà in cui<br />
si vive e la sensibilità alla comprensione delle situazioni di negazione e di offesa dei diritti<br />
umani;<br />
- l&#8217;assimilazione di alcuni criteri di lettura o di interpretazione delle situazioni di disagio e di<br />
conflittualità, di emarginazione, di abuso, di negazione, di soppressione dei diritti umani<br />
fondamentali;<br />
- favorire la conoscenza delle lotte promosse ed attuate da movimenti di carattere religioso,<br />
culturale e politico, impegnati per la difesa dei diritti umani, compreso il recente quadro di<br />
problemi connessi con la difesa di una migliore qualità della vita e per la bonifica dell&#8217;ambiente<br />
naturale.<br />
Un primo campo di applicazione e di esperienza, ovviamente nella dimensione del quadro<br />
istituzionale esistente, dei diritti umani, dovrebbe essere la stessa scuola, in cui dovrebbe<br />
trovare la più chiara riaffermazione quel corretto solidarismo rivolto ad handicappati,<br />
emarginati, e svantaggiati sociali.<br />
Obiettivi formativi<br />
Scuola secondaria superiore<br />
- Maturazione della capacità di &#8220;lettura&#8221; dei documenti e loro inquadramento storico-culturale;<br />
- maturazione di alcuni strumenti di valutazione critica al fine di promuovere un atteggiamento<br />
di interpretazione della realtà contemporanea in rapporto alla difesa dei diritti umani<br />
fondamentali;<br />
- maturazione della capacità di cogliere e riaffermare il valore delle relazioni interpersonali ed il<br />
rapporto tra persone e sistemi e tra sistemi diversi;<br />
- presa di coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in relazione ai<br />
diritti-doveri di giustizia, libertà, tolleranza, dignità, partecipazione di tutti gli uomini in<br />
un&#8217;ottica sovranazionale ed universale; al di là di ogni barriera politica, razziale, ideologicoculturale<br />
e religioso;<br />
- maturazione della disponibilità a collaborare per la crescita umana del proprio gruppo di<br />
appartenenza, al fine di una sempre più ampia e solidale integrazione del corpo sociale.<br />
Documento di lavoro sul tema &#8220;diritti dell&#8217;uomo&#8221;<br />
Indicazioni metodologiche<br />
Un criterio molto valido in tale materia è quello di utilizzare i testi originali in misura ampia.<br />
Tale uso consente di evitare la mediazione, alquanto deformante dei manuali, ispirati spesso a<br />
visioni di parte.<br />
Un alto criterio fondamentale è quello dell&#8217;uso del dialogo che consente una continua verifica<br />
non solo sul piano della comprensione e dell&#8217;apprendimento, ma soprattutto sul piano della<br />
partecipazione affettiva della personalità degli allievi alla proposta di temi di tanta<br />
significatività umana.<br />
Tali ipotesi metodologiche vanno differenziate ed articolate ovviamente in relazione alla scuola<br />
elementare, alla scuola media, al biennio ed al triennio della scuola secondaria superiore.<br />
Per la scuola media si consiglia di utilizzare metodologie capaci di coinvolgere direttamente ed<br />
attivamente gli allievi. A tale scopo, può servire l&#8217;organizzazione di lavori di gruppo basati sui<br />
risultati di interviste, questionari, e di piccole ricerche storiche ed ambientali.<br />
La metodologia dell&#8217;insegnamento dei diritti umani a livello del biennio della scuola secondaria<br />
di II grado potrà privilegiare l&#8217;esame dei casi concreti e la conoscenza delle figure più<br />
significative. Si solleciterà l&#8217;impegno degli alunni a livello di ricerca, informazione e<br />
documentazione ed infine di discussione, per arrivare insieme a valutazioni motivate.<br />
Nel triennio della scuola secondaria superiore verranno stimolate e sviluppate le capacità di<br />
approfondimento concettuale che permettano di formulare analisi critiche più approfondite con<br />
implicazioni giuridiche, filosofiche ed etico-religiose, al fine di pervenire a giudizi storico-sociofilosofici.<br />
Sarà dato ampio spazio all&#8217;analisi di carte e di documenti sui diritti umani, sulla tutela<br />
dell&#8217;ambiente nel loro sviluppo storico e nelle loro componenti antropologiche, giuridiche e<br />
costituzionali a livello nazionale ed internazionale.<br />
Si suggerisce, ai fini sopra indicati, la predisposizione di &#8220;unità didattiche&#8221; corredate da sussidi<br />
didattici dei docenti impegnati in questa attività.<br />
Una considerazione finale sulle &#8220;vie&#8221; e &#8220;mezzi&#8221; da seguire nello studio dei diritti umani,<br />
riguarda l&#8217;impegno di fare cogliere i &#8220;valori&#8221; che vanno scoperti e condivisi con gli allievi in uno<br />
spirito di ricerca al di fuori di apriorismi ideologici di qualsiasi tipo.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/256/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=256&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Nomina supplenti: nota del Miur</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/nomina-supplenti-nota-del-miur/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[supplenze]]></category>
		<category><![CDATA[supplenze brevi]]></category>

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		<description><![CDATA[-Nota 3545 del 29 aprile 2009 del  Miur con cui si ribadisce la necessità di assicurare “l’ordinato svolgimento delle attività” e quindi di nominare i supplenti anche senza soldi in cassa.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=17&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 style="font-family:Verdana,sans-serif;font-weight:normal;text-align:justify;"><span style="color:black;font-size:small;"><a href="http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2009/10/finanziamenti_alle_scuole_-_chiarimenti-nota_3545_del_29_aprile_20092.pdf">-Nota 3545 del 29 aprile 2009 </a>del  Miur con cui si ribadisce la necessità di assicurare “l’ordinato svolgimento delle attività” e quindi di nominare i supplenti anche senza soldi in cassa.</span></h5>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/17/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=17&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Guida per i rappresentanti dei genitori</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/guida-per-i-rappresentanti-dei-genitori/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[rappresentanti genitori]]></category>
		<category><![CDATA[guida per rappresentanti]]></category>
		<category><![CDATA[organi collegiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentazionescuola.wordpress.com/2009/10/26/guida-per-i-rappresentanti-dei-genitori</guid>
		<description><![CDATA[DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Sono previsti: 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe della scuola materna; 1 rappresentante [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=22&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li> <strong>DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE<br />
</strong></li>
</ul>
<div style="text-align:justify;">I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione vengono eletti, o riconfermati,<br />
una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.<br />
Sono previsti:<span id="more-22"></span><br />
1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe della scuola materna;<br />
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola elementare;<br />
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola media;<br />
2 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola media superiore;<br />
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all&#8217;inizio<br />
dell&#8217;anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilita&#8217; (nel qual caso restano in<br />
carica solo fino al 31 agosto).<br />
In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina<br />
per sostituirlo il primo dei non eletti.<br />
Il rappresentante di classe ha il diritto di:<br />
- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui<br />
fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato Genitori.<br />
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di<br />
autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d&#8217;iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo<br />
docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato Genitori.<br />
- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo.<br />
- convocare l&#8217;assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga<br />
opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa<br />
richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l&#8217;ordine del giorno.<br />
- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purche&#8217; in orari compatibili<br />
con l&#8217;organizzazione scolastica.<br />
- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc&#8230;), (la segreteria puo&#8217; richiedere il<br />
pagamento delle fotocopie).<br />
- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui e’ stato eletto in orario compatibile con gli impegni di<br />
lavoro (art.39 TU)<br />
Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:<br />
- occuparsi di casi singoli<br />
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli<br />
inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento)<br />
Il rappresentante di classe ha il dovere di:<br />
- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l&#8217;istituzione scolastica<br />
- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola<br />
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui e&#8217; eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto)<br />
- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola<br />
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori<br />
- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta<br />
- conoscere il Regolamento di Istituto<br />
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola<br />
Il rappresentante di classe NON e&#8217; tenuto a:<br />
- farsi promotore di collette<br />
- gestire un fondo cassa della classe<br />
- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica<strong> </strong></div>
<div style="text-align:justify;">
<ul>
<li><strong>GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="text-align:justify;">Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di<br />
singolo istituto. Essi sono composti da rappresentanti di ciascuna della varie componenti coinvolte nella vita<br />
scolastica e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.<br />
Sono stati istituiti al fine di realizzare una partecipazione democratica alla gestione della scuola, dando ad<br />
essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile del territorio nel<br />
rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato, delle competenze e delle responsabilità proprie del<br />
personale ispettivo, direttivo e docente.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>1) CONSIGLI DI CLASSE, D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E<br />
NELLA SCUOLA ELEMENTARE</strong><br />
ll Consiglio di intersezione (scuola dell&#8217;infanzia) è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso;<br />
quello di interclasse (scuola elementare) dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e dai docenti dei<br />
gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo, o dello stesso plesso della scuola elementare).<br />
Fanno parte del Consiglio un rappresentante eletto dai genitori per ciascuna delle sezioni o delle classi<br />
interessate, e i docenti di sostegno eventualmente cotitolari delle cattedre.<br />
Il Consiglio (di Classe, d&#8217;Interclasse o d&#8217;Intersezione), si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi<br />
(se non diversamente specificato nel Regolamento di Circolo o di Istituto): è presieduto dal Dirigente<br />
Scolastico (o da un docente suo delegato prescelto tra i membri del Consiglio di Circolo o di Istituto) e vi<br />
partecipano i rappresentanti di classe e gli insegnanti.<br />
Il suo ruolo principale è l’approfondire i problemi dell&#8217;apprendimento e dello sviluppo della personalità degli<br />
alunni individuando le modalità migliori per stimolare e favorire entrambi. Il rapporto di collaborazione tra<br />
docenti, genitori e alunni rappresenta, in tale ambito, un momento centrale, finalizzato alla elaborazione di<br />
proposte che riguardano in particolare l’attività educativa e le iniziative di sperimentazione da sottoporre<br />
all’esame del Collegio dei Docenti. Esso ha, inoltre, il compito di estendere e valorizzare i rapporti reciproci<br />
tra docenti, genitori e alunni. (CM 274/84).<br />
Schematicamente il Consiglio di interclasse e di intersezione ha, per disposizione legislativa, i seguenti<br />
compiti:<br />
a) esaminare ed approvare la Programmazione didattica elaborata dal team dei Docenti<br />
b) formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica<br />
c) formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione<br />
d) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti<br />
e) esprimere parere sull&#8217;adozione dei libri di testo<br />
f) esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico &#8211; didattica proposta dai Docenti<br />
g) ha potere generale di proposta e parere in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti<br />
h) verificare, ogni due mesi, l&#8217;andamento complessivo dell&#8217;attività didattica in attuazione della<br />
programmazione educativa di Circolo o di Istituto<br />
i) realizzare il coordinamento didattico e provvedere ai rapporti interdisciplinari.<br />
Con la sola presenza dei docenti, esprimere parere vincolante sulle proposte di non ammissione degli alunni<br />
alle classi successive.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>2) CONSIGLIO DI CLASSE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E DI 2° GRADO</strong><br />
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico (o docente da lui delegato) che attribuisce ad uno dei docenti funzione<br />
di segretario: nelle scuole medie è composto dai docenti di ogni singola classe e da 4 rappresentanti dei<br />
genitori; nelle scuole secondarie dai docenti di ogni singola classe, da 2 rappresentanti dei genitori e da 2<br />
rappresentanti degli studenti. Il Consiglio resta in carica un anno. E’ responsabile, in seduta chiusa alla sola<br />
presenza dei docenti, della valutazione periodica e finale degli studenti; si occupa del coordinamento<br />
didattico e dei rapporti interdisciplinari. Il Consiglio nel suo complesso formula proposte al Collegio dei<br />
Docenti, relativamente all&#8217;azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; esso, inoltre deve<br />
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.<br />
Schematicamente il Consiglio di classe è chiamato ad occuparsi dei seguenti argomenti:a)   Particolarmente di tutto ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli studenti e l&#8217;attività della classe:<br />
b)   Il comportamento degli alunni;<br />
c)   L&#8217;impegno nello studio e nell&#8217;attività didattica;<br />
d)   Gli interessi, i problemi, le difficoltà dei ragazzi nell&#8217;età in cui si trovano;<br />
e)   L&#8217;ambiente socioculturale da cui provengono;<br />
f)   Le eventuali carenze educative e nella formazione di base;<br />
g)   L&#8217;educazione morale e religiosa;<br />
h)   Le reazioni degli studenti a determinati comportamenti e iniziative dei docenti, cosa fare per migliorare la<br />
situazione;<br />
i)   Lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per l&#8217;inserimento di alunni<br />
svantaggiati;<br />
j)   L&#8217;organizzazione di attività integrative e di iniziative di sostegno;<br />
k)   Le condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi servizi igienici, illuminazione,<br />
riscaldamento, attrezzature didattiche);<br />
l)   L&#8217;organizzazione delle gite, visite d&#8217;istruzione e l&#8217;eventuale collaborazione delle famiglie per la loro<br />
attuazione dopo la preparazione didattica;<br />
m)   L&#8217;organizzazione della biblioteca;<br />
n)   Esprimere parere sull&#8217;adozione dei libri di testo, sullo svolgimento di attività integrative e di sostegno.<br />
Non possono essere trattati casi singoli.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>3) CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO</strong><br />
E’ presieduto da un rappresentante dei genitori componente del consiglio, eletto a maggioranza<br />
assoluta in 1° votazione o a maggioranza semplice in 2° votazione. Egli designa un segretario. Può essere<br />
eletto anche un vicepresidente.<br />
Nelle scuole fino a 500 studenti, il Consiglio è costituito da 14 componenti: 6 docenti, 6 genitori, 1<br />
rappresentante del personale ATA e il Dirigente Scolastico.<br />
Nelle scuole con più di 500 studenti i componenti sono 19: 8 docenti, 8 genitori, 2 rappresentanti del<br />
personale ATA e il Dirigente Scolastico.<br />
Nella scuola secondaria superiore ed artistica, 3 o 4 posti vengono attribuiti alla componente degli<br />
studenti<br />
Possono essere chiamati, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola<br />
con compito medico, psicopedagogico e di orientamento.<br />
Gli studenti non maggiorenni non hanno voto deliberativo in materia di bilancio (art. 8 comma 3 del Testo<br />
unico 297/94.<br />
Il Consiglio resta in carica 3 anni, eccetto per la componente degli studenti che si rinnova annualmente. I<br />
membri che, nel corso del triennio, perdono la titolarità, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive<br />
liste.<br />
Il Consiglio ha le seguenti prerogative:<br />
a) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, dispone in ordine all&#8217;impegno finanziario per quanto<br />
concerne il funzionamento amministrativo e didattico del Circolo o dell&#8217;Istituto;<br />
b) stabilisce i criteri di carattere generale per la formulazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF)<br />
c) adotta la Carta dei Servizi della scuola, il Progetto Educativo d&#8217;Istituto (PEI) e il Piano dell&#8217;Offerta<br />
Formativa;<br />
d) nella scuola secondaria di I° e II° grado adotta il regolamento di disciplina degli studenti;<br />
e) nella scuola secondaria di I° e II° grado nomina i componenti dell&#8217;organismo di garanzia;<br />
f) delibera, su proposta della giunta:<br />
1) adozione del regolamento interno della scuola, inclusa anche l&#8217;attività della biblioteca, all&#8217;uso delle<br />
attrezzature culturali, didattiche e sportive, alla vigilanza degli studenti durante l&#8217;ingresso, la<br />
permanenza e l&#8217;uscita della scuola;<br />
2) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e<br />
audiovisivi, delle dotazioni librarie, dei materiali per esercitazione;<br />
3) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;<br />
4) criteri di programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed<br />
extrascolastiche, particolarmente di corsi di recupero e di sostegno, di libere attività complementari,<br />
di visite guidate e di viaggi d&#8217;istruzione;<br />
- Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola<br />
5) promozione di contatti con altre scuole o istituti per scambi di informazioni e di esperienze e per<br />
eventuali iniziative di collaborazione;<br />
6) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;<br />
7) forme e modalità per iniziative assistenziali che possono essere assunte dal Circolo o dall&#8217;Istituto.<br />
g) indica i criteri generali relativi:<br />
1) alla formazione delle classi;<br />
2) all&#8217;adattamento dell&#8217;orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;<br />
3) al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe e di interclasse.<br />
4) allo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 42 CCNL 95).<br />
h) esprime parere sull&#8217;andamento generale didattico ed amministrativo del Circolo o dell&#8217;Istituto;<br />
i) invia parere annuale al provveditore agli studi e al Consiglio Scolastico Provinciale.<br />
Il Consiglio esercita competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. Sulle materie<br />
devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio<br />
scolastico provinciale.<br />
Le riunioni del Consiglio sono convocate da suo Presidente e sono pubbliche, eccetto quando si<br />
discute di persone. Possono parteciparvi, senza diritto di parola, insegnanti, studenti, genitori e personale<br />
ATA.<br />
Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>4) GIUNTA ESECUTIVA</strong><br />
E’ presieduta dal Dirigente Scolastico che è componente di diritto della Giunta insieme al capo dei servizi di<br />
segreteria (segretario della giunta). Le altre componenti, un docente, un non docente e due genitori (un<br />
genitore e uno studente negli istituti superiori e artistici) sono elette nel Consiglio<br />
La Giunta resta in carica 3 anni, eccetto per la componente degli studenti che si rinnova annualmente. I<br />
membri che, nel corso del triennio, perdono la titolarità, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive<br />
liste.<br />
La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di<br />
Circolo o di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l&#8217;esecuzione delle<br />
relative delibere.<br />
Come previsto dal nuovo regolamento contabile, entro il 31 ottobre, ha il compito di proporre al Consiglio di<br />
circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da<br />
un&#8217;apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.<br />
Nella relazione, su cui il Consiglio deve deliberare entro il 15 dicembre dell&#8217;anno precedente quello di<br />
riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l&#8217;utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le<br />
previsioni del Piano dell&#8217;offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli relativi al<br />
precedente esercizio finanziario.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong><br />
5) IL COLLEGIO DEI DOCENTI</strong><br />
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel Circolo o<br />
nell&#8217;Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico<br />
Il collegio dei docenti:<br />
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell&#8217;Istituto. In particolare cura la<br />
programmazione dell&#8217;azione educativa anche al fine di adeguare, nell&#8217;ambito degli ordinamenti della scuola<br />
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Esso esercita tale<br />
potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;<br />
b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l&#8217;assegnazione<br />
ad esse dei docenti, per la formulazione dell&#8217;orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività<br />
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d&#8217;Istituto;<br />
c) valuta periodicamente l&#8217;andamento complessivo dell&#8217;azione didattica per verificarne l&#8217;efficacia in rapporto<br />
agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il<br />
miglioramento dell&#8217;attività scolastica;<br />
d) provvede all&#8217;adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse o di Classe e, nei limiti delle<br />
disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Circolo o di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;</div>
<div style="text-align:justify;">e) adotta o promuove, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione<br />
f) promuove iniziative di formazione in servizio dei docenti del Circolo o dell&#8217;Istituto<br />
g) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di Circolo o di Istituto;<br />
h) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del Servizio del personale<br />
docente;<br />
i) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;<br />
l) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute<br />
m) elabora il Piano dell&#8217;Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle<br />
scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o di Istituto. Nell&#8217;adottare le<br />
proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di<br />
Intersezione, di Interclasse o di Classe.<br />
Il Collegio dei Docenti si insedia all&#8217;inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirrigente<br />
Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>6) COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI</strong><br />
Presso ogni Istituto scolastico è istituito il Comitato per la Valutazione del Servizio degli insegnanti, formato,<br />
oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da due o quattro docenti quali membri effettivi e da<br />
uno o due membri supplenti, a seconda che l&#8217;Istituto abbia complessivamente fino a 50 oppure più di 50<br />
docenti. I membri dei Comitato sono eletti annualmente dal Collegio dei Docenti.<br />
Il Comitato procede obbligatoriamente alla valutazione dell&#8217;operato dei docenti neoimmessi in ruolo durante<br />
l&#8217;anno di formazione e, su richiesta degli interessati, alla valutazione del servizio dei docenti sulla base di<br />
criteri fissati dalla normativa vigente.</div>
<div style="text-align:justify;">
<ul>
<li><strong>COMITATO DEI GENITORI</strong></li>
</ul>
<p>Il Comitato dei genitori si costituisce per iniziativa dei genitori rappresentanti negli organi collegiali ed è da<br />
questi formato. Alle Assemblee del Comitato possono partecipare, con diritto di parola, tutti i genitori. (Art 15<br />
Testo Unico)<br />
Il Comitato dei Genitori NON E&#8217; un organo collegiale, ma la normativa vigente gli attribuisce comunque<br />
alcune specifiche funzioni:<br />
a) Puo&#8217; avanzare pareri e proposte al Consiglio di Istituto ed al Collegio Docenti, di cui questi devono<br />
tenere conto, in merito alla preparazione del POF (Art. 3.3 dpr 275/99)<br />
b) Ha il diritto di convocare l&#8217;Assemblea dei Genitori per richiesta dei propri membri o per iniziativa del<br />
proprio Presidente.<br />
Di norma nella prima riunione, i rappresentanti approvano un regolamento (Statuto) ed eleggono un<br />
Direttivo: l&#8217;unica carica del Direttivo prevista dalla normativa e&#8217; il Presidente, ma nulla vieta al regolamento di<br />
prevederne altre (vicepresidente, segretario, consiglieri, coordinatori di plesso). Lo Statuto viene mandato in<br />
visione al Consiglio di Circolo o di Istituto che può segnalare sue eventuali incompatibilità con la normativa,<br />
ma non può entrare nel merito della legittimità di Comitato e/o Assemblea dei genitori, sancita dalla vigente<br />
normativa.<br />
I Comitati &#8220;non possono interferire nelle competenze rispettive dei Consigli di Classe o di Istituto, avendo<br />
una funzione promozionale della partecipazione dei genitori con l&#8217;eventuale elaborazione, anche sulla base<br />
dello scambio di esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate<br />
dagli altri organi di istituto.&#8221; (C.M. 19.9.84, n. 274)<br />
Il Comitato svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo<br />
tra questi ultimi e gli eletti nel Consiglio di Istituto in ordine ai problemi emergenti nella scuola.<br />
E&#8217; uno spazio democratico in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della<br />
Scuola.<br />
Permette la discussione, la conoscenza reciproca, il confronto e, soprattutto, l’elaborazione di problemi, temi<br />
e proposte da sottoporre all’esame degli organi collegiali. E&#8217; anche uno spazio in cui i genitori possono<br />
esprimere liberamente la propria opinione e sentirsi partecipi fino in fondo dell’educazione dei propri figli.<br />
E&#8217; uno strumento per l’elaborazione di proposte e per la focalizzazione di problemi ampiamente condivisi:<br />
esso ottimizza l’impegno e le energie volte alla risoluzione dei problemi di tutti.Nulla vieta al Comitato di assumere autonome iniziative come l&#8217;organizzazione di conferenze, la<br />
pubblicazione di un bollettino di informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti tra genitori<br />
di classi diverse.<br />
All&#8217;occorrenza esso si fa portavoce dei genitori che segnalino problemi riguardanti la scuola e gli studenti,<br />
perché e giusto che tutti si sentano rappresentati e ascoltati.<br />
E&#8217; importante che la voce dei genitori si faccia sentire perché nessuno è più coinvolto di loro nell’educazione<br />
e nella formazione dei figli, nessuno più di loro è interessato allo sviluppo equilibrato della loro coscienza<br />
etica, morale e civile, nessun altro può essere di questo interprete più qualificato.<br />
A tale fine i genitori dovranno sentirsi impegnati:<br />
a) perché nella famiglia, nella scuola come in ogni momento e luogo della loro vita sociale e culturale, i<br />
bambini vengano educati fin dalla più tenera età al rispetto della persona umana e dell’ambiente, delle<br />
opinioni altrui, delle leggi e delle istituzioni democraticamente costituite;<br />
b) perché i bambini siano educati all&#8217;autodisciplina, all&#8217;indipendenza del proprio pensiero, alla solidarietà<br />
verso i più deboli, al rispetto verso il prossimo e al rifiuto di ogni forma di violenza, sopraffazione,<br />
autoritarismo e intolleranza;<br />
c) perché i ragazzi imparino ad esprimersi liberamente, a sapere valutare ed ascoltare.<br />
CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI<br />
• Norme comuni<br />
Le richieste di convocazione devono essere formulate per iscritto, con allegato l&#8217;ordine del giorno e devono pervenire agli interessati almeno 5 giorni prima della riunione, che deve svolgersi al di fuori dell&#8217;orario delle  lezioni.<br />
Qualora l&#8217;assemblea si svolga nei locali della scuola, la data, l&#8217;ora e l&#8217;orario di svolgimento debbono essere<br />
concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Questi, sentita la giunta esecutiva del consiglio<br />
d&#8217;Istituto o di Circolo, autorizza la convocazione. I genitori promotori ne danno quindi comunicazione<br />
mediante affissione di avviso all&#8217;albo, specificando anche l&#8217;ordine del giorno. All&#8217;assemblea possono<br />
partecipare, con diritto di parola, il Dirigente (se l’assemblea è di Circolo o di Istituto) e/o gli insegnanti delle<br />
classi rappresentate.</p>
</div>
<div style="text-align:justify;">
<ul>
<li><strong>CONVOCAZIONI</strong></li>
</ul>
<p>• Convocazione delle ASSEMBLEE DEL COMITATO DEI GENITORI<br />
E&#8217; convocato dal suo Presidente o su richiesta dei rappresentanti che ne fanno parte fatte salve altre<br />
disposizioni stabilite nel suo regolamento.<br />
• Convocazione ASSEMBLEA DI CLASSE O INTERCLASSE<br />
E&#8217; convocata su richiesta del Dirigente Scolastico o dei genitori eletti nei Consigli.<br />
• Convocazione ASSEMBLEA DI CIRCOLO O ISTITUTO<br />
E&#8217; convocata su richiesta:<br />
a) del Dirigente Scolastico<br />
b) del Presidente del Comitato Genitori<br />
c) dalla maggioranza dei membri del comitato genitori<br />
d) di 100 genitori negli istituti fino a 500 studenti;<br />
e) di 200 genitori negli istituti fino a 1000 studenti;<br />
f) di 300 genitori negli istituti con oltre 1000 studenti;<br />
L&#8217;assemblea di Istituto può articolarsi, in relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, in<br />
assemblee di classi parallele.</p>
</div>
<div style="text-align:justify;">
<ul>
<li><strong>ALTRE INFORMAZIONI UTILI</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>AUTONOMIA SCOLASTICA</strong><br />
Il regolamento dell&#8217;Autonomia (DPR 275/99) e&#8217; entrato in vigore nel settembre del 2000. Esso ha istituito il<br />
decentramento amministrativo e l&#8217;autonomia didattica e organizzativa per tutte le istituzioni scolastiche. Ha<br />
disposto il trasferimento alla scuole di compiti e funzioni esercitate in precedenza dal Ministero della  Pubblica Istruzione. In esso viene riaffermato il principio della libertà di insegnamento, che assume anche il</div>
<div style="text-align:justify;">carattere di strumento essenziale per l&#8217;attivazione del processo di apprendimento.<br />
Da&#8217; facoltà ad ogni scuola di utilizzare una parte del monte ore (il 15%) per introdurre lo studio di nuove<br />
discipline, per attuare iniziative di recupero oppure per compensazioni tra discipline diverse.<br />
Ha introdotto uno strumento molto importante, il Piano dell&#8217;Offerta Formativa (POF).<br />
<strong>Il POF </strong>&#8220;E&#8217; il documento fondamentale costitutivo dell&#8217;identità culturale e progettuale delle istituzioni<br />
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le<br />
singole scuole adottano nell&#8217;ambito della loro autonomia&#8221;.<br />
Si tratta di un documento che contiene il quadro completo delle attività che si svolgono all&#8217;interno della<br />
scuola e che va a sostituire il vecchio Piano Educativo d&#8217;Istituto (PEI). E&#8217; la carta di identita&#8217; della scuola.<br />
E&#8217; obbligatorio che ciascuna scuola se ne doti e che venga consegnato alle famiglie all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>REGOLAMENTO DI ISTITUTO</strong><br />
Viene stabilito dal Consiglio di Istituto ed esplicita le norme interne alla scuola che regolano il suo<br />
funzionamento. E&#8217; diventato, con la nuova normativa, parte integrante del POF.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>CARTA DEI SERVIZI</strong><br />
La scuola e&#8217; un Ente Pubblico e come tale deve essersi dotata di una carta dei servizi, a cui ciascun utente<br />
puo&#8217; riferirsi in caso di disservizi.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>LO STATUTO DEGLI STUDENTI &#8211; (DPR 249 del 24/06/98)</strong><br />
E&#8217; &#8220;pensato&#8221; soprattutto per le scuole superiori, ma i principi da esso sanciti valgono per tutti gli studenti.<br />
Individua con precisione quali siano diritti e doveri degli studenti. Rispetto delle persone, cura del patrimonio<br />
della scuola e, fondamentale, &#8220;frequentare regolarmente i corsi e &#8230; assolvere assiduamente agli impegni di<br />
studio&#8221;, vengono annoverati tra i doveri di chi va a scuola. Tra i diritti: libertà di opinione ed espressione, il<br />
diritto di riunione e di associazione, il diritto all&#8217;informazione e alla riservatezza, ad una valutazione<br />
&#8220;trasparente e tempestiva&#8221;, ad esprimere proposte e orientamenti sulla didattica. Sono banditi i compiti in<br />
classe a sorpresa, la sospensione può essere comminata solo in casi gravi e che lo studente può convertire<br />
le sanzioni in attività utili alla scuola<br />
Individua, insomma, i principi di un corretto rapporto tra studenti e docenti, basato sulla pari dignità e sulla<br />
distinzioni di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione della finalità della<br />
scuola.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>F.O. &#8211; FUNZIONI OBIETTIVO</strong><br />
Sono incarichi particolari attribuiti dal Collegio Docenti ad alcuni docenti in attribuzione di un compenso aggiuntivo. Sono definite<br />
dall&#8217;allegato 3 al Contratto Integrativo del comparto scuola e sono identificati in 4 aree:<br />
Area 1 &#8211; Gestione del piano dell&#8217;offerta formativa:<br />
1) coordinamento delle attività del Piano<br />
2) coordinamento della progettazione curricolare<br />
3) valutazione delle attività del Piano<br />
4) coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie<br />
Area 2 &#8211; Sostegno al lavoro dei docenti:<br />
1) analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento<br />
2) accoglienza dei nuovi docenti<br />
3) produzione dei materiali didattici<br />
4) coordinamento dell&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca<br />
5) cura della documentazione educativa<br />
6) coordinamento nella scuola dell&#8217;attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria dei docenti<br />
Area 3 &#8211; Interventi e servizi per studenti:<br />
1) coordinamento delle attività extracurricolari<br />
2) coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e tutoraggio<br />
3) coordinamento delle attività di compensazione integrazione e recupero<br />
Area 4 &#8211; Realizzazione di progetti formativi d&#8217;intesa con enti ed istituzioni esterni alle scuole:<br />
1) Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o Aziende anche per la realizzazione di stage formativi<br />
2) Coordinamento delle attività di scuola-lavoro e di stage formativi<br />
3) Coordinamento delle attività con la formazione professionale<br />
Aggiornamento Per l’anno scolastico 2003/2004 le funzioni-obiettivo sono state sostituite dalle funzioni<br />
&#8220;strumentali&#8221; all&#8217;attuazione del Pof. Il nuovo contratto del personale ha inoltre lasciato alle delibere dei<br />
collegi ogni decisione riguardo al numero, alle aree di lavoro, e alle modalità di scelta delle funzioni<br />
strumentali, fermo restando il budget assegnato.</div>
<div style="text-align:justify;"><strong>-SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA</strong><br />
Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione, per ogni anno<br />
scolastico, a richiesta dell&#8217;autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi<br />
dell&#8217;insegnamento della religione cattolica (art. 310, comma 4 del Testo unico).<br />
In genere all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione in prima superiore, il genitore firma la domanda di iscrizione e, per<br />
trascinamento, anche il modulo relativo all&#8217;IRC. La firma del genitore serve, invece, solo per la scelta di<br />
allontanarsi dalla scuola nel caso degli studenti che hanno deciso di non avvalersi.<br />
Si tratta della prima importante responsabilità che il legislatore ha deciso di affidare ai nostri ragazzi e<br />
ragazze e può essere l&#8217;inizio di una sana dialettica genitori &#8211; figli, una volta tanto basata su argomenti &#8220;alti&#8221;.<span style="font-size:xx-small;"><em>A cura di Carla Motta e Paola Capozzi</em></span><span style="font-size:xx-small;">Fonti per la stesura di questo documento:</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">Dpr 297/94 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia d&#8217;istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">Dpr 275/99 &#8211; Regolamento dell&#8217;autonomia scolastica</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">Circolare Ministeriale 274/84</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 &#8211; Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">Circolare ministeriale n. 192 del 3 agosto 2000 &#8211; Elezione degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">consulte provinciali &#8211; anno scolastico 2000/01.</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">Ordinanza ministeriale n. 277del 17 giugno 1998 &#8211; Elezione degli organi collegiali.</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">Circolare ministeriale n. 24 settembre 2001</span><br />
<span style="font-size:xx-small;">Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica &#8211; anno scolastico 2001/2002 e 2003/2004</span>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/22/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=22&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Testo unico in materia di istruzione: D.L. 297/1994</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/testo-unico-in-materia-di-istruzione-d-l-2971994/</link>
		<comments>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/testo-unico-in-materia-di-istruzione-d-l-2971994/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testo Unico in materia di istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[testo unico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentazionescuola.wordpress.com/2009/10/24/testo-unico-in-materia-di-istruzione-d-l-2971994</guid>
		<description><![CDATA[Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Modifiche e Disapplicazioni PARTE I  -  NORME GENERALI Art. 1 &#8211; Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento Art. 2 &#8211; Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio Art. 3 &#8211; Comunità scolastica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=9&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297<br />
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione</p>
<p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu20.html">Modifiche e Disapplicazioni</a></p>
<p>PARTE I  -  NORME GENERALI</p>
<p><span id="more-9"></span></p>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu01.html">Art. 1 &#8211; Formazione della personalità degli alunni e libertà di       insegnamento<br />
Art. 2 &#8211; Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio<br />
Art. 3 &#8211; Comunità scolastica<br />
Art. 4 &#8211; Comunità Europea</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO I  -  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI   STUDENTI E DEI GENITORI</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli     studenti e dei genitori</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Organi collegiali a livello di circolo e di istituto<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 5 &#8211; Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe<br />
Art. 6 &#8211; Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con       particolari finalità<br />
Art. 7 &#8211; Collegio dei docenti<br />
Art. 8 &#8211; Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva<br />
Art. 9 &#8211; Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità<br />
Art. 10 &#8211; Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva<br />
Art. 11 &#8211; Comitato per la valutazione del servizio dei docenti</a></p></blockquote>
<blockquote><p>Sezione II &#8211; Assemblee degli studenti e dei genitori</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 12 &#8211; Diritto di assemblea<br />
Art. 13 &#8211; Assemblee studentesche<br />
Art. 14 &#8211; Funzionamento delle assemblee studentesche<br />
Art. 15 &#8211; Assemblee dei genitori</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Organi collegiali a livello distrettuale</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 16 &#8211; Istituzione e fini del distretto scolastico<br />
Art. 17 &#8211; Determinazione dei distretti<br />
Art. 18 &#8211; Organi del distretto<br />
Art. 19 &#8211; Funzioni del consiglio scolastico distrettuale</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Organi collegiali a livello provinciale</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 20 &#8211; Consiglio scolastico provinciale<br />
Art. 21 &#8211; Organi del consiglio scolastico provinciale<br />
Art. 22 &#8211; Funzioni del consiglio scolastico provinciale</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Organi collegiali a livello nazionale</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 23 &#8211; Consiglio nazionale della pubblica istruzione<br />
Art. 24 &#8211; Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione<br />
Art. 25 &#8211; Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Autonomia amministrativa e vigilanza</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 26 &#8211; Circoli didattici ed istituti scolastici<br />
Art. 27 &#8211; Autonomia amministrativa<br />
Art. 28 &#8211; Vigilanza<br />
Art. 29 &#8211; Istituzioni con personalità giuridica</a></p></blockquote>
<p>CAPO VI &#8211; Norme comuni</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 30 &#8211; Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali<br />
Art. 31 &#8211; Elezioni<br />
Art. 32 &#8211; Liste dei candidati del personale docente<br />
Art. 33 &#8211; Svolgimento delle elezioni<br />
Art. 34 &#8211; Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali<br />
Art. 35 &#8211; Surroga dei membri cessati<br />
Art. 36 &#8211; Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità<br />
Art. 37 &#8211; Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni<br />
Art. 38 &#8211; Decadenza<br />
Art. 39 &#8211; Adunanze degli organi collegiali<br />
Art. 40 &#8211; Regolamenti tipo<br />
Art. 41 &#8211; Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali<br />
Art. 42 &#8211; Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio       scolastico distrettuale<br />
Art. 43 &#8211; Pubblicità degli atti</a></p></blockquote>
<p>CAPO VII &#8211; Organi collegiali della scuola materna</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 44 &#8211; Consigli di circolo di scuola materna<br />
Art. 45 &#8211; Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna<br />
Art. 46 &#8211; Collegio dei docenti di scuola materna<br />
Art. 47 &#8211; Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna</a></p></blockquote>
<p>CAPO VIII  -  Norme particolari</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html">Art. 48 &#8211; Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di       Gorizia<br />
Art. 49 &#8211; Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano<br />
Art. 50 &#8211; Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e       d&#8217;arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO II  -  RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE   DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E   CALENDARIO SCOLASTICO</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Razionalizzazione della rete scolastica</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu03.html">Art. 51 &#8211; Piano pluriennale di razionalizzazione della rete       scolastica<br />
Art. 52 &#8211; Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di     istruzione secondaria e artistica</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu03.html">Art. 53 &#8211; Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni       educative statali<br />
Art. 54 &#8211; Istituzione delle scuole materne<br />
Art. 55 &#8211; Istituzione delle scuole elementari<br />
Art. 56 &#8211; Istituzione delle scuole medie<br />
Art. 57 &#8211; Istituzione dei ginnasi &#8211; licei classici, dei licei scientifici, degli istituti       magistrali<br />
Art. 58 &#8211; Istituzione delle scuole magistrali<br />
Art. 59 &#8211; Istituzione degli istituti tecnici<br />
Art. 60 &#8211; Istituzione degli istituti professionali<br />
Art. 61 &#8211; Istituzione degli istituti d&#8217;arte<br />
Art. 62 &#8211; Istituzione dei licei artistici<br />
Art. 63 &#8211; Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle atti;       dell&#8217;accademia nazionale d&#8217;arte drammatica e dell&#8217;accademia nazionale di danza; degli       istituti superiori per le industrie artistiche</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei       minorati della vista</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu03.html">Art. 64 &#8211; Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità<br />
Art. 65 &#8211; Convitto  -  scuole annesse  -  strutture<br />
Art. 66 &#8211; Funzionamento. Ammissione. Personale</a></p></blockquote>
<blockquote><p>Sezione II &#8211; Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu03.html">Art. 67 &#8211; Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e       Istituti per non vedenti</a></p></blockquote>
<blockquote><p>Sezione III &#8211; Scuola nazionale professionale di massofisioterapia<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu03.html">Art. 68 &#8211; Scuola nazionale professionale di       massofisioterapia  -  Ammissione   -  Titoli<br />
Art. 69 &#8211; Regolamento<br />
Art. 70 &#8211; Organico<br />
Art. 71 &#8211; Rinvio</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Formazione delle classi e delle sezioni</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu03.html">Art. 72 &#8211; Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle       classi<br />
Art. 73 &#8211; Piano concernente il rapporto allievi &#8211; classi</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Calendario scolastico</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu03.html">Art. 74 &#8211; Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e       grado<br />
Art. 75 &#8211; Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti,       l&#8217;accademia nazionale di danza, l&#8217;accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti       superiori per le industrie artistiche</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO III  -  REGIONI</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione:     indicazioni normative</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu04.html">Art. 76 &#8211; Trasferimento delle funzioni amministrative in materia       di istruzione alle regioni a statuto ordinario<br />
Art. 77 &#8211; Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di       istruzione<br />
Art. 78 &#8211; Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di       istruzione<br />
Art. 79 &#8211; Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d&#8217;Aosta in       materia di istruzione<br />
Art. 80 &#8211; Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia       in materia di istruzione<br />
Art. 81 &#8211; Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino  &#8211;         Alto Adige in materia di istruzione</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Formazione professionale e sistema scolastico</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu04.html">Art. 82 &#8211; Raccordi fra la formazione professionale e il sistema       scolastico</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO IV  -  EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE</strong></p>
<blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu05.html">Art. 83 &#8211; Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia       di edilizia scolastica<br />
Art. 84 &#8211; Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica<br />
Art. 85 &#8211; Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica<br />
Art. 86 &#8211; Principi fondamentali per l&#8217;esecuzione delle opere di edilizia scolastica<br />
Art. 87 &#8211; Patrimonio indisponibile<br />
Art. 88 &#8211; Aree per l&#8217;edilizia scolastica<br />
Art. 89 &#8211; Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi<br />
Art. 90 &#8211; Centro studi per l&#8217;edilizia scolastica<br />
Art. 91 &#8211; Edilizia sperimentale<br />
Art. 92 &#8211; Opere di edilizia scolastica sperimentale<br />
Art. 93 &#8211; Rilevazione nazionale sull&#8217;edilizia scolastica<br />
Art. 94 &#8211; Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature<br />
Art. 95 &#8211; Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e       regioni<br />
Art. 96 &#8211; Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche<br />
Art. 97 &#8211; Finanziamento opere di edilizia scolastica e delle spese per l&#8217;arredamento       scolastico<br />
Art. 98 &#8211; Accesso dei fonogrammi nelle scuole</a></p></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p><strong>PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO</strong></p>
<blockquote><p><strong>TITOLO I  -  LA SCUOLA MATERNA STATALE</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Finalità e ordinamento della scuola materna</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu06.html">Art. 99 &#8211; Finalità e caratteri<br />
Art. 100 &#8211; Requisiti per l&#8217;ammissione<br />
Art. 101 &#8211; Formazione delle sezioni<br />
Art. 102 &#8211; Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati<br />
Art. 103 &#8211; Direzione della scuola materna statale<br />
Art. 104 &#8211; Orario di funzionamento della scuola materna ed organici<br />
Art. 105 &#8211; Orientamenti delle attività educative<br />
Art. 106 &#8211; Piano annuale delle attività educative<br />
Art. 107 &#8211; Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle       loro attrezzature ed edilizia<br />
Art. 108 &#8211; Assistenza scolastica</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO II  -  L&#8217;ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA   SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Obbligo scolastico</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu07.html">Art. 109 &#8211; Istruzione obbligatoria<br />
Art. 110 &#8211; Soggetti all&#8217;obbligo scolastico<br />
Art. 111 &#8211; Modalità di adempimento dell&#8217;obbligo scolastico<br />
Art. 112 &#8211; Adempimento dell&#8217;obbligo scolastico<br />
Art. 113 &#8211; Responsabili dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo scolastico<br />
Art. 114 &#8211; Vigilanza sull&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo scolastico</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu07.html">Art. 115 &#8211; Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari       residenti in Italia<br />
Art. 116 &#8211; Alunni extracomunitari</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Certificazioni sanitarie per l&#8217;ammissione alla scuola dell&#8217;obbligo</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu07.html">Art. 117 &#8211; Certificazioni</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO III  -  LA SCUOLA ELEMENTARE</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Finalità e ordinamento della scuola elementare</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu08.html">Art. 118 &#8211; Finalità<br />
Art. 119 &#8211; Continuità educativa<br />
Art. 120 &#8211; Circoli e direttori didattici<br />
Art. 121 &#8211; Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti<br />
Art. 122 &#8211; Formazione delle classi<br />
Art. 123 &#8211; Programmi didattici<br />
Art. 124 &#8211; Verifica e adeguamento dei programmi didattici<br />
Art. 125 &#8211; Insegnamento di una lingua straniera<br />
Art. 126 &#8211; Attività integrative e di sostegno<br />
Art. 127 &#8211; Docenti di sostegno<br />
Art. 128 &#8211; Programmazione ed organizzazione didattica<br />
Art. 129 &#8211; Orario delle attività didattiche<br />
Art. 130 &#8211; Progetti formativi di tempo lungo<br />
Art. 131 &#8211; Orario di insegnamento<br />
Art. 132 &#8211; Piano straordinario pluriennale di aggiornamento<br />
Art. 133 &#8211; Disposizioni per la gradualità e la fattibilità<br />
Art. 134 &#8211; Relazione sull&#8217;attuazione del nuovo ordinamento</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e     analfabeti di ritorno</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu08.html">Art. 135 &#8211; Corsi di scuola dell&#8217;obbligo negli istituti di       prevenzione e pena<br />
Art. 136 &#8211; Scuole reggimentali<br />
Art. 137 &#8211; Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio<br />
Art. 138 &#8211; Riconoscimento del grado di cultura</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi     ad indirizzo didattico differenziato</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu08.html">Art. 139 &#8211; Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli       educandati femminili<br />
Art. 140 &#8211; Scuole elementari annesse all&#8217;Istituto Augusto Romagnoli<br />
Art. 141 &#8211; Scuole per alunni non vedenti e sordomuti<br />
Art. 142 &#8211; Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Itinerario scolastico</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu08.html">Art. 143 &#8211; Iscrizione alla prima classe<br />
Art. 144 &#8211; Valutazione e scheda personale degli alunni<br />
Art. 145 &#8211; Ammissione alle classi successive alla prima<br />
Art. 146 &#8211; Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione<br />
Art. 147 &#8211; Esami di idoneità<br />
Art. 148 &#8211; Esame di licenza elementare<br />
Art. 149 &#8211; Valore della licenza<br />
Art. 150 &#8211; Rilascio dell&#8217;attestato di licenza</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Libri di testo e biblioteche scolastiche</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu08.html">Art. 151 &#8211; Adozione libri di testo<br />
Art. 152 &#8211; Libri di testo per l&#8217;insegnamento della religione cattolica<br />
Art. 153 &#8211; Determinazione del prezzo massimo di copertina<br />
Art. 154 &#8211; Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori<br />
Art. 155 &#8211; Divieto di adozione libri di testo<br />
Art. 156 &#8211; Fornitura gratuita libri di testo<br />
Art. 157 &#8211; Divieto commercio libri di testo<br />
Art. 158 &#8211; Biblioteche scolastiche</a></p></blockquote>
<p>CAPO VI &#8211; Manutenzione e gestione degli edifici scolastici</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu08.html">Art. 159 &#8211; Oneri a carico dei Comuni<br />
Art. 160 &#8211; Contributi dello Stato</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO IV  -  LA SCUOLA MEDIA</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Finalità e ordinamento della scuola media</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu09.html">Art. 161 &#8211; Finalità e durata della scuola media<br />
Art. 162 &#8211; Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo<br />
Art. 163 &#8211; Direzione degli istituti<br />
Art. 164 &#8211; Formazione delle classi<br />
Art. 165 &#8211; Piano di studi<br />
Art. 166 &#8211; Programmi e orari di insegnamento<br />
Art. 167 &#8211; Attività integrative e di sostegno<br />
Art. 168 &#8211; Piano annuale della attività scolastica</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Corsi d&#8217;istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio,     analfabeti di ritorno</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu09.html">Art. 169 &#8211; Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del       titolo di studio<br />
Art. 170 &#8211; Integrazione di corsi di formazione professionale<br />
Art. 171 &#8211; Corsi di scuola dell&#8217;obbligo negli istituti di prevenzione e pena<br />
Art. 172 &#8211; Recupero scolastico di tossicodipendenti</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu09.html">Art. 173 &#8211; Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli       educandati femminili<br />
Art. 174 &#8211; Scuole medie annesse agli istituti d&#8217;arte e ai conservatori di musica<br />
Art. 175 &#8211; Scuole medie per non vedenti o sordomuti</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Itinerario scolastico</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu09.html">Art. 176 &#8211; Iscrizione alla prima classe<br />
Art. 177 &#8211; Valutazione e scheda personale dell&#8217;alunno<br />
Art. 178 &#8211; Accesso alle classi successive alla prima<br />
Art. 179 &#8211; Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione<br />
Art. 180 &#8211; Esami di idoneità<br />
Art. 181 &#8211; Norme sullo svolgimento degli esami<br />
Art. 182 &#8211; Ripetenza<br />
Art. 183 &#8211; Ammissione all&#8217;esame di licenza<br />
Art. 184 &#8211; Sede e sessione unica dell&#8217;esame di licenza<br />
Art. 185 &#8211; Esame di licenza e commissione esaminatrice<br />
Art. 186 &#8211; Valore della licenza<br />
Art. 187 &#8211; Rilascio diplomi e attestati</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Libri di testo</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu09.html">Art. 188 &#8211; Adozione libri di testo<br />
Art. 189 &#8211; Libri di testo per l&#8217;insegnamento della religione cattolica</a></p></blockquote>
<p>CAPO VI &#8211; Gestione e manutenzione degli edifici scolastici</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu09.html">Art. 190 &#8211; Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO V  -  ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Finalità ed ordinamento</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html">Art. 191 &#8211; Degli istituti e scuole di istruzione secondaria       superiore</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Carriera scolastica degli alunni</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html">Art. 192 &#8211; Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e       sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione<br />
Art. 193 &#8211; Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi<br />
Art. 193 bis &#8211; Interventi didattici ed educativi<br />
Art. 193 ter -  Calendario scolastico e tempi dell&#8217;attività didattica</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Esami finali</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html">Art. 194 &#8211; Esami finali nella scuola magistrale<br />
Art. 195 &#8211; Esami di qualifica<br />
Art. 196 &#8211; Esami di licenza di maestro d&#8217;arte<br />
Art. 197 &#8211; Esami di maturità</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Norme comuni a vari tipi di esame</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html">Art. 198 &#8211; Commissioni di esame<br />
Art. 199 &#8211; Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di       licenza di maestro d&#8217;arte</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html">Art. 200 &#8211; Tasse scolastiche e casi di dispensa<br />
Art. 201 &#8211; Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore<br />
Art. 202 &#8211; Modelli viventi nei licei artistici</a></p></blockquote>
<p>CAPO VI &#8211; Istituzioni educative</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html">Art. 203 &#8211; Convitti nazionali<br />
Art. 204 &#8211; Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile</a></p></blockquote>
<p>CAPO VII &#8211; Materie demandate alla disciplina regolamentare</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu10.html">Art. 205 &#8211; Regolamenti</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO VI  -  ISTRUZIONE ARTISTICA</strong></p>
<blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 206 &#8211; Istituti di istruzione artistica</a></p></blockquote>
<p>CAPO I &#8211; Accademie di belle arti</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 207 &#8211; Finalità<br />
Art. 208 &#8211; Insegnamenti<br />
Art. 209 &#8211; Insegnamento delle materie artistiche<br />
Art. 210 &#8211; Insegnamento delle materie di cultura<br />
Art. 211 &#8211; Insegnamenti della storia dell&#8217;arte e dell&#8217;anatomia artistica<br />
Art. 212 &#8211; Direttore<br />
Art. 213 &#8211; Collegio dei docenti<br />
Art. 214 &#8211; Assistenti<br />
Art. 215 &#8211; Scuole operaie e scuole libere del nudo<br />
Art. 216 &#8211; Ordinamento amministrativo</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Istituti superiori per le industrie artistiche</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 217 &#8211; Istituti superiori per le industrie artistiche</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Accademie nazionali di arte drammatica e di danza</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Accademia nazionale di arte drammatica<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 218 &#8211; Finalità<br />
Art. 219 &#8211; Ammissione all&#8217;Accademia<br />
Art. 220 &#8211; Direttore<br />
Art. 221 &#8211; Collegio dei docenti<br />
Art. 222 &#8211; Coordinamento amministrativo<br />
Art. 223 &#8211; Scritturazioni ed incarichi<br />
Art. 224 &#8211; Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato</a><br />
Sezione II &#8211; Accademia nazionale di danza<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 225 &#8211; Corsi e finalità dell&#8217;Accademia<br />
Art. 226 &#8211; Ammissione ai corsi<br />
Art. 227 &#8211; Attestati e diplomi<br />
Art. 228 &#8211; Direttore<br />
Art. 229 &#8211; Ordinamento amministrativo<br />
Art. 230 &#8211; Composizione del consiglio di amministrazione<br />
Art. 231 &#8211; Collegio dei docenti<br />
Art. 232 &#8211; Materie di insegnamento<br />
Art. 233 &#8211; Obblighi scolastici degli allievi<br />
Art. 234 &#8211; Personale del corso di perfezionamento<br />
Art. 235 &#8211; Insegnamento della composizione e della tecnica della danza<br />
Art. 236 &#8211; Pianisti accompagnatori<br />
Art. 237 &#8211; Sovvenzioni<br />
Art. 238 &#8211; Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Conservatori di musica</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 239 &#8211; Finalità<br />
Art. 240 &#8211; Insegnamento nei conservatori di musica<br />
Art. 241 &#8211; Direttore<br />
Art. 242 &#8211; Collegio dei docenti<br />
Art. 243 &#8211; Ordinamento amministrativo<br />
Art. 244 &#8211; Conservatori di musica statizzati<br />
Art. 245 &#8211; Disciplina della professione di maestro di canto<br />
Art. 246 &#8211; Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica       e di orchestrale<br />
Art. 247 &#8211; Normalizzazione dell&#8217;intonazione di base degli strumenti musicali<br />
Art. 248 &#8211; Accompagnatori al pianoforte</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Alunni, esami e tasse</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 249 &#8211; Alunni<br />
Art. 250 &#8211; Privatisti<br />
Art. 251 &#8211; Orari e programmi<br />
Art. 252 &#8211; Esami<br />
Art. 253 &#8211; Tasse scolastiche</a></p></blockquote>
<p>CAPO VI &#8211; Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e     alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 254 &#8211; Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei       collegi<br />
Art. 255 &#8211; Autonomia amministrativa<br />
Art. 256 &#8211; Consiglio di amministrazione<br />
Art. 257 &#8211; Attribuzioni del consiglio di amministrazione<br />
Art. 258 &#8211; Esercizio finanziario<br />
Art. 259 &#8211; Servizi amministrativi, di segreteria e contabili<br />
Art. 260 &#8211; Servizi di economato e di archivio</a></p></blockquote>
<p>CAPO VII &#8211; Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 261 &#8211; Iniziative di promozione<br />
Art. 262 &#8211; Locali e arredamento<br />
Art. 263 &#8211; Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine</a></p></blockquote>
<p>CAPO VIII &#8211; Personale delle accademie e dei conservatori</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Ruoli e organici<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 264 &#8211; Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle       accademie e dei conservatori<br />
Art. 265 &#8211; Organici<br />
Art. 266 &#8211; Orario di servizio<br />
Art. 267 &#8211; Cumulo di impieghi<br />
Art. 268 &#8211; Competenze in materia di stato giuridico del personale</a><br />
Sezione II &#8211; Reclutamento<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu11.html">Art. 269 &#8211; Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi<br />
Art. 270 &#8211; Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori       al pianoforte e dei pianisti accompagnatori<br />
Art. 271 &#8211; Commissioni giudicatrici<br />
Art. 272 &#8211; Conferimento delle supplenze<br />
Art. 273 &#8211; Contratti di collaborazione<br />
Art. 274 &#8211; Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13       luglio 1980<br />
Art. 275 &#8211; Modelli viventi</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO VII  -  NORME COMUNI</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Sperimentazione e ricerca educativa<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 276 &#8211; Criteri generali<br />
Art. 277 &#8211; Sperimentazione metodologico &#8211; didattica<br />
Art. 278 &#8211; Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture<br />
Art. 279 &#8211; Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali<br />
Art. 280 &#8211; Iscrizione degli alunni<br />
Art. 281 &#8211; Documentazione, valutazione e comunicazioni</a><br />
Sezione II &#8211; Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 282 &#8211; Criteri generali<br />
Art. 283 &#8211; Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche<br />
Art. 284 &#8211; Specifiche iniziative di aggiornamento<br />
Art. 285 &#8211; Consulenza tecnico &#8211; scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione       con università ed istituti di ricerca<br />
Art. 286 &#8211; Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare</a><br />
Sezione III &#8211; Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 287 &#8211; Istituzione di istituti regionali di ricerca,       sperimentazione e aggiornamento educativi<br />
Art. 288 &#8211; Articolazione interna degli istituti regionali<br />
Art. 289 &#8211; Organi degli istituti regionali<br />
Art. 290 &#8211; Centro europeo dell&#8217;educazione<br />
Art. 291 &#8211; Organi del Centro europeo dell&#8217;educazione<br />
Art. 292 &#8211; Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica<br />
Art. 293 &#8211; Conferenza dei presidenti<br />
Art. 294 &#8211; Personale degli istituti<br />
Art. 295 &#8211; Finanziamenti</a><br />
Sezione IV &#8211; Disposizioni per le regioni a statuto speciale<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 296 &#8211; Disposizioni speciali per il Trentino &#8211; Alto Adige<br />
Art. 297 &#8211; Disposizioni speciali per la Valle d&#8217;Aosta<br />
Art. 298 &#8211; Disposizioni speciali per la Sicilia</a><br />
Sezione V &#8211; Norme finali<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 299 &#8211; Sede degli istituti<br />
Art. 300 &#8211; Norme transitorie sul personale<br />
Art. 301 &#8211; Statuti e norme finali</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Ordinamento dell&#8217;insegnamento dell&#8217;educazione fisica</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 302 &#8211; Organizzazione dell&#8217;insegnamento<br />
Art. 303 &#8211; Esoneri dalle esercitazioni pratiche<br />
Art. 304 &#8211; Voto di educazione fisica<br />
Art. 305 &#8211; Sussidi<br />
Art. 306 &#8211; Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI<br />
Art. 307 &#8211; Servizi periferici  -  coordinatore<br />
Art. 308 &#8211; Ruoli organici e cattedre</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni     religiose</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Insegnamento della religione cattolica<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 309 &#8211; Insegnamento della religione cattolica<br />
Art. 310 &#8211; Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se       avvalersi o non avvalersi dell&#8217;insegnamento della religione cattolica</a><br />
Sezione II &#8211; Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 311 &#8211; Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla       cattolica</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Alunni in particolari condizioni</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Alunni handicappati<br />
Paragrafo I &#8211; Diritto all&#8217;educazione, all&#8217;istruzione e alla integrazione dell&#8217;alunno       handicappato<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 312 &#8211; Principi generali<br />
Art. 313 &#8211; Soggetti aventi diritto<br />
Art. 314 &#8211; Diritto all&#8217;educazione ed all&#8217;istruzione<br />
Art. 315 &#8211; Integrazione scolastica<br />
Art. 316 &#8211; Modalità di attuazione dell&#8217;integrazione scolastica<br />
Art. 317 &#8211; Gruppi di lavoro per l&#8217;integrazione scolastica<br />
Art. 318 &#8211; Valutazione del rendimento e prove d&#8217;esame</a><br />
Paragrafo II &#8211; Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 319 &#8211; Posti di sostegno<br />
Art. 320 &#8211; Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare<br />
Art. 321 &#8211; Programmazione educativa nella scuola media</a><br />
Paragrafo III &#8211; Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con       particolari finalità<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 322 &#8211; Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti<br />
Art. 323 &#8211; Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti<br />
Art. 324 &#8211; Scuole con particolari finalità</a><br />
Paragrafo IV &#8211; Titoli di specializzazione per l&#8217;insegnamento agli alunni portatori di       handicap, non vedenti e sordomuti<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 325 &#8211; Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare       titoli di specializzazione per l&#8217;insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e       sordomuti</a><br />
Sezione II &#8211; Alunni in particolari situazioni di disagio<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 326 &#8211; Interventi a favore di alunni a rischio e di       prevenzione delle tossicodipendenze</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Norme sul diritto allo studio</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 327 &#8211; Interventi</a></p></blockquote>
<p>CAPO VI &#8211; Disciplina degli alunni</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 328 &#8211; Sanzioni disciplinari</a></p></blockquote>
<p>CAPO VII &#8211; Norme particolari in materia di programmi</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu12.html">Art. 329 &#8211; Insegnamenti di discipline applicate alla pesca<br />
Art. 330 &#8211; Educazione stradale</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO VIII  -  ISTRUZIONE NON STATALE</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Scuola materna</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu13.html">Art. 331 &#8211; Caratteri e finalità della scuola materna non statale<br />
Art. 332 &#8211; Vigilanza<br />
Art. 333 &#8211; Apertura delle scuole materne non statali<br />
Art. 334 &#8211; Titolo di studio prescritto per l&#8217;insegnamento<br />
Art. 335 &#8211; Approvazione delle nomine<br />
Art. 336 &#8211; Cittadini ed enti di Stati membri dell&#8217;Unione Europea<br />
Art. 337 &#8211; Chiusura delle scuole materne non statali<br />
Art. 338 &#8211; Ricorsi<br />
Art. 339 &#8211; Sussidi alle scuole materne non statali<br />
Art. 340 &#8211; Ripartizione dello stanziamento di bilancio<br />
Art. 341 &#8211; Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti<br />
Art. 342 &#8211; Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Istruzione elementare</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu13.html">Art. 343 &#8211; Scuole elementari non statali<br />
Art. 344 &#8211; Scuole parificate<br />
Art. 345 &#8211; Convenzioni<br />
Art. 346 &#8211; Obblighi didattici delle scuole parificate<br />
Art. 347 &#8211; Vigilanza<br />
Art. 348 &#8211; Scuole sussidiate<br />
Art. 349 &#8211; Scuole private autorizzate<br />
Art. 350 &#8211; Autorizzazione per le scuole private<br />
Art. 351 &#8211; Vigilanza</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Istruzione secondaria</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu13.html">Art. 352 &#8211; Scuole e corsi<br />
Art. 353 &#8211; Soggetto gestore<br />
Art. 354 &#8211; Chiusura dell&#8217;istituzione scolastica<br />
Art. 355 &#8211; Riconoscimento legale<br />
Art. 356 &#8211; Pareggiamento<br />
Art. 357 &#8211; Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento<br />
Art. 358 &#8211; Oneri a carico del soggetto gestore<br />
Art. 359 &#8211; Provvedimenti sanzionatori<br />
Art. 360 &#8211; Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate<br />
Art. 361 &#8211; Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini<br />
Art. 362 &#8211; Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche<br />
Art. 363 &#8211; Licei linguistici<br />
Art. 364 &#8211; Scuole magistrali<br />
Art. 365 &#8211; Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle       scuole elementari<br />
Art. 366 &#8211; Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Istituti musicali e scuola di musica</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu13.html">Art. 367 &#8211; Istituti musicali pareggiati<br />
Art. 368 &#8211; Istituti musicali e scuole di musica privati<br />
Art. 369 &#8211; Istituti musicali italiani all&#8217;estero</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Scuole di danza</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu13.html">Art. 370 &#8211; Scuole di danza pareggiate<br />
Art. 371 &#8211; Procedimento per il pareggiamento<br />
Art. 372 &#8211; Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati<br />
Art. 373 &#8211; Denominazione delle scuole di danza<br />
Art. 374 &#8211; Spese<br />
Art. 375 &#8211; Impiego di personale negli spettacoli di danza</a></p></blockquote>
<p>CAPO VI &#8211; Accademie di belle arti</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu13.html">Art. 376 &#8211; Riconoscimento</a></p></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<blockquote><p><strong>TITOLO IX &#8211; RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I-Riconoscimento dei titoli di studio</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu13.html">Art. 377 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle       scuole italiane all&#8217;estero<br />
Art. 378 &#8211; Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all&#8217;estero pareggiate o aventi       riconoscimento legale<br />
Art. 379 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all&#8217;estero dai lavoratori       italiani e loro congiunti emigrati<br />
Art. 380 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all&#8217;estero da cittadini italiani       residenti o che abbiano risieduto all&#8217;estero per motivi di lavoro o professionali<br />
Art. 381 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all&#8217;estero dai cittadini che       hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione<br />
Art. 382 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da       cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all&#8217;estero per motivi di lavoro o       prefessionali o da loro congiunti<br />
Art. 383 &#8211; Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all&#8217;estero dai profughi<br />
Art. 384 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi       appartenenti alla minoranza italiana<br />
Art. 385 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell&#8217;area culturale tedesca dai       cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella Provincia di Bolzano<br />
Art. 386 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini       italiani residenti a Campione d&#8217;Italia<br />
Art. 387 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di       mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine<br />
Art. 388 &#8211; Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella       Repubblica di San Marino<br />
Art. 389 &#8211; Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari<br />
Art. 390 &#8211; Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post secondari rilasciati       da un Paese membro della comunità europea<br />
Art. 391 &#8211; Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale<br />
Art. 392 &#8211; Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato       internazionale<br />
Art. 393 &#8211; Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall&#8217;International School of       Trieste</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Scambi culturali</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu13.html">Art. 394 &#8211; Scambi culturali</a></p></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p><strong>PARTE III  -  PERSONALE</strong></p>
<blockquote><p><strong>TITOLO I  -  PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Funzione docente, direttiva e ispettiva</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 395 &#8211; Funzione docente<br />
Art. 396 &#8211; Funzione direttiva<br />
Art. 397 &#8211; Funzione ispettiva</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Reclutamento</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Norme generali<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 398 &#8211; Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di       ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d&#8217;arte</a><br />
Sezione II &#8211; Reclutamento del personale docente ed educativo</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 399 &#8211; Accesso ai ruoli<br />
Art. 400 &#8211; Concorsi per titoli ed esami<br />
Art. 401 &#8211; Concorsi per titoli<br />
Art. 402 &#8211; Requisiti generali di ammissione<br />
Art. 403 &#8211; Requisito specifico di ammissione<br />
Art. 404 &#8211; Commissioni giudicatrici<br />
Art. 405 &#8211; Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente<br />
Art. 406 &#8211; Esclusione</a><br />
Sezione III &#8211; Reclutamento del personale direttivo<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 407 &#8211; Concorsi<br />
Art. 408 &#8211; Requisiti di ammissione<br />
Art. 409 &#8211; Scuola materna e scuola elementare<br />
Art. 410 &#8211; Scuola media<br />
Art. 411 &#8211; Scuole secondarie superiori<br />
Art. 412 &#8211; Licei artistici ed istituti d&#8217;arte<br />
Art. 413 &#8211; Istituti di educazione<br />
Art. 414 &#8211; Commissioni giudicatrici<br />
Art. 415 &#8211; Prove di esame e valutazione<br />
Art. 416 &#8211; Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di       ripartizione dei punteggi per i titoli<br />
Art. 417 &#8211; Graduatorie<br />
Art. 418 &#8211; Esclusioni</a><br />
Sezione IV &#8211; Reclutamento del personale ispettivo<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 419 &#8211; Ruolo degli ispettori tecnici<br />
Art. 420 &#8211; Concorsi a posti di ispettore tecnico<br />
Art. 421 &#8211; Commissioni esaminatrici<br />
Art. 422 &#8211; Prove d&#8217;esame<br />
Art. 423 &#8211; Graduatorie<br />
Art. 424 &#8211; Esclusioni</a><br />
Sezione V &#8211; Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con       lingua d&#8217;insegnamento diversa dall&#8217;italiano<br />
Paragrafo I &#8211; Scuole con lingua d&#8217;insegnamento slovena di Trieste e Gorizia<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 425 &#8211; Reclutamento del personale docente<br />
Art. 426 &#8211; Bandi di concorso e commissioni esaminatrici</a><br />
Paragrafo II &#8211; Scuole con lingua d&#8217;insegnamento tedesca, scuole delle località ladine       della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 427 &#8211; Reclutamento del personale docente<br />
Art. 428 &#8211; Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici</a><br />
Paragrafo III &#8211; Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena delle       scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 429 &#8211; Reclutamento del personale direttivo<br />
Art. 430 &#8211; Reclutamento del personale ispettivo<br />
Art. 431 &#8211; Prove d&#8217;esame e valutazione dei titoli<br />
Art. 432 &#8211; Rinvio</a><br />
Sezione VI &#8211; Norme sulle commissioni di concorso<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 433 &#8211; Incompatibilità<br />
Art. 434 &#8211; Esonero dall&#8217;insegnamento<br />
Art. 435 &#8211; Norma comune sulle procedure concorsuali</a><br />
Sezione VII &#8211; Nomine in ruolo<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 436 &#8211; Nomina ed assegnazione della sede<br />
Art. 437 &#8211; Nomina in prova e decorrenza della nomina<br />
Art. 438 &#8211; Prova<br />
Art. 439 &#8211; Esito sfavorevole della prova<br />
Art. 440 &#8211; Anno di formazione</a><br />
Sezione VIII &#8211; Organici<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html">Art. 441 &#8211; Istituzione delle cattedre e posti orario<br />
Art. 442 &#8211; Dotazioni organiche<br />
Art. 443 &#8211; Dotazioni organiche dei posti di sostegno<br />
Art. 444 &#8211; Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale       docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica<br />
Art. 445 &#8211; Determinazione di dotazioni aggiuntive all&#8217;organico degli istituti e scuole di       istruzione secondaria ed artistica<br />
Art. 446 &#8211; Organici del personale educativo</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Diritti e doveri</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Congedi e aspettative<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 447 &#8211; Disciplina contrattuale<br />
Art. 448 &#8211; Valutazione del servizio del personale docente<br />
Art. 449 &#8211; Congedo ordinario<br />
Art. 450 &#8211; Congedi straordinari e aspettative<br />
Art. 451 &#8211; Organi competenti a disporre congedi e aspettative<br />
Art. 452 &#8211; Proroga eccezionale dell&#8217;aspettativa</a><br />
Sezione II &#8211; Utilizzazione ed esoneri<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 453 &#8211; Incarichi e borse di studio<br />
Art. 454 &#8211; Attività artistiche e sportive<br />
Art. 455 &#8211; Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di       altro personale docente di ruolo<br />
Art. 456 &#8211; Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola<br />
Art. 457 &#8211; Scambio di docenti con altri Paesi<br />
Art. 458  -  Mantenimento ad esaurimento<br />
Art. 459  -  Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie</a><br />
Sezione III  -  Mobilità del personale direttivo e docente<br />
Paragrafo I  -  Norme generali<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 460  -  Trasferimenti a domanda e d&#8217;ufficio<br />
Art. 461 -  Norme procedurali</a><br />
Paragrafo II  -  Mobilità a domanda<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 462  -  Trasferimenti<br />
Art. 463  -  Tabella di valutazione<br />
Art. 464  -  Trasferimenti nell&#8217;ambito dello stesso comune<br />
Art. 465  -  Trasferimenti provinciali e interprovinciali<br />
Art. 466  -  Trasferimenti annuali</a><br />
Paragrafo III &#8211; Mobilità d&#8217;ufficio<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 467 &#8211; Trasferimenti d&#8217;ufficio<br />
Art. 468 &#8211; Trasferimento per incompatibilità ambientale<br />
Art. 469 &#8211; Organi competenti</a><br />
Paragrafo IV &#8211; Passaggi<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 470 &#8211; Mobilità professionale<br />
Art. 471 &#8211; Passaggi di cattedra e di presidenza<br />
Art. 472 &#8211; Passaggi di ruolo<br />
Art. 473 &#8211; Corsi di riconversione professionale<br />
Art. 474 &#8211; Organi competenti</a><br />
Paragrafo V &#8211; Assegnazioni provvisorie<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 475 &#8211; Assegnazioni provvisorie di sede<br />
Art. 476 &#8211; Organo competente</a><br />
Paragrafo VI &#8211; Disposizioni particolari<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 477 &#8211; Incarichi di presidenza<br />
Art. 478 &#8211; Sostituzione docenti assenti<br />
Art. 479 &#8211; Docenti in soprannumero<br />
Art. 480 &#8211; Inquadramenti in profili professionali amministrativi<br />
Art. 481 &#8211; Sostegno<br />
Art. 482 &#8211; Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento<br />
Art. 483 &#8211; Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista</a><br />
Paragrafo VII &#8211; Contenzioso amministrativo<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 484 &#8211; Ricorso</a><br />
Sezione IV &#8211; Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 485 &#8211; Personale docente<br />
Art. 486 &#8211; Personale direttivo<br />
Art. 487 &#8211; Passaggio ad altro ruolo<br />
Art. 488 &#8211; Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via       di sviluppo<br />
Art. 489 &#8211; Periodi di servizio utili al riconoscimento<br />
Art. 490 &#8211; Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici</a><br />
Sezione V &#8211; Doveri<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu141.html">Art. 491 &#8211; Orario di servizio dei docenti</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Disciplina</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Sanzioni disciplinari</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 492 &#8211; Sanzioni<br />
Art. 493 &#8211; Censura<br />
Art. 494 &#8211; Sospensione dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio fino a un mese<br />
Art. 495 &#8211; Sospensione dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio da oltre un mese a sei mesi<br />
Art. 496 &#8211; Sospensione dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio per un periodo di sei mesi e       utilizzazione in compiti diversi 198<br />
Art. 497 &#8211; Effetti della sospensione dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio<br />
Art. 498 &#8211; Destituzione<br />
Art. 499 &#8211; Recidiva<br />
Art. 500 &#8211; Assegno alimentare<br />
Art. 501 &#8211; Riabilitazione</a></p></blockquote>
<blockquote><p>Sezione II &#8211; Competenze, provvedimenti cautelari e procedure</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 502 &#8211; Censura e avvertimento<br />
Art. 503 &#8211; Sospensione dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio e destituzione<br />
Art. 504 &#8211; Ricorsi<br />
Art. 505 &#8211; Provvedimenti di riabilitazione<br />
Art. 506 &#8211; Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale<br />
Art. 507 &#8211; Rinvio<br />
Art. 508 &#8211; Incompatibilità</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti,     restituzione e riammissione</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Cessazioni</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 509 &#8211; Collocamento a riposo per raggiunti limiti d&#8217;età<br />
Art. 510 &#8211; Dimissioni<br />
Art. 511 &#8211; Decadenza<br />
Art. 512 &#8211; Dispensa dal servizio<br />
Art. 513 &#8211; Organi competenti</a><br />
Sezione II &#8211; Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 514 &#8211; Utilizzazione in compiti diversi del personale       dichiarato inidoneo per motivi di salute<br />
Art. 515 &#8211; Restituzione ai ruoli di provenienza<br />
Art. 516 &#8211; Riammissione in servizio</a><br />
Sezione III &#8211; Norme finali<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 517 &#8211; Applicabilità<br />
Art. 518 &#8211; Collocamento fuori ruolo<br />
Art. 519 &#8211; Regioni a statuto speciale</a></p></blockquote>
<p>CAPO VI &#8211; Personale docente ed educativo non di ruolo</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Supplenze<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 520 &#8211; Supplenze annuali<br />
Art. 521 &#8211; Supplenze temporanee<br />
Art. 522 &#8211; Compilazione delle graduatorie provinciali<br />
Art. 523 &#8211; Valutazione dei servizi</a><br />
Sezione II &#8211; Contenzioso amministrativo<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 524 &#8211; Ricorsi<br />
Art. 525 &#8211; Commissione per i ricorsi</a><br />
Sezione III &#8211; Retribuzione ed assenze<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 526 &#8211; Retribuzione<br />
Art. 527 &#8211; Retribuzione supplenze annuali<br />
Art. 528 &#8211; Retribuzione supplenze temporanee<br />
Art. 529 &#8211; Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio<br />
Art. 530 &#8211; Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio<br />
Art. 531 &#8211; Mandato parlamentare e amministrativo<br />
Art. 532 &#8211; Altri congedi<br />
Art. 533 &#8211; Computo congedi e assenze<br />
Art. 534 &#8211; Organo competente</a><br />
Sezione IV &#8211; Disciplina<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 535 &#8211; Sanzioni<br />
Art. 536 &#8211; Applicazione delle sanzioni<br />
Art. 537 &#8211; Effetti delle sanzioni<br />
Art. 538 &#8211; Procedure<br />
Art. 539 &#8211; Procedimenti penali<br />
Art. 540 &#8211; Ricorsi</a><br />
Sezione V &#8211; Norma finale e di rinvio<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu142.html">Art. 541 &#8211; Norma finale e di rinvio</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO II  -  PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Aree funzionali  -  ruoli</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 542 &#8211; Rinvio alla contrattazione<br />
Art. 543 &#8211; Aree funzionali<br />
Art. 544 &#8211; Ruoli<br />
Art. 545 &#8211; Qualifiche funzionali<br />
Art. 546 &#8211; Profili professionali<br />
Art. 547 &#8211; Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali<br />
Art. 548 &#8211; Organici<br />
Art. 549 &#8211; Consiglio di amministrazione provinciale</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Reclutamento</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 550 &#8211; Disciplina regolamentare<br />
Art. 551 &#8211; Accesso ai ruoli della V qualifica<br />
Art. 552 &#8211; Concorsi per titoli ed esami<br />
Art. 553 &#8211; Concorso per titoli<br />
Art. 554 &#8211; Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale<br />
Art. 555 &#8211; Commissioni<br />
Art. 556 &#8211; Norme particolari di accesso<br />
Art. 557 &#8211; Concorsi riservati<br />
Art. 558 &#8211; Concorsi per l&#8217;estero<br />
Art. 559 &#8211; Nomina in ruolo<br />
Art. 560 &#8211; Adempimenti degli immessi in ruolo</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Diritti e doveri</p>
<blockquote><p>Sezione I &#8211; Congedi e aspettative</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 561 &#8211; Rinvio alla contrattazione<br />
Art. 562 &#8211; Congedo ordinario<br />
Art. 563 &#8211; Congedi straordinari e aspettative<br />
Art. 564 &#8211; Proroga eccezionale dell&#8217;aspettativa</a></p></blockquote>
<blockquote><p>Sezione II &#8211; Mobilità</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 565 &#8211; Mobilità professionale nel comparto<br />
Art. 566 &#8211; Trasferimenti<br />
Art. 567 &#8211; Trasferimento d&#8217;ufficio<br />
Art. 568 &#8211; Assegnazione provvisoria</a></p></blockquote>
<blockquote><p>Sezione III &#8211; Riconoscimento dei servizi</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 569 &#8211; Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera<br />
Art. 570 &#8211; Periodi di servizio utili al riconoscimento</a></p></blockquote>
<blockquote><p>Sezione IV &#8211; Orario</p></blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 571 &#8211; Orario di servizio<br />
Art. 572 &#8211; Tempo parziale</a><br />
Sezione V &#8211; Disposizioni particolari<br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 573 &#8211; Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e       professionale<br />
Art. 574 &#8211; Responsabilità patrimoniale</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Disciplina</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 575 &#8211; Sanzioni disciplinari<br />
Art. 576 &#8211; Procedimento disciplinare<br />
Art. 577 &#8211; Commissione di disciplina provinciale<br />
Art. 578 &#8211; Composizione della commissione di disciplina provinciale</a></p></blockquote>
<p>CAPO V &#8211; Utilizzazione e dimissioni</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu15.html">Art. 579 &#8211; Utilizzazione in altri compiti o funzioni<br />
Art. 580 &#8211; Dimissioni</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO III  -  PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO</strong></p>
<blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu16.html">Art. 581 &#8211; Supplenze annuali<br />
Art. 582 &#8211; Supplenze temporanee<br />
Art. 583 &#8211; Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali<br />
Art. 584 &#8211; Requisiti culturali e deroghe<br />
Art. 585 &#8211; Precedenze<br />
Art. 586 &#8211; Ricorsi<br />
Art. 587 &#8211; Le assunzioni tramite l&#8217;ufficio provinciale del lavoro<br />
Art. 588 &#8211; Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo<br />
Art. 589 &#8211; Modelli viventi</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO IV  -  NORME COMUNI AL PERSONALE</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Diritti sindacali</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu17.html">Art. 590 &#8211; Libertà sindacali<br />
Art. 591 &#8211; Aspettative sindacali e trattamento economico<br />
Art. 592 &#8211; Permessi sindacali<br />
Art. 593 &#8211; Spazi e sedi<br />
Art. 594 &#8211; Ritenute per contributi sindacali<br />
Art. 595 &#8211; Trattenute per scioperi brevi<br />
Art. 596 &#8211; Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300<br />
Art. 597 &#8211; Commissioni provinciali e regionali</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Trattamento di quiescenza e previdenza</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu17.html">Art. 598 &#8211; Trattamento di quiescenza<br />
Art. 599 &#8211; Trattamento di previdenza<br />
Art. 600 &#8211; Competenze in materia di quiescenza<br />
Art. 601 &#8211; Tutela dei soggetti portatori di handicap</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Trattamento di servizio</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu17.html">Art. 602 &#8211; Trattamento economico</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO V  -  VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL   PERSONALE SCOLASTICO</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Norma finale</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu17.html">Art. 603 &#8211; Parametri di valutazione della produttività del       sistema scolastico<br />
Art. 604 &#8211; Rinvio</a></p></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p><strong>PARTE IV  -  ORDINAMENTO DELL&#8217;AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE</strong></p>
<blockquote><p><strong>TITOLO I  -  ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE</strong></p>
<blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu18.html">Art. 605 &#8211; Competenze del Ministero della pubblica istruzione<br />
Art. 606 &#8211; Attribuzioni dell&#8217;Amministrazione centrale<br />
Art. 607 &#8211; Ministro<br />
Art. 608 &#8211; Sottosegretari di Stato<br />
Art. 609 &#8211; Gabinetto del Ministro e segreterie particolari<br />
Art. 610 &#8211; Dirigenti<br />
Art. 611 &#8211; Ordinamento degli uffici dell&#8217;Amministrazione centrale<br />
Art. 612 &#8211; Consiglio di amministrazione  -  organi competenti in materia       disciplinare<br />
Art. 613 &#8211; Ufficio scolastico regionale<br />
Art. 614 &#8211; Provveditorato agli studi<br />
Art. 615 &#8211; Personale<br />
Art. 616 &#8211; Riorganizzazione degli uffici<br />
Art. 617 &#8211; Regione Valle d&#8217;Aosta<br />
Art. 618 &#8211; Provincia di Trento<br />
Art. 619 &#8211; Provincia di Bolzano<br />
Art. 620 &#8211; Regione siciliana<br />
Art. 621 &#8211; Disposizioni particolari per l&#8217;accesso alla qualifica di dirigente       amministrativo<br />
Art. 622 &#8211; Disposizioni particolari</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO II  -  ORGANI COLLEGIALI DELL&#8217;AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA   ISTRUZIONE</strong></p>
<blockquote>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu18.html">Art. 623 &#8211; Organi collegiali operanti nell&#8217;amministrazione       centrale<br />
Art. 624 &#8211; Organi collegiali operanti nell&#8217;amministrazione periferica</a></p></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p><strong>PARTE V  -  SCUOLE ITALIANE ALL&#8217;ESTERO</strong></p>
<blockquote><p><strong>TITOLO I &#8211; ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Disposizioni generali</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu19.html">Art. 625 &#8211; Istituzioni scolastiche ed educative  -        Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti<br />
Art. 626 &#8211; Amministrazione, coordinamento e vigilanza</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Scuole ed istituzioni educative statali</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu19.html">Art. 627 &#8211; Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole       statali<br />
Art. 628 &#8211; Acquisto o costruzione degli edifici<br />
Art. 629 &#8211; Ordinamento<br />
Art. 630 &#8211; Insegnamento religioso<br />
Art. 631 &#8211; Libri di testo<br />
Art. 632 &#8211; Contributi degli alunni</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Scuole non statali</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu19.html">Art. 633 &#8211; Concorso al mantenimento delle scuole non statali<br />
Art. 634 &#8211; Riconoscimento delle scuole non statali<br />
Art. 635 &#8211; Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali</a></p></blockquote>
<p>CAPO IV &#8211; Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu19.html">Art. 636 &#8211; Iniziative scolastiche e attività di assistenza       scolastica<br />
Art. 637 &#8211; Programmi, esami, titoli di studio<br />
Art. 638 &#8211; Iniziative integrative dell&#8217;azione del Ministero degli Affari Esteri</a></p></blockquote>
</blockquote>
<p><strong>TITOLO II &#8211; PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE</strong></p>
<blockquote><p>CAPO I &#8211; Destinazione all&#8217;estero</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu19.html">Art. 639 &#8211; Contingenti del personale da destinare all&#8217;estero<br />
Art. 640 &#8211; Selezione e destinazione all&#8217;estero del personale<br />
Art. 641 &#8211; Composizione delle commissioni giudicatrici<br />
Art. 642 &#8211; Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo<br />
Art. 643 &#8211; Durata massima di permanenza all&#8217;estero<br />
Art. 644 &#8211; Periodi minimi di permanenza all&#8217;estero<br />
Art. 645 &#8211; Rapporti informativi<br />
Art. 646 &#8211; Richiamo per ragioni di servizio<br />
Art. 647 &#8211; Assegnazione alle sedi metropolitane<br />
Art. 648 &#8211; Divieto di assunzione di personale precario<br />
Art. 649 &#8211; Sostituzione di docenti temporaneamente assenti<br />
Art. 650 &#8211; Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale       inferiore a quello di cattedra<br />
Art. 651 &#8211; Supplenze di insegnamento</a></p></blockquote>
<p>CAPO II &#8211; Situazioni particolari</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu19.html">Art. 652 &#8211; Comando<br />
Art. 653 &#8211; Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non       previste dall&#8217;ordinamento scolastico italiano<br />
Art. 654 &#8211; Personale non docente da assumere per speciali esigenze<br />
Art. 655 &#8211; Legge regolatrice dei contratti<br />
Art. 656 &#8211; Norme applicabili al personale A.T.A.</a></p></blockquote>
<p>CAPO III &#8211; Trattamento giuridico ed economico</p>
<blockquote><p><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu19.html">Art. 657 &#8211; Corresponsione della retribuzione metropolitana<br />
Art. 658 &#8211; Assegni di sede<br />
Art. 659 &#8211; Aumenti per situazione di famiglia<br />
Art. 660 &#8211; Alloggi demaniali all&#8217;estero<br />
Art. 661 &#8211; Indennità di sistemazione<br />
Art. 662 &#8211; Contributo spese per abitazione<br />
Art. 663 &#8211; Provvidenze scolastiche<br />
Art. 664 &#8211; Spese di viaggio per congedo<br />
Art. 665 &#8211; Viaggi di trasferimento<br />
Art. 666 &#8211; Trasporto degli effetti<br />
Art. 667 &#8211; Trasporto per aereo o automezzo<br />
Art. 668 &#8211; Trattamento del personale con comando annuale<br />
Art. 669 &#8211; Viaggi di servizio<br />
Art. 670 &#8211; Modalità di pagamento delle competenze<br />
Art. 671 &#8211; Trattamento economico durante i congedi. Aspettative<br />
Art. 672 &#8211; Rinvio<br />
Art. 673 &#8211; Valutazione del servizio prestato all&#8217;estero<br />
Art. 674 &#8211; Personale in servizio all&#8217;estero presso le Scuole Europee<br />
Art. 675 &#8211; Sanzioni disciplinari<br />
Art. 676 &#8211; Norma di abrogazione</a></p></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<div><strong><a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tut1.html">Tabella n. 1</a><br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tut2.html">Tabella n. 2</a><br />
<a href="http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tut3.html">Tabella n. 3</a></strong></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/9/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=9&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Regolamento concernente le &#8220;Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche&#8221;. Decreto Interministeriale n. 44</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/regolamento-concernente-le-istruzioni-generali-sulla-gestione-amministrativo-contabile-delle-istituzioni-scolastiche-decreto-interministeriale-n-44/</link>
		<comments>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/regolamento-concernente-le-istruzioni-generali-sulla-gestione-amministrativo-contabile-delle-istituzioni-scolastiche-decreto-interministeriale-n-44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestione amministrativa e contabile]]></category>
		<category><![CDATA[gestione amministrative e contabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Decreto Interministeriale n. 44 Roma, 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le &#8220;Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche&#8221; IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTO l&#8217;articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=243&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto Interministeriale n. 44</p>
<p>Roma, 1 febbraio 2001</p>
<p>Regolamento concernente le<br />
&#8220;Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche&#8221;<br />
<span id="more-243"></span></p>
<p>IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />
di concerto con<br />
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</p>
<p>VISTO l&#8217;articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;</p>
<p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;</p>
<p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;</p>
<p>VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;</p>
<p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;</p>
<p>VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;</p>
<p>VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;</p>
<p>VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l&#8217;articolo 1, comma 3;</p>
<p>VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;</p>
<p>VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;</p>
<p>VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;</p>
<p>VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;</p>
<p>VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;</p>
<p>UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;</p>
<p>UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 23 ottobre 2000;</p>
<p>VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;</p>
<p>ADOTTA<br />
il seguente regolamento</p>
<p>REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICH</p>
<p>TITOLO I<br />
GESTIONE FINANZIARIA</p>
<p>CAPO I<br />
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE</p>
<p>Art. 1<br />
(Finalità e principi)</p>
<p>1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell&#8217;articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.</p>
<p>2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell&#8217;articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell&#8217;articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell&#8217;istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell&#8217;offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all&#8217;autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.</p>
<p>Art. 2<br />
(Anno finanziario e programma annuale)</p>
<p>1. L&#8217;esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell&#8217;esercizio scaduto.</p>
<p>2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E&#8217; vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all&#8217;articolo 20 e all&#8217;articolo 21.</p>
<p>3. L&#8217;attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale &#8211; di seguito denominato &#8220;programma&#8221; &#8211; predisposto dal dirigente scolastico &#8211; di seguito denominato &#8220;dirigente&#8221; &#8211; e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d&#8217;istituto o di circolo, di seguito denominati &#8220;Consiglio di istituto&#8221;. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d&#8217;istituto entro il 15 dicembre dell&#8217;anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.</p>
<p>4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell&#8217;offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.</p>
<p>5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d&#8217;alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il piano dell&#8217;offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.</p>
<p>6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l&#8217;attuazione del piano dell&#8217;offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato &#8220;direttore&#8221;, nella quale sono riportati l&#8217;arco temporale in cui l&#8217;iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all&#8217;andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell&#8217;esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell&#8217;esercizio di riferimento, anche prima dell&#8217;approvazione del conto consuntivo.</p>
<p>7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l&#8217;ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all&#8217;approvazione della legge di bilancio dello Stato.</p>
<p>8. L&#8217;approvazione del programma comporta autorizzazione all&#8217;accertamento delle entrate ed all&#8217;assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l&#8217;esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell&#8217;esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.</p>
<p>9. Il programma è affisso all&#8217;albo dell&#8217;istituzione scolastica entro quindici giorni dall&#8217;approvazione ed inserito, ove possibile, nell&#8217;apposito sito WEB dell&#8217;istituzione medesima.</p>
<p>Art. 3<br />
(Avanzo di amministrazione)</p>
<p>1. Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata, l&#8217;avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell&#8217;esercizio che precede quello di riferimento.</p>
<p>2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.</p>
<p>3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all&#8217;utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell&#8217;effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell&#8217;avanzo effettivamente realizzato.</p>
<p>Art. 4<br />
(Fondo di riserva)</p>
<p>1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.</p>
<p>2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall&#8217;articolo 7, comma 3.</p>
<p>3. Non è consentita l&#8217;emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.</p>
<p>4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio d&#8217;istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.</p>
<p>Art. 5<br />
(Partite di giro)</p>
<p>1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l&#8217;istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>Art. 6<br />
(Verifiche e modifiche al programma)</p>
<p>1. Il consiglio d&#8217;istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell&#8217;istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.</p>
<p>2. Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all&#8217;andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.</p>
<p>3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.</p>
<p>4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.</p>
<p>5. Durante l&#8217;ultimo mese dell&#8217;esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.</p>
<p>6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.</p>
<p>CAPO II<br />
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE</p>
<p>Art. 7<br />
(Attività gestionale)</p>
<p>1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell&#8217;esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all&#8217;articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.</p>
<p>2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all&#8217;articolo 30, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all&#8217;articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del direttore, con riferimento alle spese sostenute.</p>
<p>3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l&#8217;impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante l&#8217;utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell&#8217;articolo 4.</p>
<p>Art. 8<br />
(Esercizio provvisorio)</p>
<p>1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell&#8217;inizio dell&#8217;esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all&#8217;Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell&#8217;atto di nomina.</p>
<p>Art. 9<br />
(Riscossione delle entrate)</p>
<p>1. Le entrate sono riscosse dall&#8217;istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell&#8217;articolo 16, previa emissione di reversali d&#8217;incasso da parte dell&#8217;istituzione scolastica.</p>
<p>2. L&#8217;istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui all&#8217;articolo 16, non può rifiutare la riscossione di somme destinate all&#8217;istituzione scolastica, ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all&#8217;istituzione scolastica.</p>
<p>3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.</p>
<p>4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso l&#8217;istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.</p>
<p>Art. 10<br />
(Reversali di incasso)</p>
<p>1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:</p>
<p>1.</p>
<p>l&#8217;ordine rivolto all&#8217;istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;<br />
2.</p>
<p>il numero progressivo, l&#8217;esercizio finanziario e la data di emissione; l&#8217;importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.</p>
<p>Art. 11<br />
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)</p>
<p>1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall&#8217;istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all&#8217;esercizio in corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato.</p>
<p>2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico dell&#8217;esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell&#8217;esecuzione dei progetti.</p>
<p>3. L&#8217;impegno delle spese è assunto dal dirigente.</p>
<p>4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell&#8217;esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.</p>
<p>5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull&#8217;istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.</p>
<p>Art. 12<br />
(Mandati di pagamento)</p>
<p>1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:</p>
<p>1.</p>
<p>l&#8217;ordine rivolto all&#8217;istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;<br />
2.</p>
<p>il numero progressivo e data di emissione, l&#8217;importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all&#8217;articolo 30;<br />
3.</p>
<p>nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l&#8217;indicazione delle ritenute che su di esse gravano.</p>
<p>2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.</p>
<p>3. Sulle fatture riguardanti l&#8217;acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l&#8217;avvenuta presa in carico con il numero d&#8217;ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell&#8217;articolo 36.</p>
<p>Art. 13<br />
(Modalità di estinzione dei mandati)</p>
<p>1. I mandati sono estinti mediante:</p>
<p>1.</p>
<p>accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;<br />
2.</p>
<p>accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;<br />
3.</p>
<p>vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall&#8217;agenzia postale;<br />
4.</p>
<p>su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell&#8217;istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.</p>
<p>2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell&#8217;istituto cassiere.</p>
<p>Art. 14<br />
(Pagamento con carta di credito)</p>
<p>1. L&#8217;utilizzazione della carta di credito, nel limite dell&#8217;assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l&#8217;osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l&#8217;esecuzione delle spese relative:</p>
<p>*</p>
<p>all&#8217;organizzazione di viaggi di istruzione;<br />
*</p>
<p>alla rappresentanza dell&#8217;istituto scolastico in Italia e all&#8217;estero;<br />
*</p>
<p>all&#8217;organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.</p>
<p>2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può altresì autorizzare l&#8217;uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso l&#8217;istituzione scolastica.</p>
<p>3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.</p>
<p>4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell&#8217;atto di affidamento di cui all&#8217;articolo 16.</p>
<p>Art. 15<br />
(Conservazione dei mandati e delle reversali)</p>
<p>1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l&#8217;ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di dieci anni.</p>
<p>CAPO III<br />
SERVIZI DI CASSA</p>
<p>Art. 16<br />
(Affidamento del servizio)</p>
<p>1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell&#8217;istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essi compresa la &#8220;Poste italiane S.p.a&#8221;, mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d&#8217;intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>
<p>2. L&#8217;affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza.</p>
<p>3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell&#8217;articolo 48.</p>
<p>Art. 17<br />
(Fondo per le minute spese)</p>
<p>1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale.</p>
<p>2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell&#8217;esercizio finanziario.</p>
<p>3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell&#8217;apposito registro di cui all&#8217;articolo 29, comma, 1, lettera f).</p>
<p>CAPO IV<br />
CONTO CONSUNTIVO</p>
<p>Art. 18<br />
(Conto consuntivo)</p>
<p>1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:</p>
<p>1.</p>
<p>l&#8217;elenco dei residui attivi e passivi, con l&#8217;indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;<br />
2.</p>
<p>la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all&#8217;inizio dell&#8217;esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell&#8217;esercizio, l&#8217;avanzo o il disavanzo di amministrazione;<br />
3.</p>
<p>il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d&#8217;opera;<br />
4.</p>
<p>il rendiconto dei singoli progetti;<br />
5.</p>
<p>il rendiconto dell&#8217;eventuale azienda agraria o speciale;<br />
6.</p>
<p>il rendiconto dell&#8217;eventuale convitto annesso.</p>
<p>2. Il conto finanziario, in relazione all&#8217;aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell&#8217;anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell&#8217;anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.</p>
<p>3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all&#8217;inizio ed al termine dell&#8217;esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell&#8217;esercizio.</p>
<p>4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d&#8217;opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d&#8217;opera, l&#8217;entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.</p>
<p>5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all&#8217;esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l&#8217;andamento della gestione dell&#8217;istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all&#8217;approvazione del Consiglio di istituto.</p>
<p>6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all&#8217;Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell&#8217;adozione dei provvedimenti di competenza.</p>
<p>7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell&#8217;Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.</p>
<p>8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell&#8217;istituzione scolastica.</p>
<p>9. Tale conto è affisso all&#8217;albo dell&#8217;istituzione scolastica entro quindici giorni dall&#8217;approvazione ed inserito, ove possibile, nell&#8217;apposito sito WEB dell&#8217;istituzione medesima.</p>
<p>Art. 19<br />
(Armonizzazione dei flussi informativi)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l&#8217;analisi dei costi e dei rendimenti dell&#8217;attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.</p>
<p>2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate dall&#8217;istituzione scolastica interessata e dall&#8217;Ufficio scolastico regionale.</p>
<p>CAPO V<br />
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE</p>
<p>Art. 20<br />
(Aziende agrarie e aziende speciali)</p>
<p>1. La gestione dell&#8217;azienda agraria o speciale annessa all&#8217;istituzione scolastica costituisce una specifica attività del programma annuale, della quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma 3, e le modalità di copertura dell&#8217;eventuale disavanzo.</p>
<p>2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento all&#8217;insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilità agraria.</p>
<p>3. La relazione di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, deve indicare in particolare: l&#8217;indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con l&#8217;utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell&#8217;azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l&#8217;azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell&#8217;azienda o dall&#8217;eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8, dell&#8217;istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell&#8217;articolo 2, comma 6.</p>
<p>4. La direzione dell&#8217;azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell&#8217;azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente competente, che sottopone all&#8217;approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l&#8217;indirizzo produttivo e la gestione economica.</p>
<p>5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2 l&#8217;attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive dell&#8217;azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell&#8217;azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell&#8217;ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma dell&#8217;istituzione scolastica.</p>
<p>6. Le scritture contabili dell&#8217;azienda sono distinte da quelle dell&#8217;istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell&#8217;azienda può essere aperto, presso l&#8217;istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell&#8217;istituzione scolastica a norma dell&#8217;articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell&#8217;azienda.</p>
<p>7. L&#8217;utile prodotto dall&#8217;azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione.</p>
<p>8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dall&#8217;avanzo di amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell&#8217;azienda, il consiglio di istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle necessarie attrezzature alle attività didattiche.</p>
<p>9. Il rendiconto dell&#8217;azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell&#8217;anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell&#8217;azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile dell&#8217;azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell&#8217;azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.</p>
<p>10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all&#8217;articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.</p>
<p>Art. 21<br />
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all&#8217;articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all&#8217;articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all&#8217;articolo 2, comma 5, secondo periodo.</p>
<p>2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da quella dell&#8217;istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell&#8217;istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l&#8217;eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell&#8217;avanzo di amministrazione dell&#8217;istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate &#8220;attività per conto terzi&#8221;.</p>
<p>3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l&#8217;immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.</p>
<p>4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall&#8217;ordinamento tributario.</p>
<p>Art. 22<br />
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)</p>
<p>1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attività.</p>
<p>2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità e dell&#8217;utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.</p>
<p>3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell&#8217;attività convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari, l&#8217;istituzione scolastica, previa consultazione con l&#8217;ente locale di riferimento e con delibera del consiglio d&#8217;istituto, dispone la cessazione dell&#8217;attività, destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo.</p>
<p>4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l&#8217;istituzione può svolgere attività e servizi a favore di terzi con le modalità ed i limiti previsti dall&#8217;articolo 21. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.</p>
<p>TITOLO II<br />
GESTIONE PATRIMONIALE &#8211; BENI E INVENTARI</p>
<p>Art. 23<br />
(Beni)</p>
<p>1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.</p>
<p>2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.</p>
<p>Art. 24<br />
(Inventari)</p>
<p>1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l&#8217;indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.</p>
<p>2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.</p>
<p>3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.</p>
<p>4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che, per l&#8217;uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.</p>
<p>5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell&#8217;istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.</p>
<p>6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell&#8217;inventario di riferimento.</p>
<p>7. L&#8217;inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 27.</p>
<p>8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L&#8217;operazione deve risultare da apposito verbale.</p>
<p>9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.</p>
<p>Art. 25<br />
(Valore di beni inventariati)</p>
<p>1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall&#8217;istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell&#8217;istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.</p>
<p>2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell&#8217;inventario &#8211; se il prezzo è inferiore al valore nominale &#8211; o al loro valore nominale &#8211; qualora il prezzo sia superiore -, con l&#8217;indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.</p>
<p>Art. 26<br />
(Eliminazione dei beni dell&#8217;inventario)</p>
<p>1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all&#8217;uso, è eliminato dall&#8217;inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l&#8217;obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.</p>
<p>2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all&#8217;articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all&#8217;uso.</p>
<p>Art. 27<br />
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)</p>
<p>1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L&#8217;operazione dovrà risultare da apposito verbale.</p>
<p>2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall&#8217;incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.</p>
<p>Art. 28<br />
(Le opere dell&#8217;ingegno)</p>
<p>1. Spetta all&#8217;istituto scolastico il diritto d&#8217;autore sulle opere dell&#8217;ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.</p>
<p>2. E&#8217; sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell&#8217;opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.</p>
<p>3. Lo sfruttamento delle opere dell&#8217;ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.</p>
<p>4. Lo sfruttamento delle opere dell&#8217;ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall&#8217;invito rivolto dagli autori dell&#8217;opera.</p>
<p>5. E&#8217; riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell&#8217;opera.</p>
<p>6. Il dirigente dell&#8217;istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell&#8217;istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui all&#8217;articolo 33.</p>
<p>7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell&#8217;istituzione scolastica sottopone all&#8217;esame del consiglio di istituto proposte per l&#8217;eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione in rete del programma.</p>
<p>TITOLO III<br />
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA&#8217;INFORMATIZZATA</p>
<p>Art. 29<br />
(Scritture contabili)</p>
<p>1. I documenti contabili obbligatori sono:</p>
<p>1.</p>
<p>il programma annuale;<br />
2.</p>
<p>il giornale di cassa;<br />
3.</p>
<p>i registri dei partitari delle entrate e delle spese;<br />
4.</p>
<p>il registro del conto corrente postale;<br />
5.</p>
<p>gli inventari;<br />
6.</p>
<p>il registro delle minute spese;<br />
7.</p>
<p>il registro dei contratti stipulati a norma dell&#8217;articolo 31, comma 3;<br />
8.</p>
<p>il conto consuntivo.</p>
<p>2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.</p>
<p>3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall&#8217;articolo 2, comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.</p>
<p>4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell&#8217;istituzione e siglate dal direttore. A chiusura dell&#8217;esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.</p>
<p>5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore.</p>
<p>Art. 30<br />
(Modulistica e contabilità informatizzata)</p>
<p>1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli necessari per assicurare l&#8217;omogeneità dei documenti contabili di cui all&#8217;articolo 29, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all&#8217;andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del comma 1 del medesimo articolo 29, la suddetta predisposizione è compiuta d&#8217;intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>
<p>2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell&#8217;ambito del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in collegamento con l&#8217;amministrazione scolastica.</p>
<p>3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l&#8217;elenco dei fornitori di beni e servizi, con l&#8217;indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l&#8217;analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall&#8217;esterno da parte dei revisori.</p>
<p>4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.</p>
<p>5. La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali, è tenuta secondo programmi forniti dal Ministero della pubblica istruzione.</p>
<p>TITOLO IV<br />
ATTIVITA&#8217; NEGOZIALE</p>
<p>CAPO I<br />
PRINCIPI GENERALI</p>
<p>Art. 31<br />
(Capacità negoziale)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell&#8217;ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.</p>
<p>2. Nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.</p>
<p>3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l&#8217;uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>4. E&#8217; fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 33, comma 2, lettera g) e dall&#8217;articolo 40.</p>
<p>Art. 32<br />
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)</p>
<p>1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell&#8217;istituto, svolge l&#8217;attività negoziale necessaria all&#8217;attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d&#8217;istituto assunte ai sensi dell&#8217;articolo 33.</p>
<p>2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell&#8217;articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l&#8217;attività negoziale connessa alle minute spese di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>3. Il dirigente, nello svolgimento dell&#8217;attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.</p>
<p>4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell&#8217;istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all&#8217;articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell&#8217;opera di esperti esterni.</p>
<p>Art. 33<br />
(Interventi del Consiglio di istituto nell&#8217;attività negoziale)</p>
<p>1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:</p>
<p>1.</p>
<p>alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;<br />
2.</p>
<p>alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all&#8217;istituzione o compartecipazione a borse di studio;<br />
3.</p>
<p>all&#8217;accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;<br />
4.</p>
<p>ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;<br />
5.</p>
<p>all&#8217;adesione a reti di scuole e consorzi;<br />
6.</p>
<p>all&#8217;utilizzazione economica delle opere dell&#8217;ingegno;<br />
7.</p>
<p>alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;<br />
8.</p>
<p>all&#8217;eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all&#8217;articolo 34, comma 1;<br />
9.</p>
<p>all&#8217;acquisto di immobili.</p>
<p>2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:</p>
<p>1.</p>
<p>contratti di sponsorizzazione;<br />
2.</p>
<p>contratti di locazione di immobili;<br />
3.</p>
<p>utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;<br />
4.</p>
<p>convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;<br />
5.</p>
<p>alienazione di beni e servizi prodotti nell&#8217;esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;<br />
6.</p>
<p>acquisto ed alienazione di titoli di Stato;<br />
7.</p>
<p>contratti di prestazione d&#8217;opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;<br />
8.</p>
<p>partecipazione a progetti internazionali.</p>
<p>3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l&#8217;attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l&#8217;interesse dell&#8217;istituzione scolastica.</p>
<p>Art. 34<br />
(Procedura ordinaria di contrattazione)</p>
<p>1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d&#8217;istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.</p>
<p>2. L&#8217;invito a presentare un&#8217;offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l&#8217;esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.</p>
<p>3. L&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell&#8217;Istituto.</p>
<p>4. E&#8217; sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.</p>
<p>5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell&#8217;Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.</p>
<p>6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.</p>
<p>Art. 35<br />
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell&#8217;attività contrattuale)</p>
<p>1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l&#8217;ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all&#8217;albo della scuola.</p>
<p>2. Una relazione sull&#8217;attività negoziale svolta dal dirigente dell&#8217;istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull&#8217;attuazione dei contratti e delle convenzioni.</p>
<p>3. E&#8217; assicurato l&#8217;esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l&#8217;attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p>4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.</p>
<p>5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell&#8217;istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.</p>
<p>Art. 36<br />
(Collaudo)</p>
<p>1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.</p>
<p>2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l&#8217;atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all&#8217;uopo nominato.</p>
<p>3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.</p>
<p>4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l&#8217;emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.</p>
<p>5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.</p>
<p>CAPO II<br />
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI</p>
<p>Art. 37<br />
(Disposizione generale)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.</p>
<p>Art. 38<br />
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall&#8217;istituzione scolastica)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche, nell&#8217;esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell&#8217;esercizio di attività didattiche o di attività programmate.</p>
<p>2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l&#8217;adempimento delle obbligazioni assunte verso l&#8217;istituto.</p>
<p>Art. 39<br />
(Concessione di beni in uso gratuito)</p>
<p>1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d&#8217;uso.</p>
<p>2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all&#8217;albo, l&#8217;elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.</p>
<p>3. La concessione in uso non può determinare, per l&#8217;istituzione scolastica, l&#8217;assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.</p>
<p>4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.</p>
<p>Art. 40<br />
(Contratti di prestazione d&#8217;opera per l&#8217;arricchimento dell&#8217;offerta formativa)</p>
<p>1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d&#8217;opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l&#8217;arricchimento dell&#8217;offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.</p>
<p>2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all&#8217;impegno professionale richiesto.</p>
<p>Art. 41<br />
(Contratti di sponsorizzazione)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.</p>
<p>2. E&#8217; accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell&#8217;infanzia e della adolescenza.</p>
<p>3. E&#8217; fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.</p>
<p>Art. 42<br />
(Contratti di fornitura di siti informatici)</p>
<p>1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell&#8217;istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso l&#8217;accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All&#8217;uopo è fornita, a cura dell&#8217;istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell&#8217;accesso alla rete.</p>
<p>2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.</p>
<p>3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.</p>
<p>Art. 43<br />
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)</p>
<p>1. E&#8217; in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.</p>
<p>2. E&#8217; sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.</p>
<p>3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.</p>
<p>4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all&#8217;articolo 41.</p>
<p>5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.</p>
<p>Art. 44<br />
(Contratti di comodato)</p>
<p>1. L&#8217;istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa.</p>
<p>2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l&#8217;impiego delle risorse dell&#8217;istituzione scolastica.</p>
<p>Art. 45<br />
(Contratti di mutuo)</p>
<p>1. L&#8217;impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all&#8217;impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell&#8217;ultimo triennio.</p>
<p>2. La durata massima dei mutui è quinquennale.</p>
<p>3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.</p>
<p>Art. 46<br />
(Manutenzione degli edifici scolastici)</p>
<p>1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall&#8217;ente locale, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l&#8217;affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente regolamento. L&#8217;istituzione scolastica fornisce all&#8217;ente locale competente la conseguente rendicontazione.</p>
<p>2. L&#8217;istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all&#8217;esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all&#8217;ente locale competente, ai fini del rimborso.</p>
<p>Art. 47<br />
(Contratti di locazione finanziaria)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione dell&#8217;acquisizione della disponibilità di beni immobili.</p>
<p>2. E&#8217; sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall&#8217;istituto scolastico o da terzi.</p>
<p>3. Quando l&#8217;istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti dal personale dell&#8217;istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all&#8217;articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima dell&#8217;esercizio del potere di riscatto.</p>
<p>Art. 48<br />
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)</p>
<p>1. La istituzione scolastica, nell&#8217;ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall&#8217;Unione europea, compatibilmente con la continuità dell&#8217;erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata.</p>
<p>2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all&#8217;esercizio delle attività bancarie e finanziarie.</p>
<p>3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all&#8217;incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell&#8217;istituzione scolastica.</p>
<p>4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.</p>
<p>5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.</p>
<p>Art. 49<br />
(Compravendita di beni immobili)</p>
<p>1. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 33, l&#8217;alienazione di beni immobili di proprietà dell&#8217;istituto è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.</p>
<p>2. L&#8217;aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.</p>
<p>3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.</p>
<p>Art. 50<br />
(Uso temporaneo e precario dell&#8217;edificio scolastico)</p>
<p>1. La utilizzazione temporanea dei locali dell&#8217;istituto forniti dall&#8217;ente locale competente può essere concessa a terzi, con l&#8217;osservanza dell&#8217;articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell&#8217;istituto stesso ai compiti educativi e formativi.</p>
<p>2. Con la attribuzione in uso, l&#8217;utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l&#8217;ente proprietario dalle spese connesse all&#8217;utilizzo.</p>
<p>3. L&#8217;edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.</p>
<p>Art. 51<br />
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)</p>
<p>1. Qualora nell&#8217;esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.</p>
<p>2. E&#8217; consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.</p>
<p>Art. 52<br />
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)</p>
<p>1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall&#8217;istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell&#8217;usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.</p>
<p>2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell&#8217;albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L&#8217;aggiudicazione è fatta al migliore offerente.</p>
<p>3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.</p>
<p>4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.</p>
<p>CAPO III<br />
ALTRE ATTIVITA&#8217; NEGOZIALI</p>
<p>Art. 53<br />
(Fondazioni)</p>
<p>1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.</p>
<p>2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.</p>
<p>3. Nell&#8217;atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l&#8217;unità di indirizzo gestionale tra l&#8217;istituzione scolastica e la fondazione.</p>
<p>Art. 54<br />
(Borse di studio)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all&#8217;articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.</p>
<p>Art. 55<br />
(Donazioni, eredità, legati)</p>
<p>1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.</p>
<p>2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell&#8217;ente locale, l&#8217;istituzione concorda con l&#8217;ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.</p>
<p>3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all&#8217;articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.</p>
<p>4. L&#8217;istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all&#8217;accettazione di legati.</p>
<p>5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all&#8217;istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.</p>
<p>6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell&#8217;istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.</p>
<p>Art. 56<br />
(Progetti integrati di istruzione e formazione)</p>
<p>1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell&#8217;accordo di rete di cui all&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono:</p>
<p>1.</p>
<p>stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;<br />
2.</p>
<p>stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;<br />
3.</p>
<p>partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l&#8217;attuazione di particolari progetti di formazione.</p>
<p>2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all&#8217;interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.</p>
<p>3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l&#8217;ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.</p>
<p>4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all&#8217;intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell&#8217;anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all&#8217;istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l&#8217;utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.</p>
<p>TITOLO V<br />
CONTROLLO DI REGOLARITA&#8217; AMMINISTRATIVA E CONTABILE</p>
<p>Art. 57<br />
(Esercizio della funzione)</p>
<p>1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall&#8217;ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata professionalità, di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato &#8211; con funzioni anche di Presidente, ed uno designato d&#8217;intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la nomina è predisposta dall&#8217;ufficio scolastico regionale, attingendo al registro dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.</p>
<p>2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L&#8217;aggregazione è operata dall&#8217;Ufficio scolastico regionale tenuto conto:</p>
<p>1.</p>
<p>della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;<br />
2.</p>
<p>della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;<br />
3.</p>
<p>della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.</p>
<p>3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l&#8217;indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>4. Il compenso, l&#8217;indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato nell&#8217;ambito territoriale dell&#8217;Ufficio scolastico regionale con il provvedimento di nomina del Collegio.</p>
<p>5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell&#8217;area funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonché i dipendenti, di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. L&#8217;elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all&#8217;amministrazione per l&#8217;attribuzione degli incarichi eccedenti.</p>
<p>Art. 58<br />
(Compiti dei revisori dei conti)</p>
<p>1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>2. Il Collegio esprime il parere di regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 3.</p>
<p>3. Il Collegio procede, con visite periodiche &#8211; anche individuali &#8211; da compiersi almeno due volte nell&#8217;anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell&#8217;ambito territoriale di competenza, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell&#8217;impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest&#8217;ultimo, nonché alle verifiche di cassa.</p>
<p>4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:</p>
<p>1.</p>
<p>riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell&#8217;esercizio;<br />
2.</p>
<p>rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d&#8217;istituto;<br />
3.</p>
<p>evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;<br />
4.</p>
<p>esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;<br />
5.</p>
<p>correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell&#8217;istituto, finalizzate all&#8217;analisi costi/benefici da parte dell&#8217;amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall&#8217;amministrazione vigilante.</p>
<p>Art. 59<br />
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)</p>
<p>1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti di cui all&#8217;articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell&#8217;ambito territoriale di competenza.</p>
<p>2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l&#8217;astensione.</p>
<p>3. Le verifiche periodiche di cui all&#8217;articolo 58, comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.</p>
<p>4. Per l&#8217;esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i documenti necessari per l&#8217;esercizio delle funzioni di controllo.</p>
<p>5. L&#8217;ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di assicurare l&#8217;omogeneità dell&#8217;esercizio della funzione del Collegio dei revisori.</p>
<p>Art. 60<br />
(Verbali)</p>
<p>1. L&#8217;attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal direttore o da un suo delegato.</p>
<p>2. Copia del verbale relativo all&#8217;esame del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata all&#8217;articolo 18, deve essere inviata all&#8217;ufficio scolastico regionale ed alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l&#8217;adozione dei provvedimenti di competenza.</p>
<p>TITOLO VI<br />
ATTIVITA&#8217; DI CONSULENZA CONTABILE</p>
<p>Art. 61<br />
(Ufficio scolastico regionale)</p>
<p>1. L&#8217;ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate dal Servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.</p>
<p>TITOLO VII<br />
DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>Art. 62<br />
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)</p>
<p>1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui all&#8217;articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.</p>
<p>Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n.49)</p>
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		<title>Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d&#8217;istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici. Decreto Interministeriale 28 maggio 1975</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestione amministrativa e contabile]]></category>
		<category><![CDATA[gestione amministrative e contabile]]></category>

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		<description><![CDATA[Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d&#8217;istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO PER IL TESORO Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l&#8217;emanazione di norme sullo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=241&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto Interministeriale 28 maggio 1975</p>
<p>Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d&#8217;istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici<br />
<span id="more-241"></span><br />
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />
di concerto con<br />
IL MINISTRO PER IL TESORO</p>
<p>Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l&#8217;emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, recante norme per l&#8217;istituzione, il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, secondarie ed artistiche;<br />
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento dell&#8217;istruzione media tecnica;<br />
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;<br />
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l&#8217;ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d&#8217;arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante;<br />
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull&#8217;amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
Visto il regolamento per l&#8217;amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
Considerata l&#8217;opportunità di emanare, in attuazione dell&#8217;articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istruzioni per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa; DECRETA<br />
CAPO I<br />
ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI</p>
<p>Art. 1 &#8211; Consiglio di circolo o d&#8217;istituto<br />
Il consiglio di circolo o d&#8217;istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all&#8217;impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico, nelle materie e con le modalità indicate nell&#8217;art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.<br />
Il consiglio di circolo o d&#8217;istituto delibera inoltre:</p>
<p>a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;<br />
b) l&#8217;eliminazione dagli inventari e l&#8217;eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;<br />
c) il limite di somma che il direttore didattico o il preside è autorizzato a spendere direttamente per l&#8217;acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;<br />
d) la misura del fondo di anticipazione al segretario del circolo o dell&#8217;istituto per le spese minute;<br />
e) la designazione dell&#8217;azienda o dell&#8217;istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;<br />
f) l&#8217;acquisto di immobili e l&#8217;accettazione dei lasciti e delle donazioni;<br />
g) gli investimenti di capitali, l&#8217;alienazione dei beni e l&#8217;assunzione di mutui ed obbligazioni.</p>
<p>Devono essere fatte salve le attribuzioni del collegio dei docenti di cui all&#8217;art. 4 del citato decreto presidenziale.<br />
Le delibere del consiglio di circolo o d&#8217;istituto sono immediatamente esecutive, eccetto i casi previsti nell&#8217;art. 53 delle presenti istruzioni.</p>
<p>Art. 2 &#8211; Presidente del consiglio di circolo o d&#8217;istituto<br />
Il consiglio di circolo o d&#8217;istituto elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, un presidente. Può essere eletto anche un vice presidente.<br />
In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vice presidente o, in mancanza di quest&#8217;ultimo, il consigliere più anziano.<br />
Il presidente:</p>
<p>a) convoca e presiede il consiglio;<br />
b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso;<br />
c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.</p>
<p>Art. 3 &#8211; Giunta esecutiva<br />
Il consiglio di circolo o d&#8217;istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva formata secondo le disposizioni di cui all&#8217;art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Della giunta fanno parte il direttore didattico o il preside, che la presiede, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa, la quale:</p>
<p>a) predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;<br />
b) prepara i lavori del consiglio e cura l&#8217;esecuzione delle delibere dello stesso;<br />
c) designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell&#8217;istituto, firma gli ordini d&#8217;incasso (reversali) e di pagamento (mandati).</p>
<p>Art. 4 &#8211; Direttore didattico &#8211; Preside<br />
Al direttore didattico o al preside spetta in materia amministrativo-contabile:</p>
<p>a) la rappresentanza del circolo o dell&#8217;istituto; la rappresentanza legale negli istituti dotati di personalità giuridica;<br />
b) di presiedere la giunta esecutiva;<br />
c) di curare l&#8217;esecuzione delle deliberazioni prese, nelle rispettive sfere di competenza, dal consiglio di circolo o d&#8217;istituto e dalla giunta esecutiva;<br />
d) di impegnare ed ordinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese deliberate dal consiglio di circolo o d&#8217;istituto;<br />
e) di firmare, unitamente ad un membro della giunta esecutiva ed al segretario del circolo didattico o dell&#8217;istituto, gli ordini d&#8217;incasso (reversali) e di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa;<br />
f) prendere in consegna i beni immobili ed i beni mobili infruttiferi in uso e di proprietà del circolo o dell&#8217;istituto;<br />
g) effettuare le spese previste alla lettera c) del 2° comma dell&#8217;art. 1.</p>
<p>In caso di assenza o d&#8217;impedimento del direttore didattico o del preside le suddette attribuzioni sono esercitate dal docente di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.</p>
<p>Art. 5 &#8211; Segretario<br />
Il segretario del circolo o dell&#8217;istituto:</p>
<p>- fa parte della giunta esecutiva e svolge in essa anche le funzioni di segretario;<br />
- cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o d&#8217;istituto e le direttive del direttore didattico o del preside, i servizi amministrativi;<br />
- è preposto ai servizi contabili di ragioneria e di economato;<br />
- firma, con il direttore didattico o il preside ed un membro della giunta esecutiva, gli ordini d&#8217;incasso (reversali) e di pagamento (mandati);<br />
- provvede alle liquidazioni e ai pagamenti.</p>
<p>Il segretario cura che siano tenuti in ordine:</p>
<p>a) i libri degli inventari di cui al Capo II;<br />
b) i registri di cui all&#8217;art. 48, quelli particolari dell&#8217;azienda agraria o speciale, delle officine e dei laboratori, nonché del convitto;<br />
c) il registro del personale di ruolo e non di ruolo;<br />
d) il libro delle assenze del personale;<br />
e) il registro relativo al fondo di anticipazione per le spese minute;<br />
f) il registro degli emolumenti al personale negli istituti dotati di personalità giuridica;<br />
g) il registro dei revisori dei conti negli stessi istituti;<br />
h) tutti i registri che la gestione amministrativa della scuola potrà richiedere:</p>
<p>Nei casi di assenza o impedimento il segretario è sostituito dall&#8217;impiegato della carriera esecutiva di qualifica più elevata e, in caso di pari qualifica, da quello più anziano per servizio di ruolo.</p>
<p>Art. 6 &#8211; Consiglio scolastico distrettuale<br />
Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e dispone in ordine all&#8217;impiego dei mezzi finanziari per le esigenze di funzionamento e dei programmi di attività previsti nell&#8217;art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.<br />
Il consiglio scolastico distrettuale ha inoltre le attribuzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del 2° comma del precedente art. 1.<br />
L&#8217;anticipazione del fondo per le spese minute è fatta al segretario del consiglio o ad uno degli impiegati di cui all&#8217;ultimo comma del presente articolo.<br />
Il consiglio designa altresì nel suo seno la persona che, unitamente al presidente, firma gli ordini d&#8217;incasso (reversali) e di pagamento (mandati).<br />
I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.</p>
<p>Art. 7 &#8211; Presidente del consiglio scolastico distrettuale<br />
Il consiglio scolastico distrettuale elegge nel proprio ambito un presidente.<br />
In caso d&#8217;impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere più anziano.<br />
Il presidente:</p>
<p>a) ha la rappresentanza del distretto;<br />
b) convoca e presiede il consiglio;<br />
c) attribuisce le funzioni di segretario del consiglio ad uno dei membri del consiglio stesso;<br />
d) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;<br />
e) firma, unitamente ad altro membro designato dal consiglio, gli ordini d&#8217;incasso (reversali) e di pagamento (mandati);<br />
f) mantiene i rapporti con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell&#8217;Amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale;<br />
g) presiede la giunta esecutiva di cui all&#8217;articolo successivo.</p>
<p>Art. 8 &#8211; Giunta esecutiva del consiglio scolastico distrettuale<br />
Il consiglio scolastico distrettuale può eleggere, nel proprio ambito, una giunta esecutiva.<br />
Essa:</p>
<p>- prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale;<br />
- fissa l&#8217;ordine del giorno;<br />
- cura l&#8217;esecuzione delle delibere del consiglio;<br />
- predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo.</p>
<p>Art. 9 &#8211; Commissario straordinario<br />
Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d&#8217;istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l&#8217;amministrazione straordinaria.<br />
Spettano a quest&#8217;ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 3, 6, 7 ed 8. Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell&#8217;istituto, gli ordini d&#8217;incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa. CAPO II<br />
PATRIMONIO ED INVENTARIO</p>
<p>Art. 10 &#8211; Beni<br />
I beni si distinguono in:</p>
<p>a) immobili;<br />
b) mobili fruttiferi (titoli e valori pubblici e privati);<br />
c) mobili infruttiferi.</p>
<p>I beni appartengono al patrimonio dello Stato e degli enti locali e sono concessi in uso ai circoli didattici, agli istituti scolastici ed ai distretti scolastici.<br />
Per i beni appartenenti allo Stato si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento d&#8217;amministrazione e contabilità generale dello Stato, le istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, nonché le disposizioni in merito emanate dal Ministero del Tesoro &#8211; Ragioneria generale dello Stato.<br />
Per i beni appartenenti agli enti locali si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.<br />
Le istituzioni dotate di personalità giuridica hanno un proprio patrimonio costituito dai beni di proprietà, per i quali si osservano le norme di cui ai successivi articoli 11, 12, 13, 14 e 15.</p>
<p>Art. 11 &#8211; Inventario<br />
I beni mobili si iscrivono nell&#8217;inventario in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l&#8217;indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, la consistenza, lo stato di conservazione, il valore e la rendita.<br />
Ogni oggetto va contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.<br />
Sono descritti in appositi distinti registri sia i libri ed il materiale bibliografico che i beni immobili.</p>
<p>Art. 12 &#8211; Valore dei beni inventariati<br />
Ad ogni oggetto inscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde al prezzo di fattura, per gli oggetti acquisitati, al prezzo di costo, per quelli prodotti nell&#8217;istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.<br />
I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori pubblici e privati si iscrivono al loro valore nominale con l&#8217;indicazione della rendita e della relativa scadenza.</p>
<p>Art. 13 &#8211; Beni esclusi dall&#8217;inventario<br />
Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l&#8217;uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente.<br />
Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi d&#8217;uso, gli annuari, i Ruoli d&#8217;anzianità, i Bollettini Ufficiali, le Riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere che, a giudizio del preside, siano ritenute di valore effimero.</p>
<p>Art. 14 &#8211; Variazioni e fatture<br />
Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare deliberata dal consiglio d&#8217;istituto è annotata nell&#8217;inventario in ordine cronologico.<br />
Sulle fatture riguardanti l&#8217;acquisto di materiali soggetti ad inventario è indicato il numero d&#8217;ordine sotto il quale i materiali stessi sono stati registrati. Ad esse è, inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto da apposita commissione tecnica formata da personale dell&#8217;istituto.</p>
<p>Art. 15 &#8211; Eliminazione dei beni dall&#8217;inventario<br />
Il materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore e reso inservibile all&#8217;uso è eliminato dall&#8217;inventario.<br />
Alle delibere adottate ai sensi degli articoli 1 e 6 va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all&#8217;ultimo comma del precedente articolo, nel caso di materiale reso inservibile all&#8217;uso, il quale è ceduto, ove possibile, a prezzo di stima.</p>
<p>Art. 16 &#8211; Custodia dei beni<br />
La custodia dei titoli e dei valori è affidata all&#8217;azienda o all&#8217;istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa per il circolo o per l&#8217;istituto e per il distretto.<br />
I beni immobili ed i beni mobili infruttiferi, invece, sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore didattico, dal preside, o dal presidente del distretto. La consegna si effettuata per il mezzo degli inventari.<br />
Quando il direttore didattico, il preside o il presidente del distretto cessa dal suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi causa ed il consegnatario subentrante, con l&#8217;intervento rispettivamente del presidente del Consiglio di circolo o d&#8217;istituto o di un funzionario del Provveditorato agli Studi.<br />
Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica è inoltre necessario l&#8217;intervento di persona appositamente designata dal direttore della competente Ragioneria provinciale dello Stato.</p>
<p>Art. 17 &#8211; Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine<br />
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore didattico o dal preside, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore didattico o dal preside e dal docente interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L&#8217;operazione dovrà risultare da apposito verbale.<br />
Qualora più docenti debbano valersi dello stesso gabinetto e delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione di esse spetta, salvo che il direttore didattico o il preside non ritenga di dover disporre altrimenti, al docente più anziano.<br />
Il docente, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha l&#8217;obbligo di fare la riconsegna al direttore didattico o al preside del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.<br />
In caso di decesso del docente, il direttore didattico o il preside fa la ricognizione del materiale alla presenza di un rappresentante degli eredi. CAPO III<br />
BILANCIO PREVENTIVO</p>
<p>Art. 18 &#8211; Mezzi finanziari<br />
I mezzi finanziari di cui i circoli didattici, gli istituti scolastici d&#8217;istruzione secondaria ed artistica ed i distretti scolastici dispongono sono costituiti:</p>
<p>a) dal contributo dello Stato;<br />
b) dal contributo di enti o di privati;<br />
c) dalle rendite derivanti dal patrimonio;<br />
d) dalle rendite derivanti da lasciti e donazioni;<br />
e) dalle tasse e contributi scolastici;<br />
f) dalle rette per i convitti;<br />
g) dagli utili derivanti dalla gestione di aziende speciali o agrarie;<br />
h) da qualsiasi altra oblazione o provento.</p>
<p>I mezzi finanziari di cui alle lettere c), e), f) e g) competono agli istituti dotati di personalità giuridica.</p>
<p>Art. 19 &#8211; Esercizio finanziario<br />
L&#8217;esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l&#8217;anno solare, anche per quanto concerne gli incassi ed i pagamenti.</p>
<p>Art. 20 &#8211; Bilancio di previsione<br />
Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l&#8217;esercizio finanziario a cui si riferisce il bilancio stesso.<br />
E&#8217; vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.</p>
<p>Art. 21 &#8211; Adempimenti<br />
Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli articoli 3 ed 8 predispone il bilancio di previsione relativo all&#8217;anno successivo e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, ai rispettivi consigli.<br />
Entro il 15 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della giunta e a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Provveditore agli Studi per l&#8217;approvazione non oltre il 30 novembre.<br />
Per gli istituti dotati di personalità giuridica il bilancio deliberato dal consiglio è corredato anche dalla relazione dei revisori dei conti.</p>
<p>Art. 22 &#8211; Situazione finanziaria<br />
Al bilancio preventivo deve essere unito un prospetto da cui risulti la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell&#8217;esercizio finanziario in corso, fermo restando l&#8217;obbligo, da parte del direttore didattico, del preside o del presidente del distretto d&#8217;inviare al Provveditore entro il 15 gennaio la situazione finanziaria che effettivamente si è determinata al 31 dicembre precedente.</p>
<p>Art. 23 &#8211; Esercizio provvisorio<br />
Qualora il bilancio non sia approvato dal Provveditore prima dell&#8217;inizio dell&#8217;anno finanziario, il circolo didattico, l&#8217;istituto o il distretto sono autorizzati ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell&#8217;esercizio precedente.<br />
Tali limiti, per gli istituti dotati di personalità giuridica, non si applicano per il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi.</p>
<p>Art. 24 &#8211; Struttura di bilancio<br />
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:</p>
<p>a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);<br />
b) entrate e spese in c/capitale (o d&#8217;investimento);<br />
c) entrate e spese per partite di giro.</p>
<p>Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.</p>
<p>Art. 25 &#8211; Entrate e spese correnti<br />
Le entrate correnti comprendono:</p>
<p>a) le rendite patrimoniali;<br />
b) i finanziamenti dello Stato;<br />
c) i contributi di altri enti o privati;<br />
d) le altre entrate;<br />
e) le entrate dell&#8217;azienda speciale o agraria;<br />
f) le entrate del convitto.</p>
<p>Le spese correnti comprendono:</p>
<p>A) gli oneri e spese patrimoniali;<br />
B) gli stipendi ed assegni al personale e relativi oneri riflessi;<br />
C) le spese di funzionamento amministrativo e didattico;<br />
D) le spese dell&#8217;azienda speciale o agraria;<br />
E) le spese del convitto.</p>
<p>Le lettere a), e) ed f) delle entrate e le lettere A), B), D) ed E) delle spese si riferiscono al bilancio degli istituti dotati di personalità giuridica.</p>
<p>Art. 26 &#8211; Entrate e spese in conto capitale<br />
Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese d&#8217;investimento.<br />
Le spese in conto capitale comprendono le spese per l&#8217;acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonché per l&#8217;impianto di biblioteche e i sussidi audiovisivi.</p>
<p>Art. 27 &#8211; Partite di giro<br />
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per il circolo didattico, l&#8217;istituto e il distretto.</p>
<p>Art. 28 &#8211; Azienda agraria o speciale<br />
Nel bilancio degli istituti dotati di personalità giuridica aventi un&#8217;azienda agraria o speciale sono iscritte in apposito capitolo delle entrate correnti le somme complessive che le stesse aziende prevedono di riscuotere per il loro funzionamento.<br />
Fra le spese correnti sarà previsto il corrispondente capitolo relativo alla gestione dell&#8217;azienda agraria o speciale. Le entrate e le spese debbono risultare in pareggio.<br />
Le entrate e le spese si riferiscono all&#8217;anno solare e dovranno formare oggetto di separata gestione da quella degli istituti, con la conseguente effettuazione di distinte registrazioni contabili.<br />
A giustificazione delle poste iscritte in bilancio l&#8217;istituto compila e allega al bilancio preventivo un prospetto dimostrativo con l&#8217;indicazione analitica delle voci che compongono le varie entrate e spese, nonché una relazione sul programma che si intende svolgere nel corso dell&#8217;esercizio.</p>
<p>Art. 29 &#8211; Convitto annesso<br />
Nel bilancio degli istituti aventi personalità giuridica, con convitto annesso, sono iscritte in apposito capitolo delle entrate correnti le somme che si prevedono di riscuotere (retta alunni, rimborso vitto, contributo dello Stato o di Enti, ecc.) per il funzionamento del convitto stesso.<br />
Fra le spese correnti sarà previsto il corrispondente capitolo relativo alla gestione del convitto. Le entrate e le spese debbono risultare in pareggio.<br />
Le entrate e le spese si riferiscono all&#8217;anno solare e dovranno formare oggetto di separata gestione da quella degli istituti, con la conseguente effettuazione di distinte registrazioni contabili.<br />
Al bilancio di previsione deve essere allegata una dimostrazione analitica delle varie entrate e spese relative al funzionamento del convitto.</p>
<p>Art. 30 &#8211; Fondo di riserva<br />
Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell&#8217;esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare mediante storni gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.</p>
<p>Art. 31 &#8211; Variazioni di bilancio<br />
Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento del fondo di riserva o dall&#8217;avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove e maggiori entrate accertate.<br />
Agli istituti aventi personalità giuridica non è consentito lo storno di eventuali economie verificatesi nei capitoli di spesa per il personale.<br />
Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio preventivo, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Provveditore agli Studi entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.<br />
Le delibere relative a variazioni dei capitoli riguardanti spese fisse e obbligatorie non sono soggette all&#8217;approvazione del Provveditore agli Studi.</p>
<p>Art. 32 &#8211; Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio<br />
Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento.<br />
Per gli istituti dotati di personalità giuridica le modifiche del trattamento retributivo dei singoli dipendenti non sono esecutive con l&#8217;approvazione del bilancio preventivo, ma soltanto dopo che esse abbiano formato oggetto di particolari provvedimenti degli organi competenti.<br />
I componenti del consiglio di circolo, d&#8217;istituto e del consiglio scolastico distrettuale, nonché delle rispettive giunte esecutive rispondono personalmente per le spese eccedenti gli stanziamenti.</p>
<p>Art. 33 &#8211; Residui<br />
Le entrate accertate ma non riscosse durante l&#8217;esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.<br />
La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.<br />
Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizio finanziari.<br />
Le nuove partite non incluse nei residui accertati vanno imputate ai relativi capitoli della competenza.</p>
<p>Art. 34 &#8211; Acquisti<br />
Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio di circolo o d&#8217;istituto ovvero del consiglio scolastico distrettuale dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso IVA) e i capitoli d&#8217;imputazione della spesa.<br />
Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:</p>
<p>a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;<br />
b) la relazione del direttore didattico o del preside ovvero del presidente del consiglio scolastico distrettuale con l&#8217;indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni e delle attrezzature già esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di docenti particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.</p>
<p>E&#8217; escluso l&#8217;obbligo dell&#8217;acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di merci a prezzo convenzionale con il Provveditorato generale dello Stato o di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.<br />
Non sono soggette alle predette procedure le spese che il direttore didattico o il preside effettua per i fini di cui alla lettera c) del secondo comma dell&#8217;art. 1. CAPO IV<br />
SERVIZIO DI CASSA</p>
<p>Art. 35 &#8211; Azienda o istituto cassiere<br />
Il servizio di cassa deve essere espletato da una sola azienda o istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un&#8217;apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti del circolo, dell&#8217;istituto o del distretto delle condizioni più favorevoli.<br />
Non sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti separati.</p>
<p>Art. 36 &#8211; Ordini d&#8217;incasso<br />
Tutte le entrate sono versate direttamente all&#8217;azienda o all&#8217;istituto di credito mediante ordini d&#8217;incasso (reversali) numerati progressivamente.<br />
L&#8217;istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dal circolo didattico o dall&#8217;istituto ovvero dal distretto scolastico.</p>
<p>Art. 37 &#8211; Versamenti degli alunni<br />
La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali.<br />
Le somme versate sul conto corrente postale, sul quale non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l&#8217;azienda o istituto cassiere.</p>
<p>Art. 38 &#8211; Ordini di pagamento<br />
Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.</p>
<p>Art. 39 &#8211; Indicazioni sulle reversali e sui mandati<br />
Le reversali ed i mandati debbono indicare:</p>
<p>a) l&#8217;esercizio al quale si riferiscono;<br />
b) il numero d&#8217;ordine progressivo;<br />
c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;<br />
d) il nome e cognome del debitore o del creditore;<br />
e) la causale dell&#8217;incasso o del pagamento;<br />
f) la somma da incassare o da pagare;<br />
g) la data di emissione;<br />
h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.</p>
<p>Art. 40 &#8211; Emissione delle reversali e dei mandati<br />
Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.<br />
L&#8217;emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico.<br />
Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell&#8217;annullamento.<br />
Le firme apposte nell&#8217;originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l&#8217;istituto cassiere.<br />
Le reversali e i mandati vanno trasmessi all&#8217;azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.</p>
<p>Art. 41 &#8211; Mandati estinti ed estratto conto<br />
L&#8217;istituto cassiere rimetterà mensilmente al circolo didattico o all&#8217;istituto scolastico ovvero al distretto scolastico, i mandati estinti e almeno trimestralmente un estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.</p>
<p>Art. 42 &#8211; Reversali e mandati inestinti<br />
Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell&#8217;esercizio sono restituiti all&#8217;istituzione che li ha emessi.<br />
Essa li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell&#8217;esercizio finanziario successivo.</p>
<p>Art. 43 &#8211; Vincoli per le reversali ed i mandati<br />
Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.</p>
<p>Art. 44 &#8211; Pagamenti del personale<br />
Negli istituti dotati di personalità giuridica al pagamento degli emolumenti da corrispondere a qualsiasi titoli al personale si provvede con mandati corredati di note nominative nelle quali, a fianco del cognome e della qualifica di ciascun percipiente, debbono essere specificate le somme dovute, le ritenute che le gravano e la somma netta da pagare. Tali note nominative dovranno essere firmate per quietanza dagli aventi diritto.<br />
Nei casi di contabilità meccanizzata è consentita una diversa procedura di trasmissione all&#8217;istituto o azienda cassiera degli elementi indicati nel comma precedente.<br />
I mandati di pagamento debbono essere emessi per l&#8217;importo lordo. Contemporaneamente vanno emesse reversali per l&#8217;incasso delle ritenute da imputarsi alle entrate per partite di giro.<br />
I mandati e le reversali sono presentati contemporaneamente all&#8217;istituto cassiere, il quale addebiterà all&#8217;istituto l&#8217;importo lordo delle retribuzioni, l&#8217;accrediterà dell&#8217;ammontare delle ritenute e pagherà al personale la differenza, cioè l&#8217;importo degli emolumenti netti.</p>
<p>Art. 45 &#8211; Versamento delle ritenute<br />
Il versamento delle ritenute va effettuato tassativamente alle scadenze stabilite mediante l&#8217;emissione di mandati da imputarsi ai corrispondenti capitoli inscritti in bilancio tra le spese per partite di giro.</p>
<p>Art. 46 &#8211; Spese minute<br />
Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al segretario dal consiglio di circolo o d&#8217;istituto, o dal consiglio di distretto.<br />
L&#8217;anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull&#8217;apposito capitolo inscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.<br />
Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il segretario presenterà alla giunta esecutiva le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all&#8217;ultimo giorno dell&#8217;esercizio, nel qual giorno il segretario dovrà versare all&#8217;istituto cassiere l&#8217;intero ammontare dell&#8217;anticipazione ricevuta imputando il versamento nell&#8217;apposito capitolo inscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.<br />
Con le medesime procedure specificate nei commi precedenti, per il distretto scolastico alle minute spese provvede l&#8217;incaricato di cui al secondo comma del precedente art. 6.</p>
<p>Art. 47 &#8211; Responsabilità<br />
Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l&#8217;ufficio di segreteria delle singole istituzioni.<br />
La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l&#8217;amministrazione. CAPO V<br />
REGISTRI CONTABILI</p>
<p>Art. 48 &#8211; Registri contabili<br />
I registri contabili obbligatori sono:</p>
<p>a) il giornale di cassa;<br />
b) il registro partitario delle entrate;<br />
c) il registro partitario delle spese.</p>
<p>Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali &#8211; distintamente per competenze e residui &#8211; nel giorno in cui sono emessi.<br />
Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o d&#8217;impegno e quelle d&#8217;incasso o di pagamento.</p>
<p>Art. 49 &#8211; Correzione dei registri contabili<br />
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del segretario.</p>
<p>Art. 50 &#8211; Movimenti di magazzino<br />
Tutti i movimenti di magazzino debbono essere regolarmente rilevati con appositi sistemi contabili che trovano il loro riscontro nei movimenti dei singoli reparti di officina o laboratorio e nella contabilità delle istituzioni. CAPO VI<br />
CONTO CONSUNTIVO</p>
<p>Art. 51 &#8211; Conto consuntivo<br />
Il conto consuntivo comprende il conto finanziario e quello del patrimonio.<br />
Ad esso sono allegati:</p>
<p>a) l&#8217;elenco dei residui attivi e passivi dell&#8217;esercizio e quello degli esercizi precedenti, con l&#8217;indicazione del capitolo d&#8217;imputazione, del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;<br />
b) il riepilogo del conto di cassa che dimostri: il fondo esistente all&#8217;inizio dell&#8217;esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in c/competenza quanto in c/residui; il fondo rimasto alla chiusura dell&#8217;esercizio.</p>
<p>Gli istituti dotati di personalità giuridica allegheranno altresì:</p>
<p>a) il rendiconto dell&#8217;eventuale azienda speciale o agricola;<br />
b) il rendiconto dell&#8217;eventuale convitto annesso.</p>
<p>Art. 52 &#8211; Adempimenti<br />
Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta esecutiva di cui agli artt. 3 e 8 predispone il conto consuntivo dell&#8217;esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, ai rispettivi consigli.<br />
Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della giunta e a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Provveditorato agli Studi per l&#8217;approvazione non oltre il 31 marzo.<br />
Per gli istituti dotati di personalità giuridica il conto consuntivo è corredato anche dalla relazione dei revisori dei conti. CAPO VII<br />
VIGILANZA DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI</p>
<p>Art. 53 &#8211; Provveditore agli Studi<br />
Per tutti i circoli didattici, gli istituti scolastici ed i distretti scolastici il Provveditore agli Studi:</p>
<p>- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;<br />
- autorizza l&#8217;affidamento del servizio di cassa di cui all&#8217;articolo 35;<br />
- autorizza il componente della commissione, di cui ai commi terzo e quarto dell&#8217;art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ad effettuare verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici ed i distretti scolastici;<br />
- promuove il procedimento amministrativo volto ad ottenere l&#8217;autorizzazione governativa per l&#8217;acquisto di immobili e l&#8217;accettazione dei lasciti e delle donazioni e gli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni nelle materie di cui alle lettere a), b), e g) del secondo comma dell&#8217;art. 1.</p>
<p>Le delibere sulle materie di cui alla predette lettere a), b) e g) se adottate dai consigli di istituti dotati di personalità giuridica, sono soggette alla sola approvazione del Provveditore agli Studi.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/241/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=241&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Atti degli Organi Collegiali a disposizione dei membri</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesso ai documenti]]></category>
		<category><![CDATA[organi collegiali]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità atti amministrativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nota 21 maggio 1980 Prot. n. 1404 Oggetto: Al Provveditore agli studi di Novara. Atti degli organi collegiali della scuola In risposta alla nota su indicata si comunica che gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=236&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nota 21 maggio 1980</p>
<p>Prot. n. 1404</p>
<p>Oggetto: Al Provveditore agli studi di Novara. Atti degli organi collegiali della scuola<br />
<span id="more-236"></span><br />
In risposta alla nota su indicata si comunica che gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della scuola.</p>
<p>Il rilascio di copie degli atti predetti a privati, deve essere eventualmente effettuato con l&#8217;osservanza della normativa contenuta nella C.M. 20 luglio 1977, n. 193, prot. n. 61624/939 di questo Ministero.</p>
<p>Circolare Ministeriale 20 luglio 1977, n. 193</p>
<p>Prot. n. 61624/939</p>
<p>Oggetto: Rilascio di copie di documenti da parte degli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione</p>
<p>Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Gabinetto &#8211; numero 92500/8.2 del 30 giugno 1977, relativa all&#8217;oggetto:</p>
<p>&#8220;Da parte di alcune Amministrazioni sono state rappresentate perplessità in ordine alle tariffe da applicare per il rilascio di copie di atti e documenti, nonché alle modalità e procedure da seguire per la riscossione dei relativi proventi. Al fine di assicurare uniformità all&#8217;azione amministrativa in tale settore, si rammenta che il rilascio di copie di atti e documenti a chi sia legittimato di farne richiesta è stato disciplinato in un primo momento dall&#8217;art. 29 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686; tale disposizione prevedeva, infatti, che i costi inerenti il servizio di copia &#8211; da soddisfare mediante l&#8217;applicazione sulla domanda di marche da bollo &#8211; dovevano essere determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Successivamente la cennata disciplina &#8211; come può evincersi dall&#8217;art. 27 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi modificata dalla Legge 11 maggio 1971 n. 390 &#8211; è stata superata da tale ultima normativa che, invero, ha provveduto a ridisciplinare organicamente le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e l&#8217;autenticazione di firme.</p>
<p>In particolare si rileva che l&#8217;art. 13 della su indicata Legge n. 390/1971 &#8211; nel recepire il principio che le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti devono essere adeguate ai costi del servizio &#8211; prescrive che esse sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro per il tesoro, aggiungendo che con decreto del Presidente della Repubblica vengono indicate le modalità da seguire per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei relativi proventi.</p>
<p>Nella considerazione che ai cennati adempimenti hanno provveduto, rispettivamente, il D.P.C.M. 24 giugno 1976 per quanto attiene alla determinazione delle tariffe, nonché il D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095, relativamente alle modalità di riscossione dei proventi, si attira l&#8217;attenzione sulla esigenza che le richiamate disposizioni trovino uniforme e puntuale applicazione in tutti i settori dell&#8217;Amministrazione centrale e periferica.</p>
<p>Nel confidare che, in tal senso, verranno impartite adeguate istruzioni, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo&#8221;.</p>
<p>Si precisa, con l&#8217;occasione, che il D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095 e il D.P.C.M. 24 giugno 1976 sono stati pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali n. 75 del 23 marzo 1973 e n. 258 del 28 settembre 1976.</p>
<p>Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti, dagli uffici o scuole interessate, alla direzione generale, ispettorato o servizio da cui sono amministrati.</p>
<p>I Provveditori agli studi il Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine di tale provincia, sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai direttori didattici e ai presidi degli istituti e scuole secondarie delle rispettive circoscrizioni.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/236/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=236&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Inesegibilità imposta di bollo per accesso e copie di documenti amministrativi</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesso ai documenti]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di bollo]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità atti]]></category>

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		<description><![CDATA[Circolare Ministeriale 16 marzo 1994, n. 94 Oggetto: Pagamento dell&#8217;imposta di bollo sull&#8217;istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90 Con C.M. 25 maggio 1993, n. 163 (prot. n. 94) sono state emanate disposizioni per l&#8217;esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Sull&#8217;argomento è intervenuta la Presidenza [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=233&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circolare Ministeriale 16 marzo 1994, n. 94</p>
<p>Oggetto: Pagamento dell&#8217;imposta di bollo sull&#8217;istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90<br />
<span id="more-233"></span><br />
Con C.M. 25 maggio 1993, n. 163 (prot. n. 94) sono state emanate disposizioni per l&#8217;esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p>
<p>Sull&#8217;argomento è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, impartendo nuove direttive con nota del 28 febbraio 1994 n. UCA 27720/1749 che qui di seguito si trascrive per opportuna conoscenza e norma:</p>
<p>&#8220;Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si chiede se sia dovuta l&#8217;imposta di bollo sull&#8217;istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento della stessa.<br />
Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle Legge n. 241/1990 e Legge n. 142/1990 escludano che sia dovuta l&#8217;imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l&#8217;assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell&#8217;art. 6 della tariffa.<br />
A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso l&#8217;esame dell&#8217;art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in combinato disposto con l&#8217;art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.<br />
Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo; equipara l&#8217;estrazione di copia all&#8217;esame nell&#8217;individuazione delle modalità attraverso le quali si estrinseca l&#8217;accesso (e, come ovvio, l&#8217;esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra condurre all&#8217;univoca conclusione che l&#8217;imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la copia sia spedita &#8211; su richiesta dell&#8217;interessato &#8211; in forma autentica&#8221;.</p>
<p>Gli uffici in indirizzo sono pregati di uniformarsi alla sopra riportata direttiva.</p>
<p>I provveditori agli studi dirameranno le predette disposizioni alle dipendenti scuole.</p>
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		<title>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Legge 7 agosto 1990, n. 241</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/nuove-norme-in-materia-di-procedimento-amministrativo-e-di-diritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi-legge-7-agosto-1990-n-241/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesso ai documenti]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità atti amministrativi]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Capo I &#8211; Principi Art. 1 1. L&#8217;attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=230&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>
<p>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.<br />
<span id="more-230"></span></p>
<p>Capo I &#8211; Principi</p>
<p>Art. 1</p>
<p>1. L&#8217;attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.</p>
<p>2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell&#8217;istruttoria.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d&#8217;ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.</p>
<p>2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall&#8217;inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.</p>
<p>3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.</p>
<p>4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti</p>
<p>Art. 3</p>
<p>1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l&#8217;organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma</p>
<p>2. 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell&#8217;amministrazione, in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e pe quelli a contenuto generale.</p>
<p>3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell&#8217;amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest&#8217;ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l&#8217;atto cui essa si richiama.</p>
<p>4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l&#8217;autorità cui è possibile ricorrere.</p>
<p>Capo II &#8211; Responsabile del procedimento</p>
<p>Art. 4</p>
<p>1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l&#8217;unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell&#8217;adozione del provvedimento finale.</p>
<p>2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (*)</p>
<p>Art. 5</p>
<p>1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all&#8217;unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell&#8217;adozione del provvedimento finale.</p>
<p>2. Fino a quando non sia effettuata l&#8217;assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell&#8217;articolo</p>
<p>3. L&#8217;unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all&#8217;articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>1. Il responsabile del procedimento:</p>
<p>a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l&#8217;emanazione di provvedimento;</p>
<p>b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all&#8217;uopo necessari, e adotta ogni misura per l&#8217;adeguato e sollecito svolgimento dell&#8217;istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;</p>
<p>c) propone l&#8217;indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all&#8217;articolo 14;</p>
<p>d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;</p>
<p>e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all&#8217;organo competente per l&#8217;adozione.</p>
<p>Capo III &#8211; Partecipazione al procedimento amministrativo</p>
<p>Art. 7</p>
<p>1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l&#8217;avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall&#8217;articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l&#8217;amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell&#8217;inizio del procedimento.</p>
<p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell&#8217;amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.</p>
<p>Art. 8</p>
<p>1. L&#8217;amministrazione provvede a dare notizia dell&#8217;avvio del procedimento mediante comunicazione personale.</p>
<p>2. Nella comunicazione debbono essere indicati:</p>
<p>a) l&#8217;amministrazione competente;</p>
<p>b) l&#8217;oggetto del procedimento promosso;</p>
<p>c) l&#8217;ufficio e la persona responsabile del procedimento;</p>
<p>d) l&#8217;ufficio in cui si può prendere visione degli atti.</p>
<p>3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l&#8217;amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall&#8217;amministrazione medesima.</p>
<p>4. L&#8217;omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.</p>
<p>Art. 9</p>
<p>1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.</p>
<p>Art. 10</p>
<p>1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell&#8217;articolo 9 hanno diritto:</p>
<p>a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 24;</p>
<p>b) di presentare memorie scritte e documenti, che l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di valutare ove siano pertinenti all&#8217;oggetto del procedimento.</p>
<p>Art. 11</p>
<p>1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell&#8217;articolo 10, l&#8217;amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.</p>
<p>2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.</p>
<p>3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.</p>
<p>4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l&#8217;amministrazione recede unilateralmente dall&#8217;accordo, salvo l&#8217;obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.</p>
<p>5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>Art. 12</p>
<p>1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l&#8217;attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.</p>
<p>2. L&#8217;effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.</p>
<p>Art. 13</p>
<p>1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.</p>
<p>2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.</p>
<p>Capo IV &#8211; Semplificazione dell&#8217;azione amministrativa</p>
<p>Art. 14</p>
<p>1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l&#8217;amministrazione procedente indíce di regola una conferenza di servizi.</p>
<p>2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l&#8217;amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.</p>
<p>3. Si considera acquisito l&#8217;assenso dell&#8217;amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all&#8217;amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.</p>
<p>4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.</p>
<p>Art. 15</p>
<p>1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall&#8217;articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.</p>
<p>2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall&#8217;articolo 11, commi 2, 3 e 5.</p>
<p>Art. 16</p>
<p>1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.</p>
<p>2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l&#8217;organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell&#8217;amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall&#8217;acquisizione del parere.</p>
<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.</p>
<p>4. Nel caso in cui l&#8217;organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l&#8217;impossibilità, dovuta alla natura dell&#8217;affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest&#8217;ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell&#8217;organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.</p>
<p>5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.</p>
<p>6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l&#8217;adozione dei pareri loro richiesti.</p>
<p>Art. 17</p>
<p>1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l&#8217;adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell&#8217;amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell&#8217;amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.</p>
<p>3. Nel caso in cui l&#8217;ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all&#8217;amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell&#8217;articolo 16.</p>
<p>Art. 18</p>
<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l&#8217;applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all&#8217;articolo 27.</p>
<p>2. Qualora l&#8217;interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d&#8217;ufficio all&#8217;acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.</p>
<p>3. Parimenti sono accertati d&#8217;ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.</p>
<p>Art. 19</p>
<p>1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l&#8217;esercizio di un&#8217;attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell&#8217;attività stessa da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione competente. In tali casi spetta all&#8217;amministrazione competente verificare d&#8217;ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con, provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l&#8217;interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall&#8217;amministrazione stessa.</p>
<p>2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all&#8217;attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.</p>
<p>3. Ai fini dell&#8217;adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all&#8217;adozione dell&#8217;atto.</p>
<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell&#8217;atto di assenso dell&#8217;amministrazione dipenda esclusivamente dall&#8217;accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l&#8217;esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell&#8217;atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.</p>
<p>5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo</p>
<p>Art. 20</p>
<p>1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un&#8217;attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all&#8217;interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l&#8217;amministrazione competente può annullare l&#8217;atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l&#8217;interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall&#8217;amministrazione stessa.</p>
<p>2. Ai fini dell&#8217;adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all&#8217;adozione dell&#8217;atto.</p>
<p>3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo</p>
<p>Art. 21</p>
<p>1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l&#8217;interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell&#8217;attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall&#8217;articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p>
<p>2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell&#8217;attività in carenza dell&#8217;atto di assenso dell&#8217;amministrazione o i difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.</p>
<p>Capo V &#8211; Accesso ai documenti amministrativi</p>
<p>Art. 22</p>
<p>1. Al fine di assicurare la trasparenza dell&#8217;attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.</p>
<p>2. E&#8217; considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell&#8217;attività amministrativa.</p>
<p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l&#8217;applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all&#8217;articolo 27.</p>
<p>Art. 23</p>
<p>1. Il diritto di accesso di cui all&#8217;articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.</p>
<p>Art. 24</p>
<p>1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall&#8217;ordinamento.</p>
<p>2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:</p>
<p>a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;</p>
<p>b) la politica monetaria e valutaria;</p>
<p>c) l&#8217;ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;</p>
<p>d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.</p>
<p>3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l&#8217;accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.</p>
<p>4. Le singole amministrazioni hanno l&#8217;obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all&#8217;accesso per le esigenze di cui al comma 2.</p>
<p>5. Restano ferme le disposizioni previste dall&#8217;articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall&#8217;articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi.</p>
<p>6. I soggetti indicati nell&#8217;articolo 23 hanno facoltà di differire l&#8217;accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell&#8217;azione amministrativa.Non è comunque ammesso l&#8217;accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.</p>
<p>Art. 25</p>
<p>1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L&#8217;esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.</p>
<p>2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all&#8217;amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.</p>
<p>3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell&#8217;accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall&#8217;articolo 24 e debbono essere motivati.</p>
<p>4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.</p>
<p>5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di faccesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.</p>
<p>6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l&#8217;esibizione dei documenti richiesti.</p>
<p>Art. 26</p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l&#8217;interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l&#8217;applicazione di esse.</p>
<p>2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all&#8217;articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.</p>
<p>3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s&#8217;intende realizzata.</p>
<p>Art. 27</p>
<p>1. E&#8217; istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi.</p>
<p>2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.</p>
<p>3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.</p>
<p>4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
<p>5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell&#8217;attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell&#8217;attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all&#8217;articolo 22.</p>
<p>6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.</p>
<p>7. In caso di prolungato inadempimento all&#8217;obbligo di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 28</p>
<p>[omissis]</p>
<p>Capo VI &#8211; Disposizioni finali</p>
<p>Art. 29</p>
<p>1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno lejpgerato in materia.</p>
<p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.</p>
<p>Art. 30</p>
<p>1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.</p>
<p>2. E&#8217; fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà prevista dall&#8217;articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell&#8217;interessato.</p>
<p>Art. 31</p>
<p>1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all&#8217;articolo 24.</p>
<p>Legge 7 agosto 1990, n. 241</p>
<p>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p>
<p>Capo I &#8211; Principi</p>
<p>Art. 1</p>
<p>1. L&#8217;attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.</p>
<p>2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell&#8217;istruttoria.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d&#8217;ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.</p>
<p>2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall&#8217;inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.</p>
<p>3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.</p>
<p>4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti</p>
<p>Art. 3</p>
<p>1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l&#8217;organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma</p>
<p>2. 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell&#8217;amministrazione, in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e pe quelli a contenuto generale.</p>
<p>3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell&#8217;amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest&#8217;ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l&#8217;atto cui essa si richiama.</p>
<p>4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l&#8217;autorità cui è possibile ricorrere.</p>
<p>Capo II &#8211; Responsabile del procedimento</p>
<p>Art. 4</p>
<p>1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l&#8217;unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell&#8217;adozione del provvedimento finale.</p>
<p>2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (*)</p>
<p>Art. 5</p>
<p>1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all&#8217;unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell&#8217;adozione del provvedimento finale.</p>
<p>2. Fino a quando non sia effettuata l&#8217;assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell&#8217;articolo</p>
<p>3. L&#8217;unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all&#8217;articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>1. Il responsabile del procedimento:</p>
<p>a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l&#8217;emanazione di provvedimento;</p>
<p>b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all&#8217;uopo necessari, e adotta ogni misura per l&#8217;adeguato e sollecito svolgimento dell&#8217;istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;</p>
<p>c) propone l&#8217;indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all&#8217;articolo 14;</p>
<p>d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;</p>
<p>e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all&#8217;organo competente per l&#8217;adozione.</p>
<p>Capo III &#8211; Partecipazione al procedimento amministrativo</p>
<p>Art. 7</p>
<p>1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l&#8217;avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall&#8217;articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l&#8217;amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell&#8217;inizio del procedimento.</p>
<p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell&#8217;amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.</p>
<p>Art. 8</p>
<p>1. L&#8217;amministrazione provvede a dare notizia dell&#8217;avvio del procedimento mediante comunicazione personale.</p>
<p>2. Nella comunicazione debbono essere indicati:</p>
<p>a) l&#8217;amministrazione competente;</p>
<p>b) l&#8217;oggetto del procedimento promosso;</p>
<p>c) l&#8217;ufficio e la persona responsabile del procedimento;</p>
<p>d) l&#8217;ufficio in cui si può prendere visione degli atti.</p>
<p>3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l&#8217;amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall&#8217;amministrazione medesima.</p>
<p>4. L&#8217;omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.</p>
<p>Art. 9</p>
<p>1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.</p>
<p>Art. 10</p>
<p>1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell&#8217;articolo 9 hanno diritto:</p>
<p>a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 24;</p>
<p>b) di presentare memorie scritte e documenti, che l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di valutare ove siano pertinenti all&#8217;oggetto del procedimento.</p>
<p>Art. 11</p>
<p>1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell&#8217;articolo 10, l&#8217;amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.</p>
<p>2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.</p>
<p>3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.</p>
<p>4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l&#8217;amministrazione recede unilateralmente dall&#8217;accordo, salvo l&#8217;obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.</p>
<p>5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>Art. 12</p>
<p>1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l&#8217;attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.</p>
<p>2. L&#8217;effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.</p>
<p>Art. 13</p>
<p>1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.</p>
<p>2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.</p>
<p>Capo IV &#8211; Semplificazione dell&#8217;azione amministrativa</p>
<p>Art. 14</p>
<p>1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l&#8217;amministrazione procedente indíce di regola una conferenza di servizi.</p>
<p>2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l&#8217;amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.</p>
<p>3. Si considera acquisito l&#8217;assenso dell&#8217;amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all&#8217;amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.</p>
<p>4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.</p>
<p>Art. 15</p>
<p>1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall&#8217;articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.</p>
<p>2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall&#8217;articolo 11, commi 2, 3 e 5.</p>
<p>Art. 16</p>
<p>1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.</p>
<p>2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l&#8217;organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell&#8217;amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall&#8217;acquisizione del parere.</p>
<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.</p>
<p>4. Nel caso in cui l&#8217;organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l&#8217;impossibilità, dovuta alla natura dell&#8217;affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest&#8217;ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell&#8217;organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.</p>
<p>5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.</p>
<p>6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l&#8217;adozione dei pareri loro richiesti.</p>
<p>Art. 17</p>
<p>1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l&#8217;adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell&#8217;amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell&#8217;amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.</p>
<p>3. Nel caso in cui l&#8217;ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all&#8217;amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell&#8217;articolo 16.</p>
<p>Art. 18</p>
<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l&#8217;applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all&#8217;articolo 27.</p>
<p>2. Qualora l&#8217;interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d&#8217;ufficio all&#8217;acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.</p>
<p>3. Parimenti sono accertati d&#8217;ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.</p>
<p>Art. 19</p>
<p>1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l&#8217;esercizio di un&#8217;attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell&#8217;attività stessa da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione competente. In tali casi spetta all&#8217;amministrazione competente verificare d&#8217;ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con, provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l&#8217;interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall&#8217;amministrazione stessa.</p>
<p>2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all&#8217;attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.</p>
<p>3. Ai fini dell&#8217;adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all&#8217;adozione dell&#8217;atto.</p>
<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell&#8217;atto di assenso dell&#8217;amministrazione dipenda esclusivamente dall&#8217;accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l&#8217;esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell&#8217;atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.</p>
<p>5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo</p>
<p>Art. 20</p>
<p>1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un&#8217;attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all&#8217;interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l&#8217;amministrazione competente può annullare l&#8217;atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l&#8217;interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall&#8217;amministrazione stessa.</p>
<p>2. Ai fini dell&#8217;adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all&#8217;adozione dell&#8217;atto.</p>
<p>3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo</p>
<p>Art. 21</p>
<p>1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l&#8217;interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell&#8217;attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall&#8217;articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p>
<p>2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell&#8217;attività in carenza dell&#8217;atto di assenso dell&#8217;amministrazione o i difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.</p>
<p>Capo V &#8211; Accesso ai documenti amministrativi</p>
<p>Art. 22</p>
<p>1. Al fine di assicurare la trasparenza dell&#8217;attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.</p>
<p>2. E&#8217; considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell&#8217;attività amministrativa.</p>
<p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l&#8217;applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all&#8217;articolo 27.</p>
<p>Art. 23</p>
<p>1. Il diritto di accesso di cui all&#8217;articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.</p>
<p>Art. 24</p>
<p>1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall&#8217;ordinamento.</p>
<p>2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:</p>
<p>a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;</p>
<p>b) la politica monetaria e valutaria;</p>
<p>c) l&#8217;ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;</p>
<p>d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.</p>
<p>3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l&#8217;accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.</p>
<p>4. Le singole amministrazioni hanno l&#8217;obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all&#8217;accesso per le esigenze di cui al comma 2.</p>
<p>5. Restano ferme le disposizioni previste dall&#8217;articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall&#8217;articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi.</p>
<p>6. I soggetti indicati nell&#8217;articolo 23 hanno facoltà di differire l&#8217;accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell&#8217;azione amministrativa.Non è comunque ammesso l&#8217;accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.</p>
<p>Art. 25</p>
<p>1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L&#8217;esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.</p>
<p>2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all&#8217;amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.</p>
<p>3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell&#8217;accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall&#8217;articolo 24 e debbono essere motivati.</p>
<p>4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.</p>
<p>5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di faccesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.</p>
<p>6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l&#8217;esibizione dei documenti richiesti.</p>
<p>Art. 26</p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l&#8217;interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l&#8217;applicazione di esse.</p>
<p>2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all&#8217;articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.</p>
<p>3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s&#8217;intende realizzata.</p>
<p>Art. 27</p>
<p>1. E&#8217; istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi.</p>
<p>2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.</p>
<p>3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.</p>
<p>4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
<p>5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell&#8217;attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell&#8217;attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all&#8217;articolo 22.</p>
<p>6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.</p>
<p>7. In caso di prolungato inadempimento all&#8217;obbligo di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 28</p>
<p>[omissis]</p>
<p>Capo VI &#8211; Disposizioni finali</p>
<p>Art. 29</p>
<p>1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno lejpgerato in materia.</p>
<p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.</p>
<p>Art. 30</p>
<p>1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.</p>
<p>2. E&#8217; fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà prevista dall&#8217;articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell&#8217;interessato.</p>
<p>Art. 31</p>
<p>1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all&#8217;articolo 24.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/230/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=230&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>Proposta di Legge Aprea</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatonogelmini</dc:creator>
				<category><![CDATA[proposte di legge]]></category>
		<category><![CDATA[aprea]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal sito www.comitatoscuolapubblica.wordpress.com Testo originale maggio 2008 Nuovo testo 30 giugno 2009 La nuova proposta Aprea:un attacco bipartisan? Commento alla nuova bozza Aprea di Pino Patroncini (FLC-CGIL) Commento Nuova bozza Aprea a cura dei Cobas della scuola di Massa Carrara comparazione fra vecchia e nuova bozza della proposta Aprea<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=364&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Dal sito www.comitatoscuolapubblica.wordpress.com</h5>
<h5><a href="http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2009/08/pdl_953_aprea.pdf">Testo originale maggio 2008</a></h5>
<h5><a href="http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2009/08/proposta_aprea_30_giugno_2009.pdf">Nuovo testo 30 giugno 2009</a></h5>
<h5><a href="http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2009/08/la-nuova-proposta-aprea_un-attacco-bipartisan.pdf">La nuova proposta Aprea:un attacco bipartisan?</a></h5>
<h5><a href="http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2009/08/nuova_aprea1_pino.pdf">Commento alla nuova bozza Aprea di Pino Patroncini (FLC-CGIL)</a></h5>
<h5><a href="http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2009/08/cfr_aprea_cobas.pdf">Commento Nuova bozza Aprea a cura dei Cobas della scuola di Massa Carrara</a></h5>
<h5><a href="http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2008/08/comparazione_pdl953_14-07-09.pdf">comparazione fra vecchia e nuova bozza della proposta Aprea</a></h5>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/364/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=364&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Dichiarazione dei diritti del bambino</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/dichiarazione-dei-diritti-del-bambino/</link>
		<comments>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/dichiarazione-dei-diritti-del-bambino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dichiarazione diritti]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione diritti bambini]]></category>

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		<description><![CDATA[Dichiarazione dei diritti del bambino Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 Novembre 1959 Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell&#8217;uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=210&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dichiarazione dei diritti del bambino</p>
<p>Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 Novembre 1959<br />
<span id="more-210"></span>Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell&#8217;uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;</p>
<p>Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione alcuna, specialmente di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale e sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;</p>
<p>Considerato che il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;</p>
<p>Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella Dichiarazione del 1924 sui diritti del bambino ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell&#8217;infanzia;</p>
<p>Considerato che l&#8217;umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa;</p>
<p>L&#8217;ASSEMBLEA GENERALE</p>
<p>proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Bambino affinché esso abbia un&#8217;infanzia felice e possa godere, nell&#8217;interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:</p>
<p>Il bambino deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i bambini senza eccezione alcuna, e senza distinzione o discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l&#8217;origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al bambino stesso o alla sua famiglia.</p>
<p>Il bambino deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nella adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del bambino.</p>
<p>Il bambino ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e a una sua nazionalità.</p>
<p>Il bambino deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e la protezione sociale adeguata, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il bambino ha diritto ad una alimentazione, a un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguati.</p>
<p>Il bambino che si trova in situazioni di minorazione fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l&#8217;educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o per la sua condizione.</p>
<p>Il bambino, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in un&#8217;atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei bambini senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.</p>
<p>Il bambino ha diritto a un&#8217;educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un&#8217;educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un bambino utile alla società. Il superiore interesse del bambino deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione, del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui genitori. Il bambino deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e ad attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.</p>
<p>In tutte le circostanze il bambino deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.</p>
<p>Il bambino deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il bambino non deve essere inserito nell&#8217;attività produttiva prima di aver raggiunto un&#8217;età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere una occupazione o un impiego che nuociano alla salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.</p>
<p>Il bambino deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e a ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Schema di capitolato d&#8217;oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione</title>
		<link>http://lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/2009/10/30/schema-di-capitolato-doneri-tra-istituzioni-scolastiche-e-agenzie-di-viaggi-integrazione/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[viaggi e istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi di istruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Dipartimento per i Servizi nel Territorio Direzione Generale per l&#8217;Organizzazione dei Servizi nel Territorio &#8211; Ufficio III Nota 15 luglio 2002 Oggetto: Visite guidate e viaggi di istruzione. Schema di capitolato d&#8217;oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione Come è noto, con nota n.645 dell&#8217;11 aprile 2002, indirizzata a codesti Uffici, questa Direzione [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=173&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dipartimento per i Servizi nel Territorio Direzione Generale per l&#8217;Organizzazione dei Servizi nel Territorio &#8211; Ufficio III</p>
<p>Nota 15 luglio 2002</p>
<p>Oggetto: Visite guidate e viaggi di istruzione. Schema di capitolato d&#8217;oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione<br />
<span id="more-173"></span><br />
Come è noto, con nota n.645 dell&#8217;11 aprile 2002, indirizzata a codesti Uffici, questa Direzione Generale ha trasmesso uno schema di capitolato d&#8217;oneri da utilizzare per la disciplina del rapporto contrattuale tra scuole ed agenzie di viaggi nella materia di cui trattasi.</p>
<p>A seguito di richiesta della Fiavet, associazione di categoria nel settore, che ha rappresentato gli inconvenienti operativi sorti tra le parti interessate circa gli acconti versati dalle istituzioni scolastiche ed il pagamento dei biglietti aerei, ferroviari e marittimi da parte delle agenzie, il gruppo di lavoro, costituito il 5 marzo 2002 in materia, ha ritenuto opportuno integrare l&#8217;art. 13 dello schema di capitolato d&#8217;oneri con l&#8217;aggiunta del periodo seguente: &#8221; Nel caso in cui il viaggio d&#8217;istruzione preveda l&#8217;uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo tra le parti, sarà versato dall&#8217;IS all&#8217;atto della presentazione della relativa fattura da parte dell&#8217;ADV&#8221;.</p>
<p>Nell&#8217;allegare lo schema di capitolato d&#8217;oneri con l&#8217;aggiunta suddetta all&#8217;art.13, si pregano codeste Direzioni Regionali di rendere note alle scuole del territorio di competenza l&#8217;integrazione apportata, nonché le indicazioni operative che seguono in relazione alla scelta del contraente con cui instaurare il rapporto contrattuale.</p>
<p>Con riferimento all&#8217;organizzazione ed alle responsabilità connesse alle visite guidate e viaggi d&#8217;istruzione, programmati dalla scuola per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi, particolare attenzione va posta nella scelta dell&#8217;agenzia di viaggi, che deve essere in possesso di autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività di categoria, rilasciata dalla Regione di competenza, ai sensi dell&#8217;art. 9 della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983, concernente il turismo e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell&#8217;offerta turistica, onde verificarne documentalmente l&#8217;affidabilità.</p>
<p>Nel ribadire, come già indicato nello schema di capitolato d&#8217;oneri, che le richieste per i viaggi d&#8217;istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare d&#8217;appalto, è importante che agli atti della scuola sia acquisita la documentazione relativa al prospetto delle offerte di almeno tre agenzie di viaggi interpellate, ai fini della scelta del contraente, secondo quanto previsto dal Regolamento Interministeriale n. 44/01 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo &#8211; contabile delle istituzioni scolastiche.</p>
<p>IL DIRETTORE GENERALE<br />
-Silvana Riccio-</p>
<p>SCHEMA DI CAPITOLATO D&#8217;ONERI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI</p>
<p>1. L&#8217;Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna e rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 dei 14/10/1992 e n.623 dei 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell&#8217;Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all&#8217;art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell&#8217;ADV;</p>
<p>2. la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell&#8217;effettuazione dei viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non imputabili ali&#8217; ADV (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l&#8217;art. 11 D.L.vo dei 17/3/1995 n.111 di cui all&#8217;appendice dei presente capitolato, nota 1);</p>
<p>3. in calce ad ogni preventivo I&#8217;ADV fornirà, su richiesta dell&#8217;IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione dei viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori ;</p>
<p>4. l&#8217;affidamento dell&#8217;organizzazione dei viaggio, da parte dell&#8217;IS, dovrà avvenire con uno lettera d&#8217;impegno dell&#8217;IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l&#8217;ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dei D.L.vo dei 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all&#8217;appendice dei presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell&#8217;1 febbraio 2001 concernente le &#8220;Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche&#8221;. Detto contratto dovrà essere firmato sia dall&#8217;ADV che dall&#8217;IS nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula dei contratto consente all&#8217;IS di poter accedere al &#8220;Fondo nazionale di garanzia&#8221;, per i casi di cui all&#8217;art.1 e secondo le procedure di cui all&#8217;art. 5, dei Regolamento n.349 del 23 luglio 1999 , recante norme per la gestione ed il funzionamento dei Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al riguardo, all&#8217;appendice dei presente capitolato, nota n. 3) ;</p>
<p>5. in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:</p>
<p>a) l&#8217;IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione dei costo dei viaggio, comunicherà all&#8217;ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l&#8217;eventuale presenza di assistenti educatori culturali;</p>
<p>b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia;</p>
<p>6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall&#8217;IS, il costo sarà ricalcolato ed indicato all&#8217;IS medesima;</p>
<p>7. lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell&#8217;ADV, dopo l&#8217;affidamento dell&#8217;organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l&#8217;entità dei gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L&#8217;ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare;</p>
<p>8. in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest&#8217;ultimo/i se richiesto/i);</p>
<p>9. i viaggi d&#8217;istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione dell&#8217;entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita all&#8217;IS dall&#8217;ADV (anche in copia) all&#8217;atto della conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio;</p>
<p>10. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti dei gruppo, inerenti all&#8217;itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 dei 14/10/1992.<br />
L&#8217;IS può riservarsi di far verificare, alla partenza dei viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l&#8217;idoneità dei mezzi utilizzati;</p>
<p>11. l&#8217;IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all&#8217;IS, quest&#8217;ultima e I&#8217;ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l&#8217;entità con i relativi fornitori. L&#8217;ammontare dell&#8217;eventuale spesa sarà addebitata all&#8217;IS con specifica fattura emessa dall&#8217;ADV;</p>
<p>12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti paganti;</p>
<p>13. sarà versato, al momento che l&#8217;ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari al 25%. II soldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni dei rientro dal viaggio. Nel caso in cui il viaggio di istruzione prevedo l&#8217;uso di mezzi aerei e% ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle porti, sarà versato dall&#8217;Is allatto dello presentazione dello relativa fatturo do porte dell’ADV</p>
<p>14. l&#8217;ADV rilascerà all&#8217;IS, prima della partenze, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell&#8217;IS, l&#8217;entità dei gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L&#8217;IS, nella persone dei responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l&#8217;esatto numero dei partecipanti, nonché l&#8217;utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritto sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dei personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all&#8217;IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L&#8217;IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare I&#8217;ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.</p>
<p>Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento a/decreto legislativa del 17-3-95 n.111, relativo oli&#8217; &#8216;Attuazione dello direttivo n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti &#8220;tutto compreso&#8221;</p>
<p>Le richieste di preventivo peri viaggi di istruzione non rientrano nello normativo di legge previsto perle gore d’appalto.</p>
<p>APPENDICE</p>
<p>Nota 1-Art. 11, D.L. vo del 17 marzo 1995, n.111- Revisione de/prezzo</p>
<p>1. La revisione dei prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione dei costo dei trasporto, dei carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, dei tasso di cambio applicato.</p>
<p>2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% dei prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l&#8217;aumento dei prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l&#8217;acquirente può recedere dei contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.</p>
<p>4. II prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.</p>
<p>Nota 2 &#8211; Art, 7 D.L. vo del 17marzo 1995, n.111 &#8211; Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici II contratto contiene i seguenti elementi;</p>
<p>a. destinazione, durata, data d&#8217;inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata dei medesimo con relative date di inizio e fine,</p>
<p>b. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;</p>
<p>c. prezzo dei pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;</p>
<p>d. importo, comunque non superiore al venticinque per cento dei prezzo, da versarsi all&#8217;atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento dei saldo, il suddetto importo è versato e titolo di coparra ma gli effetti di cui all&#8217;art. 1385 dei codice civile non si producono allorchè il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;</p>
<p>e. estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;</p>
<p>f. presupposti e modalità di intervento dei fondo di garanzia di cui all&#8217;art.21;</p>
<p>g. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e dei ritorno, tipo di posto assegnato;</p>
<p>h. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l&#8217;ubicazione, la categoria turistica, il livello, l&#8217;eventuale idoneità all&#8217;accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;</p>
<p>i. itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;</p>
<p>I. termine entro cui il consumatore deve essere informato dell&#8217;annullamento dei viaggio per la mancata adesione dei numero minimo dei partecipanti previsto;</p>
<p>m. accordi specifici sulle modalità dei viaggio espressamente convenuti tra l&#8217;organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;</p>
<p>n. eventuali spese poste a carico dei consumatore per (a cessione dei contratto ad un terzo;</p>
<p>o. termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l&#8217;inadempimento o l&#8217;inesatta esecuzione dei contratto;</p>
<p>p. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione olle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all&#8217;ort.12.</p>
<p>Nota 3 &#8211; artt.1 e 5, Decreto de/Ministero de//&#8217;Industria del Commercio e dell&#8217;Artigianato del 23 luglio 1999, n. 349<br />
(relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico)</p>
<p>Art. 1 &#8211; Competenze e ambito di applicazione</p>
<p>1. AI Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall&#8217;articolo 21 del decreto legislativo n.111/1995, di seguito denominato Fondo.</p>
<p>2. Compito del Fondo è quello di</p>
<p>a. assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell&#8217;organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l&#8217;osservanza degli obblighi contrattuali assunti;</p>
<p>b. organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all&#8217;estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a ;</p>
<p>c. assicurare la fornitura di un&#8217;immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all&#8217;organizzatore.</p>
<p>3. II Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall&#8217;organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.</p>
<p>&#8230; omissis &#8230;</p>
<p>Art. 5 &#8211; Domanda per l&#8217;intervento del Fondo fuori dei casi d&#8217;urgenza</p>
<p>1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.</p>
<p>2. La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:</p>
<p>a. contratto di viaggio in originale;</p>
<p>b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all&#8217;agenzio di viaggio;</p>
<p>c. ogni elemento atto e comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/173/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=173&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>Visite guidate e viaggi d&#8217;istruzione o connessi ad attività sportive. Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[viaggi e istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi di istruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 Oggetto: Visite guidate e viaggi d&#8217;istruzione o connessi ad attività sportive Introduzione Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante l&#8217;oggetto, sono apportate modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell&#8217;esperienza acquisita nel decorso anno scolastico e delle richieste di chiarimenti da più parti pervenute. Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=171&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291</p>
<p>Oggetto: Visite guidate e viaggi d&#8217;istruzione o connessi ad attività sportive<br />
<span id="more-171"></span><br />
Introduzione</p>
<p>Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante l&#8217;oggetto, sono apportate modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell&#8217;esperienza acquisita nel decorso anno scolastico e delle richieste di chiarimenti da più parti pervenute.</p>
<p>Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle in precedenza diramate.</p>
<p>1. Premessa</p>
<p>1.1 &#8211; Com&#8217;é noto, sono state a tutt&#8217;oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina.</p>
<p>Alla luce dell&#8217;esperienza derivante dall&#8217;applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla C.M. 20 ottobre 1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti.</p>
<p>1.2 &#8211; Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.</p>
<p>Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.</p>
<p>Non é necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.</p>
<p>2. Finalità</p>
<p>2.1 &#8211; La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento é dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.</p>
<p>Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi -obiettivi consistenti, per l&#8217;appunto, nell&#8217;arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano- é necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.</p>
<p>Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.</p>
<p>Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.</p>
<p>Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.</p>
<p>A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando cosÏ un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario europeo.</p>
<p>Il contatto sempre più immediato dell&#8217;uomo con l&#8217;ambiente consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.</p>
<p>3. Tipologia dei viaggi</p>
<p>3.1 &#8211; I viaggi d&#8217;istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono cosÏ sintetizzare.</p>
<p>a) Viaggi di integrazione culturale</p>
<p>Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l&#8217;esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove é ubicata la scuola.</p>
<p>Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.</p>
<p>Per i viaggi effettuati all&#8217;estero, l&#8217;esigenza Ë rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;</p>
<p>b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo</p>
<p>Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d&#8217;arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all&#8217;estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.</p>
<p>In questa tipologia di viaggi rientrano, oltre quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche, sempre nell&#8217;ambito dell&#8217;istruzione tecnica, professionale e artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche &#8230;) anche le visite presso le realtà aziendali;</p>
<p>c) Visite guidate</p>
<p>Si effettuano, nell&#8217;arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d&#8217;interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.</p>
<p>Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.</p>
<p>Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d&#8217;arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati. Tale beneficio, esteso ai gruppi di studenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute, Ë fruibile dietro presentazione di una certificazione rilasciata dal capo d&#8217;istituto attestante la qualifica di docente o di alunno e, ove occorra, di un documento di riconoscimento. Gli organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all&#8217;ingresso gratuito nei musei, applicativa della legge 27 giugno 1985, n. 332.</p>
<p>Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l&#8217;attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l&#8217;istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno;</p>
<p>d) Viaggi connessi ad attività sportiva</p>
<p>Non va sottovalutata l&#8217;intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa Ë di rilevante importanza anche sotto il profilo dell&#8217;educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come &#8220;sport alternativi&#8221;, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.</p>
<p>Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l&#8217;acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E&#8217; pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.</p>
<p>4. Destinatari</p>
<p>4.1 &#8211; Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.</p>
<p>Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all&#8217;estero, di un documento valido per l&#8217;espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.</p>
<p>Resta confermata l&#8217;esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai collegi dei docenti nell&#8217;ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno deliberare l&#8217;effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all&#8217;età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.</p>
<p>4.2 &#8211; E&#8217; opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.</p>
<p>4.3 &#8211; La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell&#8217;istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.</p>
<p>4.4 &#8211; Per gli alunni minorenni Ë tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.</p>
<p>L&#8217;autorizzazione non Ë richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.</p>
<p>4.5 &#8211; Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se Ë auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.</p>
<p>5. Destinazione</p>
<p>5.1 &#8211; I viaggi di istruzione per gli alunni d&#8217;istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all&#8217;estero. Valgono, per gli alunni della scuola dell&#8217;obbligo, le limitazioni segnatamente indicate al punto sub 5.4.</p>
<p>In via generale, Ë consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.</p>
<p>In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l&#8217;estero, deve essere sempre preceduta da un&#8217;attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.</p>
<p>Essa pertanto può essere realizzata solo quando l&#8217;istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d&#8217;istruzione.</p>
<p>In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell&#8217;organizzazione delle &#8220;settimane bianche&#8221; ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.</p>
<p>In proposito giova segnalare l&#8217;opportunità, proprio per venire incontro agli alunni meno abbienti, che venga preventivamente accertata la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a prezzi ridotti, gli indumenti e le attrezzature adatti per il periodo necessario. Nella circostanza, gli organizzatori e la stessa scuola terranno opportunamente presenti le iniziative eventualmente intraprese su scala provinciale dai provveditori agli studi.</p>
<p>5.2 &#8211; Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si Ë già detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine.</p>
<p>E&#8217; inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d&#8217;arte nelle quali, specie in taluni periodi dell&#8217;anno, più accentuato Ë il flusso dei turisti stranieri e italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi d&#8217;istruzione in argomento.</p>
<p>E&#8217; consigliabile che il personale della scuola incaricato dell&#8217;organizzazione dei viaggi o delle visite guidate informi il sindaco e l&#8217;Ente provinciale turismo delle località interessate, in vista dell&#8217;apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più proficua l&#8217;iniziativa.</p>
<p>5.3 &#8211; Viaggi all&#8217;estero. Si suggerisce che le scelte delle scuole vengano indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero confinanti con l&#8217;Italia.</p>
<p>E&#8217; opportuno che la scuola, tramite l&#8217;ufficio scolastico provinciale, informi il competente ufficio diplomatico italiano (Ambasciata o Consolato).</p>
<p>Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio d&#8217;Europa, il Parlamento europeo, l&#8217;ONU, l&#8217;UNESCO &#8230; Ë opportuno prendere preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per l&#8217;accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti.</p>
<p>Le scuole associate all&#8217;UNESCO, infine, potranno giovarsi della consulenza e della mediazione della commissione nazionale dell&#8217;UNESCO (Roma &#8211; Piazza Firenze, 57).</p>
<p>5.4 &#8211; Per gli alunni della scuola dell&#8217;obbligo, si fa presente quanto segue:</p>
<p>- riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell&#8217;ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l&#8217;ambito territoriale può essere allargato all&#8217;intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l&#8217;opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno &#8220;sconfinamento&#8221; in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.</p>
<p>In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per l&#8217;appunto, confinante;</p>
<p>- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull&#8217;intero territorio nazionale. Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.</p>
<p>Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell&#8217;adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate all&#8217;UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo.</p>
<p>6. Organi competenti</p>
<p>6.1 &#8211; I viaggi d&#8217;istruzione sono rimessi all&#8217;autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell&#8217;art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l&#8217;attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974), dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell&#8217;art. 3 del D.P.R. n. 417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l&#8217;atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.</p>
<p>6.2 &#8211; Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi debbono prefiggersi.</p>
<p>Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell&#8217;art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti.</p>
<p>Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il consiglio d&#8217;istituto o di circolo, l&#8217;ufficio scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in forza del suddetto potere di vigilanza.</p>
<p>6.3 &#8211; Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell&#8217;organo superiore, i direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati dai singoli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa.</p>
<p>Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della pratica attuazione della iniziativa.</p>
<p>Si richiama l&#8217;attenzione sul fatto che per le visite guidate non Ë necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo di istituto o i direttore didattico, nel dare notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell&#8217;iniziativa attuata.</p>
<p>Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque essere sempre consultati per un preventivo, approfondito esame della documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario superare, eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i viaggi in parola (cfr. punto sub 7.1).</p>
<p>6.4 &#8211; Viaggi all&#8217;estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione dell&#8217;ufficio scolastico provinciale, ove trattisi di viaggi organizzati in qualunque Paese europeo o affacciantesi nel bacino del Mediterraneo.</p>
<p>Come per i viaggi all&#8217;interno, Ë necessario che detto ufficio riceva tutti gli atti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l&#8217;effettuazione del viaggio.</p>
<p>Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3. In mancanza di un provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve intendersi regolarmente autorizzato (l&#8217;elevazione del termine da 10 a 30 giorni Ë qui giustificato dalla necessità di provvedere a dare efficacia all&#8217;iniziativa mediante un formale provvedimento autorizzatorio).</p>
<p>Eventuali progetti di viaggio in Paesi extraeuropei, corredati del parere degli uffici scolastici provinciali e degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero (Direzione generale o Ispettorato competenti) che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30 giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben documentate motivazioni didattiche.</p>
<p>In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.</p>
<p>6.5 &#8211; Si rammenta che l&#8217;art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 assegna al consiglio scolastico distrettuale il compito di formulare, un anno per l&#8217;altro, un programma annuale di attività comprendente, tra l&#8217;altro, anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le quali si fanno, per l&#8217;appunto, rientrare i viaggi d&#8217;istruzione e le visite guidate, nonché il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni.</p>
<p>L&#8217;esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle iniziative, ma può fornire utile occasione per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni interessate, al fine di realizzare una organicità delle iniziative stesse, con l&#8217;eventuale risultato anche di promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più consistenti sia sul piano della contribuzione e della spesa, sia sul piano della disponibilità dei servizi.</p>
<p>Un esemplare del programma, oltre che all&#8217;ufficio scolastico provinciale, dovrà essere pertanto inviato anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi nel senso sopra indicato.</p>
<p>I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno sull&#8217;attività svolta e sui risultati conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell&#8217;art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.</p>
<p>7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione</p>
<p>7.1 &#8211; Considerata l&#8217;opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.</p>
<p>Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell&#8217;ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.</p>
<p>Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche (cfr. al riguardo il punto 3.1 lettera b).</p>
<p>7.2 &#8211; E&#8217; fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell&#8217;ultimo mese delle lezioni, durante il quale l&#8217;attività didattica Ë, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.</p>
<p>Entro tale termine dovranno concludersi eventuali concorsi culturali, indetti da enti o associazioni, che comportino spostamenti in sedi diverse per l&#8217;esecuzione o la premiazione. Di tale norma dovranno tenere conto gli organizzatori nella predisposizione dei relativi bandi di concorso.</p>
<p>Al divieto di effettuare viaggi nell&#8217;ultimo mese di lezione si può derogare solo per l&#8217;effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l&#8217;educazione ambientale, considerato che tali attività all&#8217;aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.</p>
<p>7.3 &#8211; Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l&#8217;opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell&#8217;intero arco dell&#8217;anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell&#8217;ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell&#8217;iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattisi di luogo di culto- nonché delle opere d&#8217;arte ivi custodite.</p>
<p>7.4 &#8211; E&#8217; opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).</p>
<p>7.5 &#8211; Sempre per ragioni di sicurezza, Ë fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall&#8217;altro alla constatazione che l&#8217;itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.</p>
<p>Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate nei successivi punti 9.1 e 9.2.</p>
<p>8. Docenti accompagnatori</p>
<p>8.1 &#8211; E&#8217; opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.</p>
<p>Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l&#8217;eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all&#8217;iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.</p>
<p>Per i viaggi all&#8217;estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un&#8217;ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.</p>
<p>L&#8217;incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.</p>
<p>Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l&#8217;obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l&#8217;assunzione delle responsabilità di cui all&#8217;art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all&#8217;art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.</p>
<p>Una vigilanza cosÏ qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell&#8217;incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell&#8217;irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.</p>
<p>8.2 &#8211; Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell&#8217;apporto didattico, non si può d&#8217;altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.</p>
<p>Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l&#8217;eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell&#8217;istituzione scolastica lo consenta.</p>
<p>Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette &#8220;a disposizione&#8221;).</p>
<p>Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.</p>
<p>8.3 &#8211; Ai fini del conferimento dell&#8217;incarico, il direttore didattico o il preside, nell&#8217;ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.</p>
<p>8.4 &#8211; Deve essere assicurato, di norma, l&#8217;avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.</p>
<p>Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.</p>
<p>8.5 &#8211; I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall&#8217;agenzia o ditta di trasporto.</p>
<p>La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all&#8217;ufficio scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell&#8217;organizzazione delle iniziative future.</p>
<p>8.6 &#8211; Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, Ë necessario:</p>
<p>a) che le famiglie ne siano informate;</p>
<p>b) che la persona esercente la potestà familiare o l&#8217;alunno maggiorenne rilascino un dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell&#8217;agenzia di viaggio;</p>
<p>c) che il contratto con l&#8217;agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l&#8217;assunzione dell&#8217;onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere).</p>
<p>8.7 &#8211; Posto che l&#8217;incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente -il viaggio di istruzione, infatti, rappresentando un momento dell&#8217;attività didattica, va inserito nella progettazione educativa propria dei docenti- non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d&#8217;istruzione dei capi di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dianzi enunciate. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, Ë fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia all&#8217;interno che all&#8217;estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione di indirizzo, come quelli segnatamente menzionati alla lett. b) del punto 3.1 ed al punto 7.1).</p>
<p>9. Scelta del mezzo di trasporto dell&#8217;agenzia, della ditta di trasporti</p>
<p>9.1 &#8211; Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza.</p>
<p>In proposito, Ë auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman.</p>
<p>Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne consente l&#8217;effettuazione anche nelle ore notturne, in deroga al divieto generale previsto al punto 7.5.</p>
<p>Si precisa che i viaggi a lunga percorrenza, rientranti nella deroga, sono quelli che si protraggono per l&#8217;intera notte e si concludono, in base agli orari ferroviari ufficiali, in ore propizie a consentire l&#8217;agevole espletamento, da parte degli accompagnatori di tutti gli adempimenti connessi con la sistemazione in albergo della comitiva.</p>
<p>Sembra il caso di evidenziare, a sostegno della prevista possibilità di effettuare nelle ore notturne viaggi di cosÏ lunga durata, che gli adempimenti sopracitati, cui sono tenuti gli accompagnatori all&#8217;arrivo, potrebbero invece incontrare difficoltà ed inconvenienti, ove lo stesso viaggio si concludesse a tarda sera se effettuato nelle ore diurne.</p>
<p>Sulla opportunità e convenienza di utilizzare il treno, si richiama il protocollo d&#8217;intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l&#8217;ente Ferrovie dello Stato, trasmesse a tutti gli uffici scolastici provinciali con circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990.</p>
<p>Giova far presente che il concetto di &#8220;convenienza&#8221; sottintende anche e soprattutto un significato economico, nel senso che deve essere precluso, compatibilmente con la disponibilità dei convogli, il ricorso a costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto, dovuti a titolo di supplemento per i treni rapidi. Tali costi, infatti, sarebbero ingiustificati proprio per effetto del pernottamento in treno.</p>
<p>9.2 &#8211; Per i viaggi all&#8217;estero, i cui percorsi, data l&#8217;eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si esclude l&#8217;utilizzazione dell&#8217;aereo e, in qualche caso, anche della nave.</p>
<p>Essendo stato qui segnalato che le navi che collegano l&#8217;Italia con alcuni Paesi del Mediterraneo viaggiano in orario notturno, per rendere più confortevole il tragitto, anche i viaggi programmati per i suddetti Paesi rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1, al pari dei viaggi a lunga percorrenza effettuati in treno.</p>
<p>Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti notturno (ipotesi che si pone, per lo più, per i viaggi in aereo), i docenti accompagnatori saranno chiamati ad una più attenta vigilanza anche in arrivo. Resta fermo che l&#8217;autorizzazione all&#8217;uso dell&#8217;aereo o la opportunità di far ricorso alla nave devono essere oggetto di una scrupolosa valutazione in sede di programmazione dei viaggi, al fine di potere in tempo utile stabilire che i maggiori costi per il biglietto dell&#8217;aereo o della nave, nonché i tempi necessari per coprire il percorso, non compromettano l&#8217;organizzazione di altre iniziative verso località più vicine e meritevoli di altrettanto interesse.</p>
<p>9.3 &#8211; Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, Ë in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, Ë consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e d&#8217;istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all&#8217;assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.).</p>
<p>9.4 &#8211; Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell&#8217;istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l&#8217;esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione.</p>
<p>9.5 &#8211; Nella scelta dell&#8217;agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell&#8217;iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l&#8217;Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l&#8217;assoluta affidabilità e serietà dell&#8217;agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.</p>
<p>Si precisa, in proposito, che ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l&#8217;organizzazione delle attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all&#8217;alloggio, alle assicurazioni richieste nella presente circolare.</p>
<p>9.6 &#8211; Nella scelta dell&#8217;agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all&#8217;art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l&#8217;altro, l&#8217;acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.</p>
<p>Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.</p>
<p>9.7 &#8211; All&#8217;agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto ( da inviare all&#8217;ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l&#8217;agenzia stessa garantisca;</p>
<p>a) di essere in possesso dell&#8217;autorizzazione regionale all&#8217;esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all&#8217;iscrizione, nell&#8217;apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;</p>
<p>b) di rendersi responsabile in toto dell&#8217;osservanza delle norme di legge nell&#8217;organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;</p>
<p>c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.8.</p>
<p>9.8 &#8211; Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi previsti, all&#8217;ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente punto 9.7:</p>
<p>a) fotocopia della carta di circolazione dell&#8217;automezzo da cui poter desumere il proprietario, l&#8217;effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);</p>
<p>b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;</p>
<p>c) fotocopia dell&#8217;autorizzazione, da esibire all&#8217;accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall&#8217;ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;</p>
<p>d) fotocopia della patente &#8220;D&#8221; e del certificato di abilitazione professionale &#8220;KD&#8221; del o dei conducenti;</p>
<p>e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato Ë dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;</p>
<p>f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo Ë coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;</p>
<p>g) dichiarazione che il mezzo Ë regolarmente fornito di cronotachigrafo, che Ë lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;</p>
<p>h) fotocopia dell&#8217;attestazione dell&#8217;avvenuto controllo dell&#8217;efficienza del cronotachigrafo da parte di un&#8217;officina autorizzata;</p>
<p>i) attestazione dell&#8217;impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all&#8217;arrivo);</p>
<p>l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L&#8217;efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.</p>
<p>9.9 &#8211; In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all&#8217;ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.</p>
<p>Sull&#8217;argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell&#8217;ambito della propria competenza.</p>
<p>9.10 &#8211; Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l&#8217;agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:</p>
<p>a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l&#8217;automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sino presenti due autisti. L&#8217;alternarsi alla guida dei due autisti consente l&#8217;osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;</p>
<p>b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l&#8217;autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;</p>
<p>c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l&#8217;alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo Ë, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l&#8217;alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.</p>
<p>9.11 &#8211; Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all&#8217;estero, l&#8217;obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte, il contratto proposto dall&#8217;agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.</p>
<p>10. Assicurazione contro gli infortuni</p>
<p>10.1 &#8211; Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.</p>
<p>Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che Ë comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.</p>
<p>Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche.</p>
<p>In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori, cosÏ come evidenziato al punto 8.1, IV capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.</p>
<p>10.2 &#8211; In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue:</p>
<p>a) docenti ed alunni, ove l&#8217;abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi all&#8217;attività di educazione fisica, secondo l&#8217;intesa con questo Ministero. Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l&#8217;area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all&#8217;estero, nonché l&#8217;area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell&#8217;art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 anch&#8217;esse svolte sia in territorio nazionale che all&#8217;estero;</p>
<p>b) nell&#8217;ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. E&#8217; consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo accertamento;</p>
<p>c) per i viaggi all&#8217;estero, qualora non si ricorra all&#8217;intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione che preveda un massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori;</p>
<p>d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, di cui al punto 3.1 lettera b), resta valida l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendo d&#8217;ufficio anche agli alunni ed agli insegnanti.</p>
<p>11. Altri aspetti finanziari</p>
<p>11.1 &#8211; Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.</p>
<p>11.2 &#8211; Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell&#8217;istituto.</p>
<p>11.3 &#8211; I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all&#8217;estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.</p>
<p>In quest&#8217;ambito Ë consentito l&#8217;accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio.</p>
<p>Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione.</p>
<p>12. Cenni riepilogativi sulla documentazione</p>
<p>12.1 &#8211; Al fine di evitare contrattempi che ritardano il rilascio delle autorizzazioni dell&#8217;ufficio scolastico provinciale (punti 6.2 e 7.1 e punto 6.3) o del Ministero (punto 6.4), ovvero, ostacolando il tempestivo esercizio del potere di vigilanza dell&#8217;ufficio scolastico provinciale (punto 6.2), potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale Ë parte integrante.</p>
<p>Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la delibera del consiglio senza la relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell&#8217;art. 61 della legge n. 312/80 in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.</p>
<p>Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell&#8217;organo superiore, Ë la seguente:</p>
<p>a) l&#8217;elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;</p>
<p>b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattisi di alunni minorenni;</p>
<p>c) l&#8217;elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l&#8217;assunzione dell&#8217;obbligo della vigilanza;</p>
<p>d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l&#8217;indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;</p>
<p>e) il programma analitico del viaggio;</p>
<p>f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell&#8217;iniziativa;</p>
<p>g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell&#8217;automezzo utilizzato (cfr. punti 9.7, 9.8, 9.9);</p>
<p>h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6);</p>
<p>i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni (cfr. punto 10).</p>
<p>Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del consiglio di circolo o di istituto, la quale dovrà, inoltre, contenere:</p>
<p>l) la precisazione che Ë stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;</p>
<p>m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l&#8217;estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di identità validi per l&#8217;espatrio.</p>
<p>12.2 &#8211; Circa gli atti che la scuola Ë tenuta a trasmettere agli organi superiori unitamente alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2, 9.6, 9.7, 9.8, 10.</p>
<p>13. Disposizioni finali</p>
<p>13.1 -La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata tutte le circolari emanate, che sono conseguentemente da considerarsi abrogate.</p>
<p>13.2 -Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria diffusione alla presente alle istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lacassettadegliattrezzi.wordpress.com/171/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=171&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>Zainetti pesanti: circolari, note, pareri</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitatoscuolabertacchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[educazione alla salute]]></category>
		<category><![CDATA[zainetti]]></category>

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		<description><![CDATA[Nota 30 dicembre 1999 Prot. n. 45783 Oggetto: Trasporto di libri di testo e materiale didattico &#8211; Eccessivo peso di cartelle e zainetti Si fa seguito alla C.M. 1 marzo 1995, n. 68 con la quale è stata trasmessa, tra l&#8217;altro, la nota 23 gennaio 1995, n. 500.3/MSC/489 del Ministero della Sanità &#8211; Dir. Gen. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lacassettadegliattrezzi.wordpress.com&amp;blog=10190568&amp;post=168&amp;subd=lacassettadegliattrezzi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nota 30 dicembre 1999</p>
<p>Prot. n. 45783</p>
<p>Oggetto: Trasporto di libri di testo e materiale didattico &#8211; Eccessivo peso di cartelle e zainetti</p>
<p><span id="more-168"></span>Si fa seguito alla C.M. 1 marzo 1995, n. 68 con la quale è stata trasmessa, tra l&#8217;altro, la nota 23 gennaio 1995, n. 500.3/MSC/489 del Ministero della Sanità &#8211; Dir. Gen. Serv. Med. Soc. &#8211; Div. III &#8211; relativa al parere (All. A) espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 14 dicembre 1994 nella materia in oggetto.<br />
Dal predetto Ministero &#8211; Dipartimento della Prevenzione &#8211; Uff. V &#8211; è ora pervenuto il documento (All. B) adottato, relativamente all&#8217;argomento che interessa, dal predetto Consiglio nella seduta del 16 dicembre 1999.<br />
Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota e gli annessi allegati a conoscenza delle istituzioni scolastiche funzionanti nelle proprie circoscrizioni territoriali, segnalando l&#8217;esigenza di informarne anche le famiglie.</p>
<p>ALLEGATO A<br />
PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA&#8217;</p>
<p>Sessione XLII &#8211; Sezione III<br />
Seduta del 14 dicembre 1994<br />
IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA&#8217;<br />
Sezione III</p>
<p>Vista la relazione della Direzione Generale di Medicina Sociale avente per oggetto: &#8220;Trasporto libri di testo. Eccessivo peso di cartelle e zainetti da parte di scolari. Eventuale influenza su insorgenza di scoliosi o altri dismorfismi della colonna vertebrale&#8221;;<br />
Premesso:<br />
- che negli ultimi anni, in concomitanza con un progressivo aumento di peso delle cartelle scolastiche per il proliferare dei libri di testo, sempre più sorge la preoccupazione che ciò agisca sfavorevolmente sull&#8217;accrescimento della colonna, causando scoliosi od aumento delle curve fisiologiche (cifosi e lordosi);<br />
- la letteratura sull&#8217;argomento è fortemente carente, per le difficoltà di effettuare uno studio sperimentale prospettico a lungo termine statisticamente valido su gruppi omologhi di ragazzi; mentre è possibile rispondere a questo quesito esaminando le conoscenze ormai acquisite nei lavori fondamentali sull&#8217;etiopatogenesi e sull&#8217;epidemiologia delle deformità vertebrali;<br />
Considerato:<br />
- che è di fondamentale importanza distinguere tra atteggiamenti scorretti (paramorfismi) e deformità strutturate;<br />
Rilevato:<br />
- che gli studi disponibili sugli screening scolastici su vasta scala mostrano che in Europa e negli Stati Uniti sono presenti nei ragazzi in età scolare atteggiamenti cifoscoliotici (spalle e fianchi asimmetrici, scapole alate, ecc.) in percentuali molto elevate (anche oltre il 50%) fino ai dieci-undici anni di età;<br />
Considerato altresì:<br />
- che i paramorfismi diminuiscono spontaneamente con la maturazione muscoloscheletrica;<br />
- che non esiste in questi casi alcuna deformità scheletrica e la tendenza costante alla risoluzione spontanea rende del tutto ozioso il problema del peso della cartella;<br />
Tenuto conto:<br />
- che le deformità strutturate vengono rilevate nel 5% della popolazione in età scolare, ma solo il 2 per mille presenta deformità gravi evolutive: soprattutto scoliosi nel sesso femminile ed ipercifolordosi nel sesso maschile;<br />
- che gli studi fondamentali disponibili dimostrano incontrovertibilmente come in entrambe le patologie sia determinante una predisposizione genetica sulla quale evidentemente il peso della cartella scolastica non ha alcuna influenza;<br />
RIBADISCE<br />
- che il peso di cartelle e zainetti, trasportati dagli scolari, non ha ripercussioni sull&#8217;accrescimento della colonna vertebrale;<br />
- che le deformità vertebrali sono un&#8217;entità nosologica geneticamente determinata, sulla quale l&#8217;applicazione per periodi limitati di carichi quali i libri scolastici non ha influenza patogenetica. E&#8217; possibile in via teorica precauzionale permettere, previo parere specialistico, ai soggetti con deformità maggiori evolutive l&#8217;astensione da carichi che superino i 15 chilogrammi per periodi prolungati.<br />
RICHIAMA L&#8217;ATTENZIONE<br />
sulla necessità che la Direzione Generale di Medicina Sociale informi le Autorità competenti dell&#8217;importanza di dedicare maggior tempo all&#8217;attività sportiva in ambiente scolastico ai fini della prevenzione dei paramorfismi.</p>
<p>ALLEGATO B<br />
PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA&#8217;</p>
<p>Sessione XLIII<br />
Assemblea Generale<br />
Seduta del 16 dicembre 1999<br />
IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA&#8217;<br />
Assemblea Generale</p>
<p>Vista la richiesta del Dipartimento della Prevenzione al Consiglio di voler riesaminare la problematica concernente l&#8217;eccessivo peso di cartelle e zainetti scolastici e l&#8217;eventuale influenza sull&#8217;insorgenza di scoliosi o altri dismorfismi della colonna vertebrale, e di fornire al proposito eventuali precisazioni riguardanti il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità sull&#8217;argomento il 14 dicembre 1994;<br />
Visto il parere sopracitato, nel quale fra l&#8217;altro si affermava che: &#8220;omissis&#8230; Il peso di cartelle e zainetti, trasportati dagli scolari, non ha ripercussioni sull&#8217;accrescimento della colonna vertebrale; che le deformità vertebrali sono un&#8217;entità nosologica geneticamente determinata, sulla quale l&#8217;applicazione per periodi limitati di carichi, quali i libri scolastici, non ha influenza patogenetica. E&#8217; possibile in via precauzionale, permettere, previo parere specialistico, ai soggetti con deformità maggiori evolutive, l&#8217;astensione da carichi che superino i 15 Kg per periodi prolungati.&#8221;;<br />
Considerato che questo ultimo passaggio del parere, seppur relativo all&#8217;influenza patogenetica del peso sulle deformità vertebrali, ha dato adito a polemiche, in quanto può essere interpretato come se qualsiasi studente, purché non affetto da &#8220;deformità maggiori evolutive&#8221;, possa portare pesi fino a 15 Kg senza conseguenze, a prescindere dall&#8217;età, dal peso corporeo, e dalla costituzione fisica;<br />
Considerato il movimento d&#8217;opinione contrario all&#8217;eccessivo peso sopportato dagli studenti a causa degli zaini, di cui si è fatta interprete l&#8217;Associazione Codacons che, a questo proposito, ha fatto pervenire al Consiglio diffide volte ad ottenere il riesame del parere più sopra riportato, di cui l&#8217;ultima ricevuta in data 14 dicembre 1999;<br />
Tenuto conto che la stampa nazionale ha amplificato il problemi in numerosi articoli comparsi anche di recente, creando allarmismo nell&#8217;opinione pubblica;<br />
Alla luce della Letteratura Scientifica Internazionale, dalla quale non si evince in maniera certa la correlazione tra l&#8217;instaurarsi di deformità vertebrali, o il loro aggravarsi, e l&#8217;eccessivo peso di cartelle e zainetti trasportati dagli scolari;<br />
Considerato altresì, che in articoli scientifici (tra i più autorevoli: Negrini S., Carabalona R., Sibilla P.: &#8220;Backpack as a daily load for schoolchildren&#8221; The Lancet &#8211; Vol. 354 &#8211; December 4, 1999), sembra adombrarsi qualche relazione, ancora comunque da confermare tramite ulteriori studi, tra l&#8217;instaurarsi delle rachialgie in età adolescenziale e peso dello zaino trasportato;<br />
SOTTOLINEA<br />
la necessità, a scopo prevalentemente prudenziale, di seguire le seguenti raccomandazioni:<br />
- che il peso dello zaino non superi un &#8220;range&#8221; tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo. Il &#8220;range&#8221; non può essere interpretato in senso rigido e vincolante perché andranno comunque considerate altre variabili come: la configurazione fisica dello scolaro con particolare riguardo alla massa muscolare ed alla struttura scheletrica, il tempo e lo spazio di percorrenza con il carico dello zainetto.<br />
E&#8217; appena il caso di sottolineare che il superamento modico e occasionale del limite massimo del &#8220;range&#8221;, può essere considerato tollerabile ove il percorso sia relativamente breve e la struttura muscolo-scheletrica possa essere riconducibile a costituzione robusta.<br />
Al contrario, in soggetti di costituzione gracile e con scarsa massa muscolare, soprattutto se obbligati a percorrere lunghi tragitti, andrà incoraggiato il rispetto del range raccomandato.<br />
Pertanto, le variabili di cui sopra dovranno essere concretamente valutate caso per caso da tutti coloro che interagiscono con lo sviluppo del fanciullo. In particolare opera di sorveglianza dovrà essere espletata prioritariamente dai genitori, dagli insegnanti e dai medici che entrano in contatto abituale od occasionale con il ragazzo (pediatra, medico di base, specialisti del Dipartimento materno-infantile, ortopedici, fisiatri);<br />
- che comunque la prevenzione delle rachialgie in età preadolescenziale e adolescenziale non può essere ristretta esclusivamente alla &#8220;gestione&#8221; del peso dello zainetto, ma quest&#8217;ultima va inserita all&#8217;interno di programmi più completi di &#8220;educazione alla salute&#8221;, in cui l&#8217;apprendimento di corrette posture e il potenziamento delle abilità motorie dovranno essere sviluppati con determinazione e capillarità.<br />
Da studi pubblicati sembra anche che vi sia una discreta variabilità sul peso trasportato da scolari della medesima classe. Da questa rilevazione si evince che deve essere &#8220;educata&#8221; e &#8220;orientata&#8221; la formazione del ragazzo all&#8217;essenzialità organizzativa del corredo scolastico. In tal senso è appena il caso di sottolineare che a fronte di una corretta formazione degli scolari dovrà corrispondere un&#8217;adeguata sensibilizzazione nei confronti delle case editrici di testi scolastici, perché recepiscano soluzioni adeguate, in linea con la richiamata essenzialità organizzativa del corredo degli studenti.<br />
Compito degli educatori dovrà essere anche quello di ricondurre il problema &#8220;peso dello zainetto&#8221; all&#8217;interno dei giusti limiti, evitando esagerati allarmismi anche in considerazione della scarsità di dati scientifici certi.</p>
<p>Circolare Ministeriale 1 marzo 1995, n. 68</p>
<p>Oggetto: Libri di testo e materiale didattico &#8211; Peso</p>
<p>Il problema del peso dei libri di testo e del materiale didattico trasportato giornalmente dagli alunni, in relazione a preoccupazioni manifestate da alcuni genitori e con riferimento ad iniziative assunte da taluni sindaci con il supporto tecnico di esperti delle USL, ha costituito oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero, che non ha mancato di fornire indicazioni e suggerimenti al riguardo, per ultimo con C.M. 12 novembre 1994, n. 286. e successivamente con la C.M. 3 gennaio 1995, prot. n. 5 relativa all&#8217;adozione dei libri di testo nella fascia dell&#8217;istruzione secondaria.</p>
<p>Allo scopo di acquisire sul problema puntuali elementi di valutazione, questo Ministero ha contestualmente avvertito l&#8217;esigenza di promuovere sul medesimo una pronuncia degli organi tecnico-scientifici del Ministero della Sanità.</p>
<p>A tanto ha provveduto con nota 12 ottobre 1994, prot. n. 5806/DN , riscontrata dal precitato Ministero &#8211; Dir. gen. serv. med. soc. Div. III &#8211; con foglio n. 500.3/MSC/489 in data 23 gennaio 1995, che partecipa il parere espresso in argomento dal Consiglio superiore della Sanità nella seduta del 14 dicembre 1994.</p>
<p>Nel trasmettere, per opportuna conoscenza e norma, copia della nota e del foglio che interessano, si invitano le SS.LL. a dare alla presente circolare e ai relativi allegati la più ampia diffusione presso le dipendenti istituzioni scolastiche.</p>
<p>Il Ministro Lombardi</p>
<p>Nota 12 ottobre 1994</p>
<p>Prot. n. 5806/DN</p>
<p>Oggetto: Peso materiale scolastico</p>
<p>All&#8217;on. Avv. Raffaele Costa Ministro della Sanità</p>
<p>Caro Costa,</p>
<p>gli organi di informazione, con l&#8217;inizio dell&#8217;attività didattica, sono tornati a proporre all&#8217;attenzione un problema, fonte di particolare apprensione per i genitori: il peso di zaini e cartelle che accompagnano gli alunni nella vita scolastica.</p>
<p>Il peso del materiale giornalmente trasportato dai giovani per le esigenze didattiche costituisce, invero, motivo di particolare preoccupazione per i riflessi che può avere sulla salute ed, in particolare, per i danni che può determinare sulla colonna vertebrale di soggetti ancora in formazione.</p>
<p>Di detto problema già da tempo si è fatto carico questo Ministero che, nell&#8217;impartire istruzioni sull&#8217;adozione dei libri di testo, nei decorsi anni ha più volte sottolineato l&#8217;esigenza di tener conto, in sede di scelta, anche dell&#8217;aspetto del peso.</p>
<p>Di recente alcuni sindaci, sulla base di pareri resi dai responsabili settori delle USL, hanno fatto ricorso, per la tutela della salute degli alunni frequentanti la scuola dell&#8217;obbligo, al potere di ordinanza, disponendo che il peso di zaini e cartelle deve risultare correlato a quello corporeo e fissando, in tale contesto, il rapporto che deve intercorrere tra i due pesi.</p>
<p>Allego alla presente copia dell&#8217;ordinanza adottata in merito dal sindaco del comune di Guardea e della documentazione a corredo della stessa.</p>
<p>In relazione a quanto sopra ed anche per corrispondere più incisivamente alle esigenze qui rappresentate, con circolare di pari data provvedo nell&#8217;immediato a sollecitare le componenti scolastiche interessate a promuovere le necessarie iniziative perché, in relazione allo svolgimento dell&#8217;attività scolastica, il peso dei libri di testo e dell&#8217;altro materiale didattico da introdurre giornalmente in zaini e cartelle risulti quanto più possibile contenuto.</p>
<p>Al fine, però, di acquisire più puntuali elementi di valutazione, sullo specifico punto relativo al peso massimo di materiale scolastico che un alunno, specie nella fascia dell&#8217;obbligo, può sostenere senza incorrere in inconvenienti di natura sanitaria gradirei avere una pronuncia degli organi tecnico-scientifici del tuo Ministero.</p>
<p>Grato per quanto farai e per le cortesi notizie che vorrai farmi avere, ti saluto cordialmente.</p>
<p>Firmato D&#8217;Onofrio</p>
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